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VERSAMENTO ACCONTO IVA 2023

Mercoledì 27 dicembre 2023 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2023.

L’obbligo di versamento dell’acconto IVA è disposto dall’art. 6 della Legge n. 405/1990.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2022 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2023;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2023 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2023 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfetari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per le quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2023 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2023 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA eventualmente dovuto dalle imprese fallite.

Versamento

In via generale il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2023 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2023 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con crediti per altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

Modalità di calcolo

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2023 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2022, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    • il contribuente mensile nel 2022 diventato trimestrale nel 2023 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2022;
    • il contribuente trimestrale nel 2022 diventato mensile nel 2023 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2022 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno);
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2023. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
    • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

Sanzioni

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

  • per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo;
  • se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente;
  • se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente;
  • se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2023 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente.

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973);
  • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) la circolare n. 27/E/2017 ha chiarito che devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.

RICORDA: Cogliamo l’occasione per ricordarVi che l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento IVA per ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta: ma per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Il contribuente non è punibile ai sensi dell’art.10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

Per i Clienti dello Studio

Come traspare da questa circolare informativa il calcolo degli acconti dovuti con il metodo previsionale si presenta come un’operazione piuttosto delicata.

Per procedere al calcolo degli importi dovuti necessitiamo della Vostra collaborazione e nei prossimi giorni Vi contatteremo per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l’eventuale ricalcolo degli acconti.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/12/2023
Studio Mattonai

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