IN BREVE
AGEVOLAZIONI
Approvato il piano transizione 5.0
D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 38
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’art. 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Il “Piano Transizione 5.0” prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di Bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
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IRPEF
Le modalità per richiedere il rifiuto di cessioni crediti d’imposta edili già accettate
Agenzia delle Entrate, Circolare 8 marzo 2024, n. 6/E
Con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura, fornendo istruzioni sia nel caso di errata accettazione da parte del cessionario che in realtà intendeva rifiutare la cessione, sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
È pubblicato anche il modello che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata.
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IRPEF
Welfare aziendale: nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa
Agenzia delle Entrate, Circolare 7 marzo 2024, n. 5/E
Con la circolare n. 5/E del 7 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023).
Il documento, oltre ad occuparsi delle novità fiscali in materia di welfare aziendale, illustra il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
Relativamente alle misure fiscali per il welfare aziendale la circolare esamina le novità introdotte dall’art. 1, commi 16 e 17, della legge di Bilancio 2024, e precisa che, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’art. 51 del TUIR, non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, non solo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, ma anche le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.
Il limite sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.
L’Agenzia ha fornito chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.
IVA
Senza esplicita adesione consultazione e-fatture più agevole
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 marzo 2024, n. 105669
Il provvedimento n. 105669 firmato l’8 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche tramite la funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali, infatti, a partire dal 20 marzo, non dovranno più aderire espressamente al servizio.
L’aggiornamento della procedura deriva dall’allineamento con l’evoluzione normativa.
La necessità dell’adesione espressa era prevista, infatti, dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di questi ultimi. Ma l’art. 4-quinquies, comma 4, del D.L. n. 145/2023, ha rivisto la norma ed eliminato la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale.
Tolto il vincolo dell’adesione specifica per i contribuenti, e fermo restando che l’Agenzia delle Entrate può memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi (art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dall’art. 14 del D.L. n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019), il provvedimento dell’8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di Interscambio. Grazie a questa semplificazione, quindi, sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione.
Un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l’estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita IVA, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.
IVA
Il versamento del saldo IVA annuale 2023
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata entro lunedì 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato).
È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 18 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via); a seguito delle novità introdotte dal c.d. decreto “Semplificazione adempimenti tributari” la rateizzazione deve essere completata entro il 16 dicembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.
Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2023 potrà essere effettuato entro:
- il 18 marzo 2024, senza maggiorazione;
- il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il 31 luglio 2024 maggiorando le somme da versare al 1° luglio dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.
ACCERTAMENTO
Stop agli 85 giorni in più per gli accertamenti del Fisco
La Direzione centrale di Roma dell’Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici a non considerare più la proroga di 85 giorni, causa Covid, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre. L’Agenzia delle Entrate recepisce così l’orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022, ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, valida solo per l’anno 2020. Gli uffici dovranno programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla norma vigente.
Si ricorda che a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Questo significa che, per gli accertamenti relativi all’anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l’accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga a cascata di 85 giorni, causa Covid.
DICHIARAZIONI
CU di lavoro autonomo: per quest’anno ancora al 31 ottobre
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, ha ricordato che l’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dispone che, in generale, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770,ossia entro il 31 ottobre.
L’art. 19 del D. Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 prevede che, a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata o con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che, per l’elaborazione della precompilata, sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzati quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che, per l’anno d’imposta 2023, le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).
L’Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Si evidenzia, infine, che, dal prossimo anno, le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata, per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
IVA
E-fattura: le novità sulla rettifica dei file allo SdI nella Guida aggiornata delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro,
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, aggiornata al 5 marzo 2024, dove illustra le modalità di rettifica delle comunicazioni inviate via SdI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28, e fornisce indicazioni per la corretta compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.
IRPEF
Rinegoziazione contratto di mutuo per acquisto abitazione principale
In una recente risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi in cui venga rinegoziato il mutuo acceso per acquistare l’abitazione principale, al fine di modificare alcune condizioni previste nel contratto in essere, si conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi, rimanendo invariati sia le parti originarie (banca mutuante e persona mutuataria) sia l’immobile concesso in garanzia.
La detrazione sarà tuttavia limitata alla quota residua del capitale ancora da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto, alla quale potrebbero aggiungersi alcuni oneri correlati (eventuali rate scadute e non saldate, il rateo di interessi relativo al semestre in corso aggiornato al cambio del giorno della conversione, gli oneri derivanti dall’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).
SOCIETÀ
La sostenibilità nelle assemblee societarie (paper di Bankitalia)
Banca d’Italia, “La sostenibilità nelle assemblee societarie in Francia, Germania e Italia”
Banca d’Italia ha pubblicato il paper “La sostenibilità nelle assemblee societarie in Francia, Germania e Italia” (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercati-infrastrutture-e-sistemi-di-pagamento/approfondimenti/2024-045/N.45-MISP.pdf), che indaga se e con quali modalità gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Governance, ESG) siano stati affrontati nelle assemblee svolte nel 2021 e nel 2022 dalle principali società quotate non finanziarie con sede in Francia, Germania e Italia.
L’esame ha riguardato i testi assembleari al fine di individuare le domande, le richieste di integrazione dell’ordine del giorno e le controproposte (forum right) sollevate dagli azionisti, nonché le risposte fornite dalle società. L’analisi per il 2021 ha preso in esame l’intero campione di società, mentre per il 2022 si è concentrata sulle imprese dei settori maggiormente esposti al rischio di transizione climatica e agli effetti delle tensioni geopolitiche sull’offerta di energia.
I fattori ESG sono emersi in tutte le assemblee dei tre principali Paesi dell’area dell’euro, seppure con accenti differenziati; gli interventi degli azionisti hanno riguardato principalmente la politica ambientale della società, compresi i piani di transizione, l’allineamento agli accordi internazionali sul clima e gli effetti delle attività aziendali sull’ambiente.
Per gli aspetti sociali, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla parità di genere, sul rispetto dei diritti umani, sulla tutela delle condizioni di salute e salariali.
Per il governo societario è stato ricorrente l’interesse per il rispetto della parità di genere negli organi di gestione e per le modalità di svolgimento dell’assemblea.
CRISI D’IMPRESA
Composizione negoziata: accesso agevolato anche per il 2024
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11, comma 5-ter
Con il decreto Milleproroghe, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato in GU il 28 febbraio 2024, è stata confermata fino al 31 dicembre 2024, per chi vuole accedere all’istituto della composizione negoziata della crisi, la possibilità di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza.
Tale facoltà era stata prevista in principio solo per un periodo di tempo limitato e consiste sicuramente in una semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore.
I tempi tecnici necessari per l’ottenimento delle certificazioni fiscali e previdenziali sono difficilmente inferiori ai 30/45 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta, ad eccezione del Mod RDI, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è in grado di rilasciare in tempi di gran lunga contenuti. Questo, ovviamente, contrasta con le esigenze di celerità nell’accesso alla composizione negoziata della crisi.
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI
Il nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0
D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 38
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’art. 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Il “Piano Transizione 5.0” prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di Bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
Il nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0 sarà concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici.
Sono ammessi all’agevolazione:
- gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016,
- che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici.
La riduzione dei consumi energetici dovrà essere:
- non inferiore al 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
o, in alternativa,
- non inferiore al 5% dei processi interessati dall’investimento.
Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Il credito d’imposta sarà concesso nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Le percentuali potranno essere aumentate:
- al 40%, 20% e 10% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24:
- in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025
- e, per il residuo non compensato entro tale data, in 5 quote annuali di pari importo.
Per beneficiare del nuovo credito d’imposta 5.0 saranno necessarie apposite certificazioni di un valutatore indipendente, che dovrà attestare:
- ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
- ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale che definirà anche modalità e termini delle comunicazioni che andranno trasmesse al Ministro delle Imprese e del Made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti.
IRPEF
Il rifiuto di cessioni crediti d’imposta edili seguenti alla prima
Agenzia delle Entrate, Circolare 8 marzo 2024, n. 6/E
Con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura, fornendo istruzioni sia nel caso di errata accettazione da parte del cessionario che in realtà intendeva rifiutare la cessione, sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
È pubblicato anche il modello che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata.
L’art. 121 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) consente ai titolari delle detrazioni spettanti per determinati interventi edilizi di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto in fattura. L’esercizio dell’opzione (prima cessione) deve essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite con il provvedimento 3 febbraio 2022, n. 35873. Provvedimento seguito dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, con la quale l’Amministrazione, tra l’altro, ha fornito le istruzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni delle prime cessioni, prevedendo che l’annullamento delle stesse debba essere richiesto attraverso l’invio, tramite Pec, di un apposito modello al Centro operativo Servizi fiscali di Venezia.
In risposta ad alcuni quesiti pervenuti su particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti, con la circolare in commento, l’Agenzia indica la via da seguire nei casi in cui:
- la cessione successiva alla prima sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In entrambi i casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti, che deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Eventuali richieste già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità, precisa la circolare, dovranno essere nuovamente inviate secondo queste indicazioni.
Inoltre, la circolare precisa che:
- se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, se non sia stata ulteriormente ceduta oppure opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- se la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
L’Agenzia ricorda che i “crediti tracciabili” sono i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate (art. 121, comma 1-quater, del D.L. n. 34/2020). A tal fine, al credito è attribuito un “codice identificativo univoco” da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Queste disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 – penultimo periodo), che restano non tracciabili.
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.
Con un paragrafo ad hoc, la circolare specifica che, se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (art. 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023), dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023, n. 410221. L’utilizzo di quest’ultima procedura, a differenza della soluzione operativa per le altre ipotesi descritte, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 18 marzo 2024 | Certificazioni – CU | Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023). Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente. | Sostituti d’imposta | Telematica |
Lunedì 18 marzo 2024 | Certificazioni – CUPE | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2023. | – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili; – soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; – soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato. | La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello. |
Lunedì 18 marzo 2024 | IVA | Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l’anno d’imposta 2023. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Modello F24 |
Lunedì 18 marzo 2024 | Tassa Vidimazioni | Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. | Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) | Modello F24 |
Martedì 30 aprile 2024 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l’anno d’imposta 2023. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Telematica |
Martedì 30 aprile 2024 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. | Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi | Telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/03/2024
Studio Mattonai