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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

APPRENDISTATO

Contratto di apprendistato di I livello: i chiarimenti dell’INL

INL, Nota 24 aprile 2024, n. 795

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 aprile 2024, prot. n. 795 (pubblicata in data 29 aprile 2024) – ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale di primo livello con uno studente minorenne.

Al riguardo, l’INL – nel ribadire quanto già espresso nella Nota del 7 agosto 2023, prot. n. 1369 – ha chiarito che la verifica della “coerenza” va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro.

In tal senso, non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

Infatti, l’efficacia del contratto di apprendistato è garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo ex art. 43, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”.

Pertanto, proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.

DIRITTO DEL LAVORO

Pubblicata in GU la legge di conversione del Decreto PNRR

Legge 29 aprile 2024, n. 56

In data 23 aprile 2024, il Senato ha approvato in via definitiva (e con voto di fiducia) la legge di conversione del cd. decreto PNRR.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Relativamente al contrasto del lavoro irregolare negli appalti pubblici, si segnala che:

  • al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • la responsabilità solidale – in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – dovrà essere applicata anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale (cd. somministrazione abusiva), nonché nei casi di appalto e di distacco illecito;
  • viene introdotto l’obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto MLPS 25 giugno 2021, n. 143.

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IMPOSIZIONE FISCALE

Precompilata 2024 al via con il nuovo 730 semplificato: i chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 29 aprile 2024, prot. n. 210954  – ha reso noto che dal 30 aprile 2024 sono online in modalità consultazione i modelli di dichiarazione precompilata già predisposti con i dati in possesso del Fisco oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

Al riguardo, è stato precisato che chi presenta il modello 730, prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’AE l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo:

  • fino al 30 settembre 2024, per il 730;
  • fino al 15 ottobre, per il modello Redditi.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via le domande per i contributi 2023 per le nuove assunzioni e trasformazioni di contratti giornalistici

Decreto del Capo Dipartimento per linformazione e leditoria del 28 novembre 2023

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria – con comunicato del 19 aprile 2024 – ha reso noto che a decorrere dalle ore 10.00 del 23 aprile e fino alle ore 17.00 del 23 maggio 2024 è possibile presentare le domande per i contributi a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di contratti di giornalisti under 36 anni.

Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e presentate attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”.

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INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: le istruzioni operative sul congedo parentale nel biennio 2024-2025

INPS, Circolare 18 aprile 2024, n. 57; Messaggio 26 aprile 2024, n. 1629

L’INPS – con Circolare del 18 aprile 2024, n. 57 – ha fornito le istruzioni applicative utili all’erogazione dell’indennità di congedo parentale nella misura del 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Com’è noto, la legge di Bilancio 2024 ha previsto l’elevazione dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) con riferimento ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% sia per il primo che per il secondo mese.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale istituzionale INPS, attraverso il percorso “Lavoro” – “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

L’INPS – con Messaggio del 26 aprile 2024, n. 1629 – ha comunicato che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: assegno di integrazione salariale dal FIS attraverso la causale di riorganizzazione aziendale

INPS, Messaggio 17 aprile 2024, n. 1509

L’INPS – con Messaggio del 17 aprile 2024, n. 1509 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle varie tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “Riorganizzazione aziendale” nelle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS.

Al riguardo, la riorganizzazione aziendale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazioni di servizi, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.

Con il provvedimento in commento, l’INPS ha evidenziato gli elementi distintivi propri di questa causale di intervento:

  • la programmazione e predisposizione degli interventi da svolgere rende tale causale svincolata dal requisito dell’imprevedibilità generalmente richiesto per le altre causali di accesso al Fondo di integrazione salariale. Inoltre, non viene richiesto che il datore di lavoro versi in una situazione di crisi o andamento involutivo della produzione, anzi il datore di lavoro richiedente deve comunicare gli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione che intende adottare.

Inoltre, integrano la causale in esame anche quegli interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela o agli attuali flussi turistici, rendendo il servizio offerto più funzionale e variegato e consentendo, così, all’azienda di posizionarsi ad un livello superiore nel mercato in cui opera e, quindi, di diversificare il pubblico che accede al servizio.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In CdM le disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

Consiglio dei Ministri, Comunicato Stampa 23 aprile 2024

In data 23 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri n. 78 ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.

In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato il 13 marzo 2024 dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

In ambito lavoristico, si segnalano le seguenti disposizioni:

  • applicazione del principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio;
  • istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA. Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Inoltre, tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

LAVORO AUTONOMO

In GU le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

D.M. 23 febbraio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2024, n. 86 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2024, recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura”.

Possono usufruire delle agevolazioni i seguenti soggetti:

  • le microimprese e piccole e medie imprese come definite nell’allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola, ex art. 2135 cod. civ. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • le microimprese e piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

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APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Le nuove disposizioni su esoneri contributivi e somministrazione irregolare di manodopera

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito, alcune disposizioni rilevanti in merito alla gestione dei rapporti di lavoro.

Vengono modificati i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefìci normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

In tal senso, il novellato art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, prevede ora che i suddetti benefici sono subordinati – oltre che al possesso del DURC – all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Resta fermo il diritto ai suddetti benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Infine, relativamente alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non potrà essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Viene riconosciuto un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Il datore di lavoro destinatario deve possedere un ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore ad € 6.000.

Il beneficio:

  • è riconosciuto per le assunzioni o trasformazioni effettuate a decorrere nel periodo compreso tra la data che sarà comunicata dall’INPS e il 31 dicembre 2025;
  • non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini;
  • è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:
  • 10 milioni di euro per l’anno 2024,
  • 39,9 milioni di euro per l’anno 2025,
  • 58,8 milioni di euro per l’anno 2026,
  • 27, 9 milioni di euro per l’anno 2027,
  • 0,6 milioni di euro per l’anno 2028.

La legge in commento modifica, poi, il quadro sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di somministrazione di lavoro.

Nello specifico:

  • per l’impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, si prevede l’incremento al 30% della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, commi da 3 a 5, D.L. n. 12/2002 (cd. maxi-sanzione per lavoro nero);
  • per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, le nuove sanzioni sono le seguenti:
  • per l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro, viene prevista la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
  • per l’ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da € 600 ad € 3.000;
  • per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, viene prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da € 900 ad € 4.500;
  • nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 45 giorni e dell’ammenda da € 300 ad € 1.500;
  • per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, si prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  • nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi, in quanto privi dell’effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall’ordinamento, per l’utilizzatore ed il somministratore di personale viene prevista la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  • nel caso di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di € 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Inoltre:

  • l’importo delle sanzioni è incrementato del 20% se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;
  • l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000.

Infine, sono rideterminate le sanzioni in materia di prestazioni agricole occasionali a tempo determinato nel modo seguente:

  1. in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore, ex art. 1, comma 344, legge n. 197/2022, il rapporto di lavoro, oggetto di comunicazione al Centro per l’impiego, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati nella comunicazione al Centro per l’impiego, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (non soggetta alla procedura di diffida, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) del pagamento di una somma da € 500 ad € 2.500 per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni in-complete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Esoneri contributivi per l’assunzione/stabilizzazione di rapporti di lavoro nelle imprese editoriali

Le imprese editoriali di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti televisive e radiofoniche locali, dal 23 aprile al 23 maggio 2024, possono presentare domande ai fini dell’accesso ai contributi per assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti e professionisti under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici. Le richieste devono riferirsi a contratti di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023.

A mente del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 28 novembre 2023 viene riconosciuto un contributo per ogni assunzione a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell’anno 2023, di giovani giornalisti e professionisti con età inferiore a 36 anni.

I giovani professionisti devono essere in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, nel campo della digitalizzazione editoriale, dell’informazione e della documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima di:

  • € 14.000 per ogni trasformazione;
  • € 10.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato (viene ricompreso, ovviamente, anche il contratto in apprendistato).

Le risorse stanziate per ogni singola misura sono pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.

Per entrambe le misure, le domande di contributo possono essere presentate da datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato:

  1. con indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO prevalente e/o primario con le seguenti specificazioni:
  2. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
  3. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
  5. per le emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
  6. per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
  7. con iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  8. non sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

I contributi in commento sono riconosciuti nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura, tra le altre cose, gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per entrambe le misure, le domande di contributo possono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dalle ore 10.00 del 23 aprile 2024 alle ore 17.00 del 23 maggio 2024, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente con firma CAdES.

In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

È previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente, relativa a tutte le assunzioni perfezionatesi entro il 31 dicembre 2023.

I soggetti beneficiari dei contributi in specie sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

LAVORO AUTONOMO

Le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2024, n. 86 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2024, recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura”.

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori ad € 1.500.000 (IVA esclusa) e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  • miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
  • contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica;
  • contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
  • contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l’intensità di aiuto non deve superare il sessantacinque per cento dei costi ammissibili con alcune eccezioni.

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

  1. studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
  2. opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  3. opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
  4. oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  5. acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
  6. servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
  7. beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
  8. per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili: i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico, i costi per investimenti in materia di irrigazione, i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola.

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare:

  • il nome e le dimensioni dell’impresa, specificando il requisito soggettivo posseduto,
  • la descrizione e l’ubicazione del progetto,
  • l’elenco delle spese ammissibili,
  • l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. All’esito del procedimento istruttorio, ISMEA delibera, dandone comunicazione agli interessati, l’ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì
16/05/2024
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Giovedì
16/05/2024
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Giovedì
16/05/2024
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Giovedì
16/05/2024
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/05/2024
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Giovedì
16/05/2024
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/05/2024
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/05/2024
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/05/2024
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazioneModello F24/Accise
Giovedì
16/05/2024
INAILAutoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente. Versamento 2^ rataDatori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
20/05/2024
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel  1° trimestre 2024Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Mercoledì
22/05/2024
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Sabato
25/05/2024
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
31/05/2024
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Venerdì
31/05/2024
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
31/05/2024
INPSDomanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettiveDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
31/05/2024
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Venerdì
31/05/2024
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 06/05/2024
Studio Mattonai

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