Aspetti normativi
La riforma degli enti sportivi dilettantistici, introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,modificata in parte dal c.d. correttivo (d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), è stata recentemente ritoccata dal c.d. correttivo bis, il d. lgs. 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023.
Quest’ultimo provvedimento, entrato in vigore il 5 settembre 2023, non chiarisce tutte le incertezze che possono nascere a chi si avvicina a volere adeguare lo “statuto”, che è il “documento” dove si l’individuano le regole di funzionamento dell’ente.
I primi di novembre è stato pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato lo studio n. 29, dall’oggetto, “gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport”; il lavoro citato fa un’analisi approfondita della situazione ma da solo non può dare tutte le certezze attese, specialmente dalle società sportive dilettantistiche che devono di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi che modificano, in parte, il concetto del “riparto di utile” per le società di capitale sportive.
Lo studio del notariato inizia, ponendo l’attenzione come il Legislatore. da un punto di vista lessicale, evoca alcune volte congiuntamente “l’Atto Costitutivo e lo Statuto”, mentre altre volte li richiama, negli articoli della Riforma, isolatamente, si sofferma su come Argomento che lasciamo una corretta stesura dell’atto costitutivo e dello statuto degli enti
sportivi dilettantistici, comprendente non solo gli elementi c.d. necessari ma anche quelli ritenuti opportuni o facoltativi.
Ed elenca cosa deve essere “rispettato”:
- delle disposizioni dell’ordinamento sportivo, contenute soprattutto nei decreti legislativi n. 36/2021 e 39/2021;
- delle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica in concreto adottata;
- delle disposizioni federali valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall’ente sportivo dilettantistico e, in particolare, dello statuto dell’organismo affiliante [ossia: Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di promozione sportiva (EPS)];
d) delle disposizioni tributarie in materia se l’ente intende usufruire delle relative agevolazioni fiscali.
Nell’ambito dei requisiti necessari per l’acquisto della qualifica di ente sportivo dilettantistico, la norma di partenza, diventa senz’altro l’art. 7, d.lgs. 36/2021, intitolato per l’appunto “Atto costitutivo e statuto”, nel quale si rinviene l’elenco degli elementi necessari per la loro formazione.
Detta norma esordisce con la specificazione che le “società e le associazioni sportive dilettantistiche” si costituiscono con atto scritto, nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 36/2021;
- le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma per la quale si applicano le disposizioni del codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Oltre al citato art. 7, d.lgs. 36/2021, occorre tenere in considerazione gli articoli sottoelencati:
L’art. 8, che definisce dal punto di vista del diritto civile (e non tributario) l’assenza dello scopo di lucro e introduce la c.d. lucratività attenuata per le sole SSD;
L’art. 9, che, con disposizione mutuata dal Codice del Terzo settore, consente lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali solo se espressamente previste dallo statuto;
L’art. 11 che riformula la disposizione in materia incompatibilità nel diritto sportivo.
Norme a confronto
OGGETTO
ART.90 comma 18 L.289/2002
Le società̀ e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività̀ didattica;
Art. D.LGS. 36/2021
Le società̀ e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività̀ sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
INCOMPATIMILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
ART.90 comma 18 L.289/2002
- alla medesima carica
Art. D.LGS. 36/2021
- qualsiasi carica
Da un primo confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina (l’art. 90, co. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289) e quelli imposti dalle nuove disposizioni del d.lgs. 36/2021, emerge la emerge la necessità di un “aggiornamento” dello statuto per chi si è costituito prima della riforma dello Sport.
Seguendo il ragionamento proposto studio del notariato, che condividiamo, abbiamo fin ora analizzato i punti “necessari” per lo statuto al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali e costitutive.
Ma altri due punti “facoltativi”, che possono essere inseriti negli statuti delle SSD, uno invece per l e ASD, devono ancora essere presi in considerazione, e lo faremo nel proseguo dell’articolo.
Termini per adeguare gli statuti
Tutte le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, già costituirete e che non hanno ancora provveduto, devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi entro il termine del 31 dicembre 2021.
Interessante è la riflessione che riporta lo studio del notariato partendo dalla lettura dell’ultima parte dell’art. 7, co. 1- quater, d. lgs. 36/2021, e pone, in un primo momento, il dubbio se, se entro il termine indicato dal legislatore, debba avvenire solamente la deliberazione assembleare di adeguamento ovvero debba completarsi l’intero procedimento di modifica statutaria che, come noto, termina con l’iscrizione della deliberazione di modifica nel registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS); ma conclude che stante la non breve durata del procedimento di iscrizione (l’art. 6, d.lgs. 39/2021, concede 45 giorni di tempo al Dipartimento per lo sport per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge) e l’espressione usata dalla legge, pare ragionevole optare per la prima delle soluzioni indicate.
Sanzioni
La difformità degli statuti di tali enti ai requisiti imposti dalla riforma dello sport, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Per gli enti già iscritti che omettano entro il termine del 31 dicembre 2023 di effettuare il già menzionato adeguamento, comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS (anche se non sarà automatico come specifica la norma, ma tale argomento sarà trattato in apposito articolo); con la conseguente impossibilità di continuare ad usufruire dei benefici fiscali e contributivi.
Come si procede
Per le ASD senza personalità giuridica occorre provvedere a convocare l’assemblea straordinaria che approva il nuovo “statuto” che dovrà essere depositato e registrato presso l’agenzia delle entrate competente territorialmente.
Per le SSD e le ASD con Personalità̀ Giuridica, la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)
Ps: per le SSD, a cui serve ancora del tempo per valutare se inserire nello statuto le clausole in merito alle novità introdotte dalla riforma in merito alla “lucratività attenuata”, quindi la prossimità di inserire il riparto di utili e la rivalutazione delle quote, anche se in via ridotta, si consiglia di fissare un appuntamento da un notaio entro la fine dell’anno, in modo di avere la certezza di poter procedere all’adeguamento nei termini della fine dell’anno.
Clausole da inserire in statuto
Necessarie
- L’oggetto sociale:
Occorre considerare che, in base all’art. 7, co. 1, lett. b), d.lgs. 36/2021, lo statuto deve espressamente prevedere un “oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Dal punto di vista redazionale si suggerisce di riprodurre nello statuto l’esatta formulazione legislativa (quella appena riportata in corsivo), per poi specificare, con ulteriori indicazioni di dettaglio, le diverse attività sportive rientranti comunque, nella definizione (di carattere generale) fornita dalla legge;
- La ridefinizione della clausola sulla incompatibilità degli amministratori:
visto che l’art. 11, d.lgs. 36/2021 vieta ora agli amministratori di ricoprire “qualsiasi carica” in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale13, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP.
Facoltative
- l’assenza di fini di lucro (valutazione per SSD):
In conformità alla nuova accezione dell’art. 8 d.lgs. 36/2021, occorre distinguere tra associazioni e società di capitali. Per le prime è sufficiente l’espressa esclusione dello scopo lucrativo, così come imposto dai primi due commi dell’art. 8, d.lgs. 36/2021. Per le seconde, invece, la questione è più complessa in quanto la nuova disciplina, come accennato, consente ora alle SSD di distribuire utili, seppur in misura limitata, mentre la disciplina tributaria, non riformata, continua a vietare qualunque forma di remunerazione del capitale investito in tali società. In considerazione della complessità del tema se ne rinvia la trattazione al successivo paragrafo.
- La possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali (valutazione per ASD e SSD):
così come richiesto dall’art. 9 d.lgs. 36/2021, laddove l’ente intenda esercitare dette attività.
Costi
Si informa che le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro (€ 200,00), se adottate entro il 31/12/2023.
Attenzione: Le SSD e le ASD con personalità giuridica dovranno considerare anche il costo del Notaio.
L’adeguamento degli statuti delle SSD che beneficiano delle agevolazioni di natura fiscale
L’adeguamento degli statuti delle SSD, oltre a quanto sopra già evidenziato, pone ulteriori questioni derivanti dalla stratificazione normativa che caratterizza tali enti, e lo studio del notariato, evidenzia, in via preliminare, come la riforma dell’ordinamento sportivo non sia riuscita a comporre le diverse normative applicabili alle SSD, distinguibili nelle seguenti differenti discipline:
a) diritto comune (le disposizioni dettate in materia di società di capitali e di cooperative);
b) diritto sportivo (le norme previste nella legislazione di settore e negli statuti e regolamenti federali);
c) diritto tributario (le regole presenti nel nostro sistema fiscale e riguardanti le ASD e le SSD).
Le norme appartenenti alle tre discipline indicate su alcuni aspetti risultano disallineate tra loro; talora prevedono differenti requisiti essenziali per le SSD.
Potrebbe allora verificarsi l’ipotesi che una società di capitali acquisisca correttamente la qualifica di SSD con l’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e con l’affiliazione presso la Federazione di riferimento, ma che poi non venga considerata tale dall’Agenzia delle Entrate, vedendosi negare determinati benefici fiscali per non aver rispettato le disposizioni tributarie in materia.
Il mancato allineamento delle diverse normative sulle SSD nella riforma dello sport pone, quindi, il dubbio se tali società, quando beneficiano delle diverse agevolazioni fiscali (soprattutto quelle previste dalla legge 398/1991 e dall’art. 148 Tuir), dovranno conformare i propri statuti solamente alla disciplina di diritto civile e di diritto sportivo, oppure sarà necessario includere nei loro statuti pure i requisiti, piuttosto stringenti, contemplati dalle norme fiscali (ad es., quelli previsti dal co. 8° dell’art. 148 Tuir).
La questione si pone perché ora il legislatore, nell’intento di rafforzare il movimento sportivo dilettantistico, ha consentito l’utilizzo di società di capitali caratterizzate dalla c.d. lucratività attenuata, consistente nella possibilità, riconosciuta dall’art. 8, co. 3, d.lgs. 36/2021, di “destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”. Sempre al fine di favorire e promuovere lo sport dilettantistico, detta percentuale viene aumentata fino all’ottanta per cento per le SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari (co. 4-bis, art. 8, d.lgs. 36/2021).
Occorre inizialmente precisare, secondo lo studio del notariato, che l’autonomia statutaria consente di vietare per statuto la c.d. lucratività attenuata, inserendo apposita clausola che esclude qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche attraverso la particolare modalità dell’aumento gratuito consentita ora dal citato co. 3, dell’art. 8, d.lgs. 36/2021. In questo caso certamente verranno meno le preoccupazioni che riguardano invece tutte le altre SSD che, in base alla disposizione del più volte citato art. 8, co. 3, d.lgs. 36/2021, potrebbero comunque beneficiare della possibilità di distribuzione di utili ai soci.
Le incertezze riguardano l’applicabilità di diverse disposizioni di natura fiscale che, invece, per espressa previsione normativa, richiedono l’assoluta esclusione dello scopo di lucro soggettivo all’interno dello statuto sociale. Il primo dubbio riguarda l’applicazione delle agevolazioni annoverate dalla legge 398/1991 che, come noto, contempla modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Si tratta di agevolazioni originariamente previste solo per le ASD, ma l’art. 90, co. 1°, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha estese pure alle SSD. Va sottolineato che il predetto co. 1, dell’art. 90 l. 289/2002, è rimasto in vigore anche dopo l’entrata in vigore della riforma dello sport, dal momento che l’art. 52 d.lgs. 36/2021 ha abrogato, a partire dal 1° luglio 2023, diversi commi dell’art. 90, ma – per scelta legislativa – ha fatto salvo il primo
comma. La questione si pone perché tanto l’art. 1 della legge 398/1991, che richiama le associazioni sportive “senza scopo di lucro”, quanto l’art. 90, co. 1°, legge 27 dicembre 2002, n. 289 che fa riferimento alle “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”, sembrerebbero, sostiene lo studio del notariato, escludere l’applicazione, alle SSD che “possono” distribuire utili ai soci, delle agevolazioni sopra indicate.
A medesima conclusione si dovrà pervenire per l’applicazione di altre due importanti agevolazioni fiscali. Il riferimento è diretto al noto art. 148, comma 3, Tuir, relativo
alla c.d. de-commercializzazione dei corrispettivi specifici e all’art. 4, comma 4, D.P.R. 633/7224. Tale conclusione si giustifica perché le norme tributarie da ultimo citate riconoscono dette agevolazioni solamente alle ASD e SSD che integrano i loro statuti con le clausole statutarie imposte dal comma 8 dell’art. 148 Tuir. Una conferma di tale orientamento potrebbe ricavarsi pure da una disposizione contenuta nella riforma dello sport, laddove l’art. 36, co. 3, d.lgs. 36/2021, nell’assoggettare ad IVA i corrispettivi derivanti dai contratti di cessione degli atleti, riconosce solamente alle ASD e SSD “senza fini di lucro” le agevolazioni previste dall’art. 148, co. 3, d.p.r. 917/1986. In realtà la norma sembra da ricondurre alla pigrizia del legislatore il quale, nel prevedere l’agevolazione, ha preferito fare riferimento alla generica formula delle società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, senza considerare l’innovazione delle società con lucro attenuato di cui alla medesima riforma dello sport. Anche questa considerazione potrebbe indurre l’interprete a considerare diversamente le disposizioni tributarie sulle SSD. Potrebbe allora affermarsi, dice lo studio del notariato, la rilevanza della disciplina civilistica e di settore delle SSD, ritenendo queste ultime normate e regolate esclusivamente dalle disposizioni civilistiche e da quelle dell’ordinamento sportivo, da cui sarebbe possibile ricavare sia la fattispecie sia la nozione di SSD, mentre le norme fiscali andrebbero solamente adattate alla nozione civilistica e sportiva delle SSD. Per questa via l’assenza dello scopo di lucro richiesta dalla disciplina tributaria andrebbe calata all’interno della nozione civilistica di SSD con lucratività attenuata, come ricavabile dalla recente riforma dello sport. La conferma di tale ricostruzione potrebbe trarsi dal comma 1-ter dell’art. 7, del d.lgs. 36/2021, con il quale il legislatore si è preoccupato di chiarire che le SSD “sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.
Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento”. Tale disposizione, aggiunta in sede di primo correttivo della riforma dello sport, non era contemplata nel sistema previgente, dato che l’art. 90 della legge 289/2002 non conteneva alcuna norma volta a raccordare la disciplina del settore sportivo con quella civilistica. Ora che il riformatore dello sport si è preoccupato di colmare tale lacuna con la disposizione del comma 1-ter dell’art. 7 citato, può ancora affermarsi la distinzione tra la nozione civilistica di SSD e quella fiscale?
Tale interrogativo continuerà ad impegnare gli interpreti nei prossimi anni, ma certamente è auspicabile, sin d’ora, un costruttivo confronto tra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori di settore.
Lo studio del notariato conclude, rivolgendosi ai Notai, che in attesa di orientamenti univoci sulle questioni sollevate, pare opportuno rendere edotti i soci di tali problematiche, onde consentire loro di assumere, in maniera consapevole, le decisioni più opportune per dotare la loro SSD dello statuto più adatto ai propri interessi ed esigenze d’impresa.
|di Luca Mattonai, Dottore Tributarista ed Esperto in SSD|