IN BREVE
PROROGHE
Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
Il 28 febbraio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del cosiddetto decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).
Con la pubblicazione è quindi certa la riapertura dei termini per pagare le rate della cosiddetta Rottamazione-quater. In particolare, è stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio 2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora provveduto, di versare la “maxi rata” scaduta il 18 dicembre 2023, che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. In sintesi, è possibile versare le prime 3 rate della rottamazione entro 15 marzo 2024.
Le altre novità del decreto prevedono:
- conferma del divieto di e-fattura dei medici;
- proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali;
- estensione del ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- estensione sino a 72 mesi del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma;
- proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024;
- possibilità, per determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni;
- estensione del termine per avvalersi delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64 del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024;
- proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti;
- a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche. Si sospendono, altresì, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di pubblicità.
AGEVOLAZIONI
Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024
Provvedimento 15 febbraio 2024
È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.
Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda.
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ADEMPIMENTI
Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali
Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):
- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2024.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
PREVIDENZA
La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti
INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33
Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l’INPS ha comunicato che per l’anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.
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DICHIARAZIONI
Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024)
Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2024 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna sono state unificate.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2024.
DICHIARAZIONI
Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata, entro il 18 marzo 2024(il 16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.A., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
VERSAMENTI
Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 94 a 98
A partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
Dal 1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l’home banking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail.
Inoltre, i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il divieto della “compensazione orizzontale” per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro.
SANZIONI
La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti
Comunicato stampa 21 febbraio 2024
Il cosiddetto Decreto “Sanzioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).
Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.
Si considera non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.
Infine, il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.
Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.
AGEVOLAZIONI
Pubblicato Decreto direttoriale per la certificazione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
D.Dirett. 21 febbraio 2024, n. 283
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design” istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Dalle ore 12.00 di mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.
A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.
Per maggiori informazioni:
- Piattaforma Albo dei certificatori del credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di attività di innovazione tecnologica e di attività di design e ideazione estetica (https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/);
- Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (https://mimit.gov.it/it/incentivi/credito-d-imposta-r-s).
SOCIETÀ
Le start-up innovative a vocazione sociale
Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (c.d. start-up innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle start-up innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”).
Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre start-up innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:
- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.
Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. n. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di start-up innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le start-up innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata.
Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa:
- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
- specifica il/i settore/i;
- dichiara di perseguire una finalità d’interesse sociale;
- si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto.
Per quest’ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.
AGEVOLAZIONI
Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura procedura “ISI Domanda”
L’INAIL ha pubblicato il calendario aggiornato per ottenere i contributi previsti dal bando ISI INAIL 2023.
La domanda si potrà compilare a partire dal 15 aprile ed entro la scadenza del 30 maggio 2024. Il 16 maggio sarà pubblicato il documento con le regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite lo sportello informatico.
Per l’edizione attuale del bando ISI sono stati stanziati 508 milioni di euro. Le imprese potranno ricevere fino a 130.000 euro per i progetti finalizzati a migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
IVA
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2024, n. 47
Con la Risposta ad interpello n. 47 del 21 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in merito alle modalità di fatturazione per la fattispecie del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).
L’Agenzia, confermando la validità delle proprie indicazioni fornite con il Principio di diritto n. 17 del 2018, chiarisce che, nel presupposto che il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non abbia funzione esterna e, quindi, una propria soggettività giuridica, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.
In alternativa, la capogruppo medesima, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, può emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente “in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito in conformità a quanto disposto dall’art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del D.P.R. n. 633/1972.
INCENTIVI
Tax credit imballaggi eco e riciclati: il codice tributo per l’utilizzo in compensazione
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2024, n. 12/E
Con Risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati, ai sensi dell’art. 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il suddetto articolo prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed utilizzando il codice tributo “7065”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
AGEVOLAZIONI
Benefici “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro
Agenzia delle Entrate, Circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E
Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023.
Tra le misure concernenti l’imposta di registro, la Circolare chiarisce in merito alle novità introdotte con l’art. 2 del Decreto “Salva-infrazioni” (D.L. n. 69/2023), che modifica i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata, cosiddetta “prima casa” (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al beneficio le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
- abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
IRPEF
Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2024, n. 47
Con Risposta ad interpello n. 43 del 15 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell’ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di “cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.
Le predette spese, quindi, non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.
SPORT
Il mansionario dei “lavoratori sportivi” è on line
D.P.C.M. 22 gennaio 2024
È stato pubblicato il 21 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento dello Sport il decreto emanato ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 36/2021, n. 36, che contiene l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ulteriori rispetto alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
L’elenco è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.
I soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono ora essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.
AGEVOLAZIONI
Dal 18 marzo le domande per il bonus psicologo 2023
INPS, Circolare 15 febbraio 2024, n. 34
L’Inps, nella Circolare n. 34 del 15 febbraio, ha comunicato la data da cui è possibile presentare le domande e ha fornito anche indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.
Il bonus psicologo è il contributo introdotto per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
La legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale il contributo, innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’ISEE del richiedente.
Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:
- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.
La finestra temporale per la presentazione della domanda per il 2023 si aprirà il prossimo 18 marzo per chiudersi il 31 maggio 2024.
APPROFONDIMENTO
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo al 2 aprile
Provvedimento 15 febbraio 2024
È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.
Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo.
Il bonus, quindi, è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.
Il cosiddetto bonus pubblicità è disciplinato dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e, dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (art. 25-bis, D.L. n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.
L’agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.
Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.
Il primo step per accedere al tax credit è la richiesta di accesso al beneficio. Il bonus deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest’anno 2 aprile) dell’anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura accessibile dalla sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.
Il dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui “teorici,” dell’agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6900”.
PREVIDENZA
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024
INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33
Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l’INPS ha comunicato che per l’anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) | € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) | € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 55.008,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 55.008,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 55.008,00 | 23,70% | 24,18% |
superiore a € 55.008,00 | 24,70% | 25,18% |
Per l’anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680,00 euro (55.008,00 euro più 36.672,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 22.369,92 (€55.008*24%+36.672*25%) | € 22.809,98 (55.008*24,48%+36.672*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 22.094,88 (55.008*23,70%+36.672*24,70%) | € 22.534,94 (55.008*24,18%+36.672*25,18%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | €29.362,42 (55.008*24%+ 64.642*25%) | €29.936,74 (55.008*24,48%+ 64.642*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | €29.003,47 (55.008*23,70%+ 64.642*24,70%) | €29.577,79 (55.008*24,18+ 64.642*25,18%) |
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 18 marzo 2024 | Certificazioni – CU | Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023). Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente. | Sostituti d’imposta | Telematica |
Lunedì 18 marzo 2024 | Certificazioni – CUPE | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2023. | – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili; – soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; – soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato. | La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello. |
Lunedì 18 marzo 2024 | IVA | Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l’anno d’imposta 2023. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Modello F24 |
Lunedì 18 marzo 2024 | Tassa Vidimazioni | Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. | Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) | Modello F24 |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/03/2024
Studio Mattonai