IN BREVE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Al via il concordato preventivo biennale anche per i forfetari
Comunicato stampa 16 luglio 2024
Con un comunicato stampa del 16 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha informato di aver provveduto all’aggiornamento del software per la compilazione del modello Redditi 2024 per il calcolo del reddito concordato dedicato ai forfetari, che solo per l’anno d’imposta 2024 potranno decidere se tassare il reddito concordato, in luogo di quello effettivo.
Al pari dei soggetti ISA, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia. Nel dettaglio, dalle prime simulazioni emergono proposte di reddito in aumento, rispetto a quanto dichiarato nel 2023 (sezione III del quadro LM).
Chi deciderà di accedere dovrà compilare la Sez. VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 (anno d’imposta 2023).
Ai fini della proposta di CPB, l’Agenzia delle Entrate considera anche i dati informativi dichiarati ai righi RS371 a RS381 del Modello Redditi PF 2024 (anno d’imposta 2023). Si tratta dei dati obbligatori da indicare ai sensi dei commi 69 e 73, Legge n. 190/2014.
IVA
Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2024.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Anomalie ISA triennio 2020-2022: in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1 luglio 2024, n. 281202
Con Provvedimento 1 luglio 2024, n. 281202, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono messi a disposizione dei contribuenti ISA e dei loro intermediari, elementi e informazioni che favoriscono l’assolvimento degli obblighi tributari, l’emersione spontanea delle basi imponibili e la regolarizzazione di eventuali violazioni.
Si tratta degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate che segnalano preventivamente, rispetto alla scadenza, le anomalie ISA rilevate nel triennio 2020-2022, che consentono ai contribuenti di verificare la propria posizione e di mettersi in regola con il Fisco.
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AGEVOLAZIONI
Tax credit Ricerca e Sviluppo: possono partire le certificazioni
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 4 luglio 2024
Sono state approvate, con il decreto direttoriale Mimit del 4 luglio, le “Linee guida” integrative per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ed è aperto, di conseguenza, dall’8 luglio, il canale telematico per la trasmissione, tramite la piattaforma dedicata, delle attestazioni richieste e rilasciate alle imprese dai certificatori iscritti nell’apposito Albo necessarie per beneficiare del relativo credito d’imposta.
In particolare le “Linee guida” delineano i criteri trasversali che devono essere adottati dai valutatori per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ammissibili al tax credit previsto dall’art. 1, commi 198-208 della legge di Bilancio 2020, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o delle attività di ricerca e sviluppo definite dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, con riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) del beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Il documento è suddiviso in quattro sezioni:
- Attività di ricerca e sviluppo (art. 1, comma 200, legge n. 160/2019);
- Attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013);
- Innovazione (art. 1, comma 201, legge n. 160/2019)
- Design e ideazione estetica (art. 1, comma 202, legge n. 160/2019).
Definiti, quindi, attività, requisiti e prodotti ammissibili ai fini del beneficio, i certificatori possono compilare e inviare i modelli approvati con il decreto dello scorso 5 giugno.
Un avviso pubblicato sul sito del Ministero precisa che coloro che hanno firmato il modello di certificazione prima della pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) devono accedere nuovamente alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e poi all’invio, valutandone la coerenza con i criteri stabiliti nelle linee guida. In caso contrario, si riterrà che la certificazione firmata già trasmessa sia coerente con i criteri vigenti.
Per richiedere informazioni e chiarimenti è sempre possibile inviare una e-mail a certificazionicreditors@mimit.gov.it.
IVA
Ferie e altre sospensioni attività per oltre 12 giorni: registro telematico corrispettivi
Si ricorda che in relazione all’interruzione dell’attività del registratore telematico dei corrispettivi, è previsto che : “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.
La comunicazione di inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma è opportuna al solo fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate invii all’esercente una richiesta di chiarimenti. Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l’Agenzia delle Entrate non rileva nessuna anomalia. Diversamente, se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni, l’Agenzia invierà una comunicazione (PEC) all’esercente con la richiesta di chiarimenti. Quest’ultimo comunicherà all’Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura/interruzione (ferie, malattia, …), periodo che coinciderà al flusso di dati “zero” che il RT, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.
DICHIARAZIONI
Riscossione importi dal GSE per impianto fotovoltaico: come indicarli in dichiarazione
Rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto, devono essere riportati nella precompilata con il codice 1, nel rigo D5 del modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno.
Per chi presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare tali redditi è RL14 (colonna 2).
I contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, infatti, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.
AGEVOLAZIONI
Le prenotazioni del bonus colonnine domestiche 2024
Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che dalle ore 12 di lunedì 8 luglio, può essere prenotato, tramite l’apposita piattaforma informatica, il “Bonus colonnine domestiche”, per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (come colonnine o wall box) da parte di persone fisiche e condomìni, dal 1° gennaio 2024.
L’accesso alla piattaforma può essere effettuato tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta entrati nella procedura è possibile procedere alla compilazione guidata dell’apposito modulo elettronico di richiesta. Per il perfezionamento della domanda è necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva.
Possono beneficiare dell’incentivo previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2022 le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni rappresentati dall’amministratore pro-tempore o da un condomino delegato, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, pari, per il 2024, a 20 milioni di euro. La somma massima erogabile a ogni richiedente ammonta a 1.500 euro per i privati e sale fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Sul sito del Ministero sono disponibili le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) riguardanti la concessione del contributo.
Per maggiori chiarimenti e informazioni, inoltre, è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Mimit, compilando il modulo online oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).
AGEVOLAZIONI
Bonus psicologo: entro il 31 luglio l’inserimento delle fatture per i professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo
INPS, Messaggio 9 luglio 2024, n. 2568
Con Messaggio n. 2568 del 9 luglio, l’Inps ha comunicato la riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti relativamente al bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’art. 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022.
In particolare, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024.
A tale fine, spiega l’Istituto, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del 15 luglio e fino alle ore 18.00 del 31 luglio 2024.
Decorso il suddetto termine del 31 luglio 2024, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.
AGEVOLAZIONI
Benefici fiscali Asd: decadono se non documentati
Corte di Cassazione, 20 maggio 2024, n. 13790
L’associazione sportiva dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali tramite riscontri contabili ed in particolare la prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti.
Se l’associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 398/1991, decade dal regime di favore. È questa una delle conclusioni stabilite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.13790 del 20 maggio scorso.
APPROFONDIMENTI
IVA
Presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2024.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:
- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011.
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Comunicazioni anomalie ISA triennio 2020-2022
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1 luglio 2024, n. 281202
Con Provvedimento 1 luglio 2024, n. 281202, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono messi a disposizione dei contribuenti ISA e dei loro intermediari, elementi e informazioni che favoriscono l’assolvimento degli obblighi tributari, l’emersione spontanea delle basi imponibili e la regolarizzazione di eventuali violazioni.
Si tratta degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate che segnalano preventivamente, rispetto alla scadenza, le anomalie ISA rilevate nel triennio 2020-2022, che consentono ai contribuenti di verificare la propria posizione e di mettersi in regola con il Fisco.
I contribuenti potranno accedere alle informazioni consultando il proprio “Cassetto fiscale”.
Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS, ovvero Entratel/Fisconline), sarà visualizzabile un avviso personalizzato ed il contribuente riceverà tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC), un messaggio con cui verrà data comunicazione che nel “Cassetto fiscale” è presente una comunicazione.
Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere alle stesse informazioni, quando disponibili, consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
I contribuenti vengono a conoscenza della pubblicazione della comunicazione di anomalia tramite un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/ISA del proprio “Cassetto fiscale”, unitamente a una mail o una PEC in caso di attivazione delle notifiche.
Sono 25 le tipologie di incongruenza che le Entrate hanno individuato in relazione agli ISA applicabili al triennio 2020-2022.
Eventuali errori ed omissioni commessi potranno essere regolarizzati secondo le modalità previste beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
È previsto altresì un apposito software messo a disposizione da parte Agenzia delle Entrate per inviare, da parte del contribuente ovvero del suo intermediario, la risposta alle anomalie riscontrate. Il software consente di predisporre ed inviare una comunicazione finalizzata a:
- segnalare imprecisioni/errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
- indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro utile da segnalare all’Amministrazione finanziaria.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 29 luglio 2024 | Dichiarazione IVA 2024 | Presentazione della dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 detta tardiva, ossia con un ritardo di 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile. Trascorsi anche i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2024 la dichiarazione IVA si considera omessa. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA. | Telematica |
Mercoledì 31 luglio 2024 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. | I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. | Telematica |
Mercoledì 31 luglio 2024 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE e REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga. | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2024. | Mod. F24 |
Mercoledì 31 luglio 2024 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono condizioni per la proroga. | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. | Mod. F24 |
Mercoledì 31 luglio 2024 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2024 se ricorrono condizioni per la proroga. | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/07/2024
Studio Mattonai