IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
In GU le ulteriori misure per l’attuazione del PNRR
D.L. 2 marzo 2024, n. 19
Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 , recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Di seguito le novità in ambito lavoristico:
- (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore ad € 6.000) nel limite massimo di importo di € 3.000 su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
Nella legge di conversione del decreto legge cd. Milleproroghe la modifica dei contratti a termine
Legge 23 febbraio 2024, n. 18
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, n. 49 è stata pubblicata la legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Tra gli aspetti più rilevanti si segnala la modifica alla disciplina dei contratti a termine.
Nel dettaglio, il comma 4-bis dell’art. 18, interviene sulla lett. b) dell’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, estendendo fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 aprile 2024) la possibilità per le parti contraenti il contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.
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Al via la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024, n. 38 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”.
Il provvedimento – che è entrato in vigore il 1° marzo 2024 – prevede, tra le altre cose la costituzione dei 3 seguenti Dipartimenti:
- Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
- Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Dipartimento per l’innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi.
Con riferimento al punto a), gli Uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:
- Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;
- Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti;
- Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
In merito al punto b), gli Uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:
- Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
- Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione (che assorbirà competenze ed attività di ANPAL, che dal 1° marzo verrà soppressa);
- Direzione generale degli ammortizzatori sociali;
- Direzione generale per le politiche previdenziali;
- Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.
Quanto, infine al punto c), gli Uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:
- Direzione generale per le politiche del personale e dei servizi generali;
- Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica;
- Direzione generale per l’innovazione e l’organizzazione digitale, la statistica e la ricerca.
Nel suddetto Dipartimento opererà l’Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Riaperti i termini per la presentazione dei piani formativi di Fondoprofessioni
Delibera Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni del 21 febbraio 2024
In data 21 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha deliberato la riapertura dei termini di presentazione dei piani formativi sull’Avviso 09/23 (finalizzati alla realizzazione di piani formativi monoaziendali e pluriaziendali, progettati in seguito ad analisi dei bisogni, con l’obiettivo di aggregare la domanda formativa di più studi e aziende, su base di settore, area professionale o territorio).
L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione dei piani formativi avverrà con la progressiva presentazione al Fondo.
Conseguentemente, i piani formativi presentati:
- fino al 29 febbraio 2024 saranno approvati entro il 28 marzo 2024;
- dal 1 °marzo 2024 al 31 marzo 2024 saranno approvati entro il 17 aprile 2024;
- dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024 saranno approvati entro il 22 maggio 2024.
Gli interessati che hanno bisogno di informazioni possono contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Presentazione domanda di CIGO esclusivamente su piattaforma “OMNIA IS”
INPS, Messaggio 1 marzo 2024, n. 892
L’INPS – con Messaggio 1 marzo 2024, n. 892 – ha comunicato che, a decorrere dal 2 maggio 2024, la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”, con conseguente dismissione degli attuali applicativi.
Alla nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria sulla piattaforma “OMNIA IS” si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nella home page, alla funzione di ricerca testuale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.
INPS, PRESTAZIONI
I chiarimenti INPS su APE sociale e sulla pensione anticipata flessibile
INPS, Circolare 20 febbraio 2024, n. 35; Circolare 27 febbraio 2024, n. 39
L’INPS – con le Circolari nn. 35 e 39 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità previdenziali introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
Nel dettaglio:
- con Circolare del 20 febbraio 2024, n. 35, l’INPS ha precisato che – con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti interessati siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi. Il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove svolga:
- attività di lavoro dipendente o autonomo;
- lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di € 5.000 lordi annui.
- con Circolare del 27 febbraio 2024, n. 39, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione:
- dell’art. 1, comma 139, legge n. 213/2023, che estende il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento nell’anno 2024 di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni;
- dell’art. 1, comma 140, legge n. 213/2023 che estende la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024.
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LAVORATORI STRANIERI
La modalità di precompilazione delle domande per assumere lavoratori extra UE
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Agricoltura e Ministero del Turismo, Circolare 29 febbraio 2024, n. 1695
Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo – Circolare Interministeriale 29 febbraio 2024, n. 1695 – hanno comunicato che è possibile precompilare le domande per assumere lavoratori extra UE dall’estero e convertire il permesso di soggiorno, nell’ambito delle quote previste per il 2024 dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 (c.d. Decreto Flussi).
Il sistema per la precompilazione dei moduli sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno è disponibile:
- dal 29 febbraio al 16 marzo dalle ore 8.00 alle 20.00;
- il 17 marzo dalle ore 8.00 alle 18.00;
- il 19 marzo dalle ore 8.00 alle 20.00;
- il 20 marzo dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- il 22 marzo e il 23 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 24 marzo dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Le istanze potranno essere inviate in via definitiva (al medesimo indirizzo):
- dalle ore 9:00 del 18 marzo, in relazione alle domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- dalle ore 9:00 del 21 marzo, in relazione alle domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, anche nel settore dell’assistenza familiare (lavoro domestico) e socio-sanitaria;
- dalle ore 9:00 del 25 marzo, in relazione alle domande per i lavoratori stagionali.
MALATTIA
Privacy: varato il Codice di condotta nelle Agenzie per il Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 febbraio 2024, n. 1
Il Garante per la protezione dei dati personali – con Newsletter del 14 febbraio 2024, n. 518 – ha reso noto d’aver approvato il Codice di condotta, promosso da Assolavoro, di definizione delle “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale.
Andando nel dettaglio, le Agenzie che aderiscono al Codice:
- si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati;
- nella fase che precede l’assunzione, non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta;
- non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”;
- non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.
Per quanto riguarda l’aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le Agenzie per il Lavoro dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.
Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
SICUREZZA SUL LAVORO
INAIL: apertura procedura “ISI Domanda” e aggiornamento calendario scadenze
INAIL, Comunicato 20 febbraio 2024
L’INAIL – con comunicato del 20 febbraio 2024 – ha reso noto che dal 15 aprile al 30 maggio 2024 (ore 18:00) verrà aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande del Bando ISI 2023.
Il 16 maggio 2024 saranno pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.
Inoltre, il 30 maggio 2024 verrà comunicata la data di pubblicazione degli elenchi cronologici e, per le imprese non rientranti negli elenchi NCD, le date di apertura e chiusura dello sportello informatico.
Nel mese di giugno ha inizio il periodo di download del token da utilizzare nella fase di invio della domanda (click-day).
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APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
In GU la legge di conversione del decreto legge cd. Milleproroghe
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, n. 49 è stata pubblicata la legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnala:
- art. 4, comma 6-bis – si prevede che fino al 31 dicembre 2025 gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) hanno la possibilità di trattenere in servizio, su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Tali dirigenti e docenti non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;
- art. l4, comma 2-bis – viene prorogato il termine ultimo per le comunicazioni dei rapporti di lavoro degli arbitri e dei direttori di gara nello sport. Con tale nuova disposizione si estende dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l’impiego e all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023;
- art. l4, comma 2-bis – si rinvia al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 (impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) e n. 22 (direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive) del Decreto MLPS 15 marzo 2005, già iscritti presso il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del predetto regime previdenziale;
- art. 18, commi 4-ter e 4-quater – com’è noto, l’art. 28, comma 1, D.L. n. 48/2023 riconosce un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità di età inferiore a 35 anni, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. La conversione del Milleproroghe estende il periodo di validità dell’incentivo, prevedendo che sono agevolabili le assunzioni effettuati dal 1° agosto 2020 (anziché dal 1° agosto 2022) al 30 settembre 2024 (anziché 31 dicembre 2023). Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Inter alia, si segnalano altre tematiche di sicuro interesse:
- art. 14, comma 2-quater – si escludono dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, ex art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, le somme ex art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021, versate da Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2024, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di € 300. Se tale ammontare è superiore al suddetto limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. A tal fine, all’atto del pagamento l’atleta rilascia al sostituto d’imposta autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di € 300 di somme percepite senza l’applicazione delle ritenute alla fonte.
Il sostituto d’imposta, entro il secondo mese successivo all’erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, provvede a comunicare all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio percepito senza applicazione della ritenuta alla fonte e la medesima comunicazione è resa disponibile all’Agenzia delle Entrate;
- art. 4, comma 8-quater – viene incrementato di 2 milioni quanto previsto per il 2024 per il bonus psicologo. A seguito del rifinanziamento, la dotazione finanziaria complessiva della misura per il 2024 è pari a 10 milioni di euro.
Com’è noto, il bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
A decorrere dall’anno 2023, il beneficio è modulato in base all’ISEE del richiedente:
- ISEE inferiore ad € 15.000, il beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 1.500 per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra € 15.000 ed € 30.000 il beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 1.000 per ogni beneficiario;
- ISEE superiore ad € 30.000 e non superiore ad € 50.000 il beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 500 per ogni beneficiario.
- Il costo massimo per seduta è fissato ad € 50.
Il contributo viene concesso esclusivamente previa presentazione di apposita domanda all’INPS (per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito Messaggio INPS).
INPS, PRESTAZIONI
Alcune novità del 2024 in ambito pensionistico
La legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha novellato alcune disposizioni in ambito pensionistico, con decorrenza 2024.
L’INPS, nei giorni scorsi, ha pubblicato dei provvedimenti a chiarimento di tali disposizioni.
Andando nel dettaglio, l’INPS – con Circolare n. 35/2024 – ha recepito la proroga fino al 31 dicembre 2024 della possibilità di richiedere l’Ape Sociale per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, ferma restando la non cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
Con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti richiedenti, siano in possesso, al momento della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.
In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.
I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di € 5.000 lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
I soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se residueranno le necessarie risorse finanziarie.
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
- 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
- 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
La decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.
Invece, con Circolare n. 39/2024, l’INPS ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 alla pensione anticipata flessibile.
Com’è noto, la legge n. 213/2023 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.
Al contempo, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.
Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.
I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola voltaai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.
Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.
Pertanto, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In tal senso, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
SICUREZZA SUL LAVORO
Compilazione e registrazione delle domande del Bando ISI dell’INAIL
L’INAIL – con comunicato del 20 febbraio 2024 – ha reso noto che dal 15 aprile al 30 maggio 2024 (ore 18:00) verrà aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande del Bando ISI 2023.
Il 16 maggio 2024 sono pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il Bando ISI ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Le risorse finanziarie destinate dall’INAIL, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2023 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
È concesso un finanziamento a fondo perduto:
- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il limite di età indicato quale requisito per accedere all’asse giovane agricoltore si riferisce a persona con un’età pari a 41 anni non compiuti.
Nelle società con soli due soci, in cui soltanto uno non abbia compiuto 41 anni o sia al suo primo insediamento, si può ritenere soddisfatto il requisito richiesto, anche al fine di non penalizzare le società rientranti in tale fattispecie che non potrebbero realizzare il requisito.
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di € 5.000,00 e un importo massimo erogabile pari a € 130.000,00.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.
Per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento ISI, l’INAIL ha provveduto all’adeguamento del sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica.
L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 18/03/2024 | Certificazione Unica | Trasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (modello ordinario) redditi lavoro dipendente, assimilati e redditi da lavoro autonomo per compensi corrisposti nell’ anno 2023 | Datori di lavoro sostituti d’imposta | Trasmissione telematica tramite Entratel e Fisconline |
Lunedì 18/03/2024 | Certificazione Unica | Consegna al percipiente della Certificazione Unica (sintetica) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti anno 2023 | Datori di lavoro sostituti d’imposta | Consegna |
Lunedì 18/03/2024 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | INPS EX ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | IRPEF | Operazioni di conguaglio di fine anno: versamento delle ritenute alla fonte relative alle operazioni di conguaglio eseguite nel mese precedente su redditi corrisposti nell’anno precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 18/03/2024 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione | Modello F24/Accise |
Lunedì 18/03/2024 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Mercoledì 20/03/2024 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 25/03/2024 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Martedì 02/04/2024 | INPS EX ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Martedì 02/04/2024 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Martedì 02/04/2024 | INPS | Dichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti (al 31/12/2023) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. | Aziende | INPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica |
Martedì 02/04/2024 | ENASARCO-Firr | Versamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedente | Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia | Tramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario |
Martedì 02/04/2024 | Lavori Usuranti | Comunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2023) | Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti | Trasmissione telematica mod. LAV-US |
Martedì 02/04/2024 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 06/03/2024
Studio Mattonai