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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

IMPRESE

Diritto annuale camerale 2024: entro il 1° luglio il versamento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 20 dicembre 2023, n. 383421

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall’anno 2017.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

Vedi l’Approfondimento

INCENTIVI

Ecobonus auto 2024: nuovo start alle prenotazioni

D.P.C.M. 20 maggio 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Circolare 27 maggio 2024

Dalle ore 10 del 3 giugno 2024 sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ha reso noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del D.P.C.M. 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.

Le prenotazioni, che vanno effettuate sull’apposito portale Ecobonus, riguardano i contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI

Partenza incerta per il 730 precompilato

ANC, Comunicato stampa 27 maggio 2024

Con un comunicato stampa del 27 maggio 2024, l’Associazione Nazionale Commercialisti ha segnalato che da tutto il territorio nazionale le sono giunte “numerose segnalazioni di dichiarazioni precompilate trasmesse, di cui l’Agenzia delle Entrate chiede la rettifica. Fonti CISL confermano che più di 3 milioni di modelli 730 precompilati messi a disposizione dei contribuenti risultano errati. L’Agenzia delle Entrate sta notificando la cosa ai contribuenti interessati, tramite comunicazione nell’area riservata del cittadino”.

Con un comunicato del 28 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece dato conto del fatto che “le dichiarazioni precompilate già trasmesse dai cittadini sono oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Senza dare un preciso riscontro all’allarme di ANC ha però precisato che “razie a un controllo costante sul servizio i contribuenti possono utilizzare l’applicativo web gratuito messo a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it senza la necessità di doversi rivolgere a centri di assistenza fiscale o professionisti. Qualora dovessero emergere eventuali anomalie anche dopo la presentazione della dichiarazione precompilata, verrà assicurata la massima assistenza anche tramite messaggi personalizzati nella procedura web” e che “In ogni caso, i contribuenti sono sempre tenuti a verificare i dati presenti nella loro dichiarazione precompilata ed eventualmente a modificarli o integrarli anche attraverso la nuova compilazione semplificata”.

Invitiamo quindi i contribuenti che volessero utilizzare il servizio della dichiarazione precompilata a farlo con la dovuta accortezza e monitorando, anche dopo l’invio, la presenza di messaggi nella procedura web.

AGEVOLAZIONI

No al bonus investimenti 4.0 se al bene acquistato manca il requisito della “novità”

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 maggio 2024, n. 109

Con Risposta ad interpello n. 109 del 21 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla possibilità di riconoscere la fruizione del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto, da parte di una società, di un bene strumentale (nello specifico un impianto) già utilizzato dall’acquirente sulla base di un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

L’Agenzia, dopo attenta analisi, ha affermato che la società non può fruire del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto del suddetto bene strumentale in quanto il suo previo noleggio comporta che lo stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente. Nel caso in esame, verrebbe infatti a mancare l’imprescindibile requisito della “novità” del bene oggetto d’investimento.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Cartelle di pagamento: come chiedere la rateizzazione per debiti sotto e sopra i 120mila euro

Agenzia delle Entrate, Guida Rateizzazione delle cartelle di pagamento

La Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, contiene tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito.

In tema di rateizzazione ordinaria, l’Agenzia ricorda che il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Se il contribuente intende richiedere di dilazionare una somma superiore ai 120mila euro, è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare.

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni, ecc.) moltiplicato per 100.

PROFESSIONISTI

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: online l’Albo dei certificatori

Sul sito internet Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile consultare l’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Allegato al decreto direttoriale del 15 maggio scorso, il Ministero ha infatti pubblicato il primo elenco degli idonei all’iscrizione all’Albo dei certificatori, selezionandoli tra le domande pervenute al 30 aprile 2024, ossia dei soggetti autorizzati ad attestare il tipo di intervento effettuato dai richiedenti il bonus.

Operativa anche la piattaforma informatica con la quale le imprese che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria. Attraverso lo stesso portale, a partire dal 5 giugno, sarà possibile, per i certificatori, provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il MIMIT renderà disponibili il modello di certificazione da utilizzare, oltre alle linee guida cui il certificatore è tenuto ad uniformarsi per la corretta applicazione del credito d’imposta.

Per informazioni o chiarimenti è possibile utilizzare l’indirizzo email certificazionicreditors@mimit.gov.it, attivato appositamente dal Ministero.

AGEVOLAZIONI

Investimenti Transizione 4.0: riattivati i codici dei tax credit

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dir. 24 aprile 2024

Agenzia delle Entrate, 15 maggio 2024, n. 25/E

Con Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione riguardanti l’ammontare complessivo degli investimenti “Transizione 4.0”, che le imprese intendono effettuare ai fini dei relativi crediti di imposta.

Con la Risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, indicando nel modello F24 i codici tributo segnalati nella Risoluzione della stessa Agenzia n. 19/E del 12 aprile 2024 e, come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Si ricorda che i codici tributo indicati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile (codici tributo 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940) erano stati sospesi in base a quanto previsto dal D.L. n. 39/2024. Con la Risoluzione n. 25/E del 15 maggio vengono invece riattivati.

PROFESSIONISTI

Comunicazione del titolare effettivo: un’altra sospensione fino al 19 settembre 2024

Consiglio di Stato, Ordinanza 17 maggio 2024

Con ordinanza pubblicata il 17 maggio, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.

AGEVOLAZIONI

Comunicazione crediti 4.0: nuova modalità di invio

Il GSE ha attivato una nuova funzionalità semplificata che prevede l’invio dei moduli tramite portale, invece dell’invio dei moduli tramite PEC.

Previa registrazione e accesso all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti di imposta per le due tipologie di investimento:

  • investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all’indirizzo supportoimprese@gse.it.

IMPOSTE INDIRETTE

Sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali l’impianto fotovoltaico di grandi dimensioni

Cassazione, Sentenza 14 marzo 2024, n. 6840

Gli impianti fotovoltaici di grande potenza, cosiddetti “parchi fotovoltaici”, realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, devono essere considerati a tutti gli effetti come beni immobili, in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che, astrattamente, gli stessi siano rimovibili ed installabili in altro luogo.

A enunciare il principio di diritto la Corte di Cassazione, Sezione V Civile (Sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024), che, sulla base dei criteri emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla distinzione tra beni mobili e immobili, ritiene corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni nella categoria dei beni immobili, in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale.

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni 2024: aperto il canale per l’invio dei modelli precompilati

Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione dei redditi, disponibile dallo scorso 30 aprile in consultazione, i contribuenti possono entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco.

Per l’invio del modello Redditi Persone fisiche c’è tempo fino al 15 ottobre 2024, mentre se si sceglie il modello 730, la scadenza è il prossimo 30 settembre.

Tra le novità di quest’anno, la nuova modalità di compilazione semplificata del 730.

Coloro che hanno i requisiti per presentare il modello possono infatti scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello.

Altra novità, la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, per aiutare i contribuenti ad orientarsi online, mette a disposizione una Guida, oltre ad un video sul proprio canale YouTube e il sito dedicato “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

TERZO SETTORE

APS: non soggette a tassazione le quote di iscrizione e per la fruizione delle attività annuali

Risposta a istanza di interpello 24 maggio 2024, n. 115

L’art. 148 del TUIR può trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps è associata.

Nella risposta n. 115 del 24 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che le quote annuali di iscrizione versate dagli iscritti (non associati) alle Associazioni per la promozione sociale territoriale (Aps), che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’Aps è parte, e le quote versate dai medesimi soggetti per partecipare alle attività educative annuali, rientrano tra i proventi non commerciali di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR, in quanto entrambi i versamenti riguardano attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

In particolare, le quote di iscrizione rientrano tra le entrate che non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente, in quanto qualificabili come quote o contributi versati da partecipanti. L’irrilevanza reddituale riguarda sia la quota di iscrizione annuale all’Aps propriamente intesa, sia la parte del versamento che l’Aps, in base a quanto rappresentato, raccoglie e trasferisce all’Aps nazionale quale quota di tesseramento annuale del proprio iscritto.

I corrispettivi specifici versati dagli iscritti per fruire delle attività educative dell’Aps, invece, rientrano tra i proventi che possono fruire della decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR.

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

L’importo del diritto annuale camerale 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 20 dicembre 2023, n. 383421

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall’anno 2017.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001,

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

 SedeUnità
Imprese che pagano in misura fissa 
 Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)€44,00€8,80
 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria€100,00€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
 Società semplici non agricole€100,00€20,00
 Società semplici agricole€50,00€10,00
 Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001€100,00€20,00
 Soggetti iscritti al REA€15,00
Imprese con sede principale all’estero
 Per ciascuna unità locale/sede secondaria€55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

Scaglioni di fatturatoAliquote
da euroa euro 
0,00100.000,00200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

INCENTIVI

Ecobonus mobilità sostenibile 2024

D.P.C.M. 20 maggio 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Circolare 27 maggio 2024

Dalle ore 10 del 3 giugno 2024 sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ha reso noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del D.P.C.M. 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.

Le prenotazioni, che vanno effettuate sull’apposito portale Ecobonus, riguardano i contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

Gli acquirenti persone fisiche dovranno presentare la dichiarazione in cui confermano di mantenere la proprietà dell’ecoveicolo per almeno un anno, periodo che raddoppia in caso di acquirenti persone giuridiche. Le piccole e medie imprese, invece, dovranno presentare due dichiarazioni sostitutive che certificano, rispettivamente, il possesso dei requisiti di Pmi e l’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

In relazione agli acquisti effettuati da persone fisiche, inoltre, è necessaria l’attestazione che il valore dell’Isee relativo al nucleo familiare è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

I moduli per le dichiarazioni, debitamente compilati e firmati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma. I venditori, dal canto loro, dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione.

L’agevolazione è disciplinata dal D.P.C.M. 6 aprile 2022, quale contributo all’abbattimento delle emissioni di CO2, in linea con la normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente e con gli obiettivi del Piano integrato per l’energia e il clima (Pniec) e dell’Agenda 2030.

Le date e le modalità per la prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente e dei contributi per l’installazione di impianti GPL e metano su veicoli di categoria M1 saranno rese note con avviso successivo.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì 17 giugno 2024IMU – VersamentoTermine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2024.Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Lunedì 1° luglio 2024IRPEF e addizionaliVersamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta).Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2024.Mod. F24
Lunedì 1° luglio 2024IRESVersamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.Mod. F24
Lunedì 1° luglio 2024Diritto cameraleVersamento diritto annuale 2024Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese.Mod. F24

Tratto da My Solution
Bientina lì, 07/06/2024
Studio Mattonai

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