fbpx

La sospensione dei codici tributo “Transizione 4.0” e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, ha comunicato che tutti gli F24 in cui vi sono crediti d’imposta con codici tributo:

  • 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024,

sono sospesi in attesa che venga emanato un Decreto dal MIMIT in merito alla comunicazione preventiva da effettuare.

Infatti, l’art. 6, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020), e di quelli per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare. Le modalità di comunicazione devono essere definite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto direttoriale.

In attesa del decreto, con la già menzionata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha quindi sospeso temporaneamente i codici tributo per la compensazione tramite F24, istituiti con le risoluzioni nn. 3/E e 13/E del 2021.

Nei giorni successivi alla pubblicazione della Risoluzione diversi contribuenti si sono rivolti all’Agenzia delle Entrate in quanto anche gli investimenti 2021 e 2022, interconnessi nel 2023 o nel 2024, erano soggetti al blocco. Al momento della compensazione Entratel restituiva una ricevuta con la seguente indicazione:

è stato sospeso ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL 223/2006 dal 12.04.2024 al 12.05.2024 in applicazione del seguente criterio selettivo: anno di riferimento del credito compensato non ammissibile (codice tributo 6936)“.

L’Agenzia delle Entrate, tramite una FAQ pubblicata il 16 aprile 2024, ha pertanto chiarito in che modo è possibile mantenere l’operatività di un identificativo che serve anche per la fruizione di crediti d’imposta non interessati dal blocco.

Il codice tributo 6936, sospeso per gli anni di riferimento 2023 e 2024, considerato che serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco, ed in particolare quelli previsti dall’art. 1, commi 1056 e 1057, della Legge n. 178/2020, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quando questo si sia concluso.

I crediti d’imposta in argomento riguardano, nel dettaglio, gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1056);
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1057).

Se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione indicando il codice tributo 6936 indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 29/04/2024
Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.