È stato pubblicato il 9 ottobre 2023 in G.U. n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, che definisce la piena operatività del registro dei titolari effettivi. Il termine ultimo per l’invio della prima comunicazione è fissato all’11 dicembre 2023, quindi entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del citato decreto.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati all’adempimento sono:
- (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative e società di mutuo soccorso);
- (fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti);
- (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007);
I dati del titolare effettivo da comunicare sono:
- il nome e cognome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza e il codice fiscale.
La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio DIRE del Registro Imprese.
Eventuali variazioni inerenti la titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a variazione (esempio vendita quote, cambiamento del presidente della società, ecc.).
I dati e le informazioni dovranno poi essere confermati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro conferma. Per le società tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il Registro delle imprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo di loro clienti, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento. Il legale rappresentante di ciascuna società obbligata alla comunicazione dovrà pertanto essere dotato di firma digitale.
Qualora non siate in possesso di firma digitale il nostro Studio è a disposizione per l’assistenza nella richiesta presso la Camera di Commercio. Ma è necessario attivarsi con tempestività.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
L’accesso ai dati sulla titolarità effettiva non sarà previsto tramite le consuete “visure camerali” ma sarà riservato ai soggetti obbligati, alle autorità e ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla norma.
Vi ricordiamo che per l’individuazione del titolare effettivo occorre fare riferimento all’art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. n. 231/2007[1].
In sintesi, il titolare effettivo di una società coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Nel caso specifico delle società di capitali:
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
Qualora l’applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso di persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
Per i Clienti dello Studio
Come chiarito in questa circolare informativa, la comunicazione del titolare effettivo è un adempimento obbligatorio da effettuare entro l’11 dicembre 2023 e, successivamente, una volta all’anno, oppure entro 30 giorni dall’intervenuta modifica della titolarità effettiva.
IL NOSTRO STUDIO, MANDERA’ PRIMI NOVEMBRE, UNA CIROOLARE PER TUTTI QUELLI CHE VORRANNO DARCI DELEGA PER SEGUIRE L’ADEMPIMENTO PER LORO CONTO.
Si ricorda che il rappresentante legale deve essere in possesso di firma digitale, in quanto non può essere delegato l’intermediario, e che possiamo assistervi nella richiesta della firma digitale che deve essere effettuata in tempi brevi per poter adempiere alla comunicazione entro il termine dell’11 dicembre.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 31/10/2023
Studio Mattonai
[1] Per ulteriori approfondimenti potete consultare https://titolareeffettivo.registroimprese.it/chi-e.