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LA PROROGA DEL SECONDO ACCONTO 2023

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, all’art. 4 prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e professionisti),
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro,

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Le scadenze di versamento potranno quindi essere:

  • 16 gennaio 2024, se si versa in un’unica soluzione;
  • 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024, se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile).

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA individuale;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Sono esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza. La norma, nella sua formulazione attuale[1], non prevede però che l’esercizio dell’attività individuale debba essere “esclusivo” e pertanto si possono beneficiare della proroga i contribuenti che, pur essendo soci di società di persone o associazioni professionali o società di capitali “trasparenti”, rispettino i requisiti indicati in premessa (e quindi siano titolari di partita IVA individuale con ricavi 2022 non superiori a 170.000 euro).

La nuova modalità deve ritenersi transitoria e vale per il solo periodo d’imposta 2023.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto l’effettivo risultato del periodo d’imposta.

Con la Circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella misura in oggetto anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

La stessa Circolare ha altresì chiarito che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.

Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, l’Agenzia delle Entrate ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, ecc.), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Come traspare da questa circolare informativa, la proroga degli acconti si presenta come un’operazione piuttosto complicata da gestire.

Pertanto, il nostro Studio procederà ad inviare ai clienti i modelli F24 entro la consueta scadenza del 30 novembre 2023.

Qualora voleste usufruire della proroga, Vi invitiamo a prendere contatti con il nostro Studio.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.


[1] Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 13/11/2023
Studio Mattonai

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