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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Dal 1° gennaio 2024 interessi legali al 2,5%

D.M. 29 novembre 2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023. Con il provvedimento in commento, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è stata fissata al 2,50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento. Ricordiamo che in questi casi il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi (pro rata temporis) e quindi per una scadenza omessa nel 2023 e ravveduta nel 2024, il tasso di interesse sarà pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento.

Tabella riepilogativa dei tassi di interesse legale

DalAlSaggioRif. normativo
21/04/194215/12/19905,00%Art. 1284 c.c.
16/12/199031/12/199610,00%L. n. 353/1990 e L. n. 408/1990
01/01/199731/12/19985,00%L. n. 662/1996
01/01/199931/12/20002,50%D.M. 10/12/1998
01/01/200131/12/20013,50%D.M. 11/12/2000
01/01/200231/12/20033,00%D.M. 11/12/2001
01/01/200431/12/20072,50%D.M. 01/12/2003
01/01/200831/12/20093,00%D.M. 12/12/2007
01/01/201031/12/20101,00%D.M. 04/12/2009
01/01/201131/12/20111,50%D.M. 07/12/2010
01/01/201231/12/20132,50%D.M. 12/12/2011
01/01/201431/12/20141,00%D.M. 12/12/2013
01/01/201531/12/20150,50%D.M. 11/12/2014
01/01/201631/12/20160,20%D.M. 11/12/2015
01/01/201731/12/20170,10%D.M. 07/12/2016
01/01/201831/12/20180,30%D.M. 13/12/2017
01/01/201931/12/20190,80%D.M. 12/12/2018
01/01/202031/12/20200,05%D.M. 12/12/2019
01/01/202131/12/20210,01%D.M. 11/12/2020
01/01/202231/12/20221,25%D.M. 13/12/2021
01/01/202331/12/20235,00%D.M. 13/12/2022
01/01/20242,50%D.M. 11/12/2023

DICHIARAZIONI

Le corrette modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

Vedi l’Approfondimento

REGIMI AGEVOLATI

Nuovo regime forfetario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Il regime forfetario ora prevede una soglia di ricavi o compensi non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/E/2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti.

È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

Vedi l’Approfondimento

IVA

Il versamento dell’acconto IVA

Mercoledì 27 dicembre 2023 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2023.

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2022 con un debito IVA.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2023 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2023 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2023;
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

ANTIRICICLAGGIO

Scadenza sospesa per la comunicazione dati del titolare effettivo

TAR Lazio, ordinanza 7 dicembre 2023, n. 15566

Con ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), rispondendo al ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari, ha:

  1. sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 236 del 9 ottobre 2023;
  2. fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 marzo 2024.

Slitta quindi a data da destinarsi, per chi non avesse già provveduto, la scadenza originariamente prevista per lunedì 11 dicembre 2023.

IVA

Obbligo di fatturazione elettronica esteso dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche quelli con ricavi e compensi fino a 25.000 euro, che fino al 31 dicembre 2023 ne erano esclusi.

Tra coloro che saranno interessati da questo passaggio anche molti Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro in regime forfetario ex Legge n. 398/1991.

DICHIARAZIONI

Prescrizione dichiarazioni fiscali a fine anno

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all’IVA devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Entro il 31 dicembre 2023 dovranno quindi essere notificati gli eventuali accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2017, con dichiarazione presentata nel corso del 2018.

Quest’anno, poiché il 31 dicembre cade di domenica, la scadenza slitta a martedì 2 gennaio 2024.

Tuttavia, per le annualità ancora “aperte” all’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 che aveva disposto la sospensione causa Covid “dall’8 marzo al 31 maggio 2020″ dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, l’Agenzia delle Entrate rivendica ulteriori 85 giorni di tempo e quindi la scadenza slitterebbe dal 31 dicembre 2023 al 26 marzo 2024. Il tema è controverso e la giurisprudenza fin qui intervenuta sul tema ha quasi sempre censurato la tesi dell’Agenzia.

Ricordiamo che i termini sopra indicati si applicano in caso di dichiarazioni presentate. Nei casi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine decadenziale è prolungato di due anni e corrisponde quindi al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Poiché i nuovi termini sono derivati dalla L. n. 208/2015, in caso di omessa dichiarazione:

  • il periodo d’imposta 2015 è decaduto il 31 dicembre 2021 operando ancora i termini ante L. n. 208/2015;
  • il periodo d’imposta 2016 decadrà il 31 dicembre 2024 (salvo proroga al 26 marzo 2025), operando i nuovi termini post L. n. 208/2015.

IMPOSTE DIRETTE

Convertito in legge il decreto “Proroghe”

D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito in Legge 27 novembre 2023, n. 170

Sulla Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2023, n. 278 è stata pubblicata la Legge 27 novembre 2023, n. 170, in vigore dal 29 novembre 2023, di conversione del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.

Si segnala in particolare che:

  • sono prorogati dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2023 i termini dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall’art. 1, comma 7, D.L. n. 61/2023 a favore dei contribuenti colpiti dall’alluvione di maggio 2023;
  • è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l’accesso alla garanzia statale, estesa fino all’80% del capitale, per l’acquisto della prima casa da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile;
  • è prorogato dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% e del versamento della prima rata, per la regolarizzazione delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 133, Legge n. 197/2022;
  • il termine del ravvedimento speciale di cui all’art. 1, commi 174-178, Legge n. 197/2022 scaduto lo scorso 30 settembre 2023 è prorogato al 20 dicembre 2023, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando le somme dovute in unica soluzione entro la medesima data.

PROFESSIONISTI

Fiscalmente irrilevanti i guadagni derivanti dall’acquisto di bonus fiscali conseguiti al di fuori del reddito d’impresa

Agenzia delle Entrate, Risposta 30 novembre 2023, n. 472

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 472 del 30 novembre 2023, il relazione al trattamento fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi utilizzabile in compensazione, conseguito al di fuori del reddito d’impresa, ha chiarito che “in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile“.

IMPRESE

Gli standard di sostenibilità anche per le PMI

Le grandi imprese già nel 2025 dovranno rendicontare la propria situazione in tema di sostenibilità in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), con riferimento all’esercizio 2024.

Ma la sostenibilità non è argomento solo per le “grandi”.

Le PMI, caratterizzanti la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano, sono e saranno sempre più interessate dai criteri ESG e quindi dalla rendicontazione di sostenibilità, per mantenere ed accrescere la propria competitività sul mercato. I consumatori sono infatti sempre più attenti a come si posizionano le imprese nei confronti dell’ambiente, dei lavoratori e della comunità in generale. Ma non è tutto, le imprese di grandi dimensioni porranno sempre più attenzione agli standard seguiti dei propri fornitori.

Per non rimanere esclusi dal mercato, l’attenzione alla sostenibilità sarà quindi un tema sempre più rilevante, per tutti.

Porre attenzione sul posizionamento della propria impresa rispetto l’ambiente esterno permette di svolgere delle analisi il cui risultato comporta, oltre che un miglioramento reputazionale e di mercato, un efficientamento delle proprie risorse e dei propri processi aziendali. Non ultimo, un rating di sostenibilità positivo permette un accesso più agevolato al sistema creditizio.

L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sta lavorando alla creazione degli standard di rendicontazione semplificati destinati alle piccole e medie imprese (PMI), sia quotate che non quotate.

Gli obiettivi delle bozze delle linee guida per le PMI non quotate sono:

  • contribuire all’edificazione di un’economia più sostenibile e inclusiva;
  • potenziare l’approccio alla gestione delle problematiche legate alla sostenibilità affrontate per accrescere la competitività;
  • rafforzare la resilienza delle imprese a breve, medio e lungo termine.

Le linee guida hanno l’obiettivo di fornire informazioni cruciali per rispondere alla crescente richiesta di dati da parte di finanziatori e fornitori di credito, agevolando così l’accesso delle imprese ai necessari finanziamenti e di soddisfare le esigenze delle grandi imprese, le quali richiedono informazioni sulla sostenibilità ai propri fornitori (la cosiddetta “catena del valore”).

Gli Standard volontari per le PMI non quotate (Vsme Ed) sono concepiti come uno strumento di segnalazione volontaria per le imprese non quotate che non rientrano nell’ambito del CSRD. Questo standard è articolato in tre moduli principali adattati alle diverse esigenze in base alle dimensioni e alle capacità delle PMI:

  1. il Modulo Base, fondamentale per l’applicazione dei moduli successivi, soddisfa i requisiti informativi per le microimprese ed è un requisito minimo per le PMI di dimensioni più consistenti. In questo caso, non è necessaria un’analisi di materialità;
  2. il Modulo Narrativa-Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT) è consigliato per le imprese che hanno formalizzato politiche, azioni e obiettivi di sostenibilità. Qui, l’analisi della materialità è fondamentale per individuare le questioni di sostenibilità nell’Appendice B che sono rilevanti per l’attività e l’organizzazione dell’impresa;
  3. il Modulo Sustainable Finance (SF) fornisce dati aggiuntivi richiesti da finanziatori, investitori e clienti aziendali. Anche qui, l’analisi di materialità è essenziale per limitare il report solo ai dati rilevanti per l’impresa.

Gli Standard volontari per le PMI quotate (Lsme Ed) integrano l’intera gamma di moduli Vsme, includono ulteriori dati richiesti dalla sostenibilità finanziaria dell’Unione europea, contemplano informazioni aggiuntive richieste dalla Csrd e propongono adeguamenti in considerazione della prospettiva di una dichiarazione su base individuale.

IMPRESE

Agevolazioni per la certificazione della parità di genere delle PMI

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la pubblicazione dell’avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle micro, piccole e medie imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere.

L’avviso pubblico definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere.

Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e attive. Sono previste due linee di agevolazioni:

  1. per l’assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l’assegnazione di un contributo per ciascuna impresa fino a 2.500 euro sotto forma di servizi (supporto all’utilizzo dei tools informativi, azioni di affiancamento erogate da esperti appositamente selezionati per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici e per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione). Tali servizi sono finalizzati a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere;
  2. per il rilascio della certificazione è prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro per impresa, in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito Elenco.

I contributi verranno concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 e fino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

Per l’accesso ai contributi è necessario effettuare un pre-screening di autovalutazione e ottenere un esito che dimostri un adeguato grado di maturità dell’impresa sui temi inerenti alla parità di genere; è inoltre richiesta la presentazione di un preventivo formulato da un Organismo di Certificazione presente nell’Elenco degli Organismi di certificazione aderenti.

Sul sito www.certificazione.pariopportunita.gov.it potranno essere reperite ulteriori informazioni sull’avviso e sul Sistema di certificazione della parità di genere.

Ricordiamo che per le imprese che ottengono la certificazione della parità di genere sono previste misure premiali anche dal Codice degli appalti ed in ambito contributivo previdenziale.

PROFESSIONISTI

Inarcassa: per i pagamenti con F24 nuovi codici tributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 dicembre 2023, n. 66/E

Dal mese di dicembre Inarcassa ha esteso la possibilità di utilizzare il modello F24al pagamento di tutti i contributi correnti o relativi ad anni precedenti, sanzioni e interessi, nonché oneri di riscatto e ricongiunzione.

Le causali contributo che gli iscritti devono utilizzare per versare i contributi previdenziali e assistenziali alla Cassa di previdenza per ingegneri e architetti liberi professionisti, passano quindi da 6 a 17.

Le nuove causali contributo sono state istituite con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 66/E del 4 dicembre 2023.

Inarcassa ricorda che è disponibile, tramite Inarcassa On line (“Adempimenti” – “Gestione pagamenti”), oltre al modello F24 precompilato, anche una stampa riepilogativa dei dati necessari per l’eventuale compilazione manuale del modello F24, da usare in caso di compensazione (tramite i canali Entratel o Fisconline) o di pagamento tramite internet banking.

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

La conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’interpello aveva chiarito che:

  1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica;
  2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
  3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
  4. se, invece, il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano l’art. 2 del D.M. 17 giugno 2014 e l’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 217 del 26 aprile 2022.

REGIMI AGEVOLATI

Le novità del regime forfetario 2023

Agenzia delle Entrate, Circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Il regime forfetario ora prevede una soglia di ricavi o compensi non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/E/2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti.

È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

In particolare, se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro, ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’IVA non detratta (art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza IVA prima del suddetto incasso.

La circolare precisa inoltre:

  • che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività;
  • che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì 27 dicembre 2023IVATermine per il versamento dell’acconto IVASoggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA.Mod. F24 on line

Tratto da My Solution
Bientina lì, 20/12/2023
Studio Mattonai

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