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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI
IN BREVE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 giugno 2024
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, Supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il D.M. 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).
Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di redditoe, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.
 
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TRIBUTI LOCALI
Scadenza IMU e ravvedimento operoso
Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015, prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
 
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IMPOSTE DIRETTE
Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla Legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:del consolidato fiscale nazionale e mondiale;della trasparenza fiscale;della tonnage tax.Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.
 
 
VERSAMENTI
Per il versamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari
Agenzia delle Entrate, FAQ 14 giugno 2024
Con una recente risposta pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per la flat tax incrementale (art. 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197/2022), valgono i termini ordinari di versamento.
Quindi:è possibile applicare l’istituto della rateazione;è possibile differire il pagamento dell’imposta entro il trentesimo giorno successivo i termini previsti, con la maggiorazione dello 0,40%;è possibile versare la flat tax entro il 31 luglio senza maggiorazione, come previsto per i contribuenti ISA che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi.Secondo le Entrate gli istituti sopra menzionati possono essere applicati anche alla flat tax incrementale in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.
 
 
IMPOSTE DIRETTE
Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni), il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024 scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024.
 
 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Novità dal 1 luglio per le compensazioni in F24
Agenzia delle Entrate, Circolare 28 giugno 2024, n. 16/E
D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, art. 4, commi 2 e 3
La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94 e 95, Legge n. 213/2023) prevede novità in tema di compensazione con effetto dal 1° luglio 2024. In particolare:l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail;l’esclusione, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai meri fini della verifica delle condizioni della norma, l’Agenzia delle Entrate può:sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006);comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (art. 37, comma 49-quater, D. L. n. 223/2006);l’obbligo, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione con il modello F24, anche per i soggetti privati, di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle norme previgenti correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo; prima l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussisteva nei casi, piuttosto insoliti, in cui l’esposizione del credito nel modello F24 rappresentava una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (per esempio in caso di compensazione IRES su IRES con conguaglio a debito).Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti. In particolare, la circolare ha chiarito che la novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente.
Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.
 
 
DICHIARAZIONI
Anomalie dichiarazione IVA: in arrivo le comunicazioni delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 giugno 2024, n. 264078
In arrivo le comunicazioni delle Entrate sulle anomalie riscontrate nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023.
Con Provvedimento del 12 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, fornisce le informazioni utili al contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o l’abbia presentata senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, per regolarizzare la propria posizione.
In particolare, il contribuente potrà presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (dal 30 aprile 2024), beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997), o potrà presentare una integrativa, versando maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte (art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997).
 
 
AGEVOLAZIONI
Bonus colonnine domestiche: pubblicate le regole per i controlli 2024
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 19 giugno 2024
Con Decreto Direttoriale del 19 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi relativi al bonus colonnine domestiche, destinato a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wall box), nel limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
L’attività di controllo ha ad oggetto:l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati;il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica. 
 
AGEVOLAZIONI
Pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte al 5 per mille dopo i termini
Come previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012, i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione per il 2024 entro il 10 aprile 2024, a meno che non presenti nell’elenco permanente degli iscritti, possono ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento entro il 30 settembre 2024 e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille per l’anno finanziario 2024 oltre il termine di scadenza del 10 aprile.
 
 
APPROFONDIMENTI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il concordato preventivo biennale
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 giugno 2024
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, Supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il D.M. 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).
Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di redditoe, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.
La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.
Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.
Sono espressamente esclusi i contribuenti che:pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.
Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.
Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.
Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali”, ovvero:eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.
Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.
 
 
TRIBUTI LOCALI
Ravvedimento operoso per versamento e dichiarazione IMU
Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015, prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuentele sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
 Attenzione: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali. 
Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo.
In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
 

 
PRINCIPALI SCADENZEData scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalitàMercoledì 31 luglio 2024Istanza modello IVA TRPresentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre.I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.TelematicaMercoledì 31 luglio 2024IRPEF e addizionaliVersamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE e REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la prorogaPersone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2024.Mod. F24Mercoledì 31 luglio 2024IRESVersamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono condizioni per la proroga.Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.Mod. F24Mercoledì 31 luglio 2024Diritto cameraleVersamento diritto annuale 2024 se ricorrono condizioni per la proroga.Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese.Mod. F24

Tratto da My Solution
Bientina lì, 05/07/2024
Studio Mattonai
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