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ROTTAMAZIONE QUATER, REGOLARE SE PAGATA ENTRO IL 6 NOVEMBRE 2023

Per la rottamazione quater è tutto pronto. Ora si può pagare. La prima o unica rata, in scadenza il 31 ottobre 2023, è considerata regolare anche se pagata entro lunedì 6 novembre, in quanto il 5 è domenica. I pagamenti sono infatti considerati nei termini, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

Per i contribuenti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa, nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’allegato 1 del decreto alluvione, i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di tre mesi. Per questi contribuenti, l’invio della comunicazione delle somme dovute sarà completato entro il prossimo 31 dicembre.

Con un comunicato stampa di ieri l’agenzia delle Entrate-Riscossione comunica di avere completato l’invio delle lettere con le somme dovute a chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla legge di Bilancio 2023. Le lettere, con l’elenco dei debiti rottamati e l’importo dovuto, sono state inviate in risposta alle circa 3,8 milioni di domande di adesione presentate dai contribuenti.

Per gestire gli adempimenti, i contribuenti possono usare i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

È disponibile la funzionalità che consente di chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute con i primi dieci moduli di pagamento, utile per coloro che non sono in possesso della comunicazione inviata. È attivo il servizio per chiedere online l’addebito sul conto corrente delle rate previste dal proprio piano di definizione agevolata, grazie al quale l’importo di ogni rata sarà corrisposto direttamente entro il termine previsto, evitando eventuali dimenticanze.

Al via anche ContiTu, disponibile nell’area pubblica di www.agenziaentrateriscossione.gov.it che consente di pagare in via agevolata solo alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute. Per farlo, è necessario accedere alla voce ContiTu, fra le pagine dedicate alla definizione agevolata, e compilare la richiesta con il codice fiscale, il numero della comunicazione ricevuta con la relativa data, nonché i numeri che identificano le cartelle/avvisi che si intendono pagare (presenti nella comunicazione). Per i restanti debiti, riportati nella comunicazione, la definizione agevolata non produrrà effetti. Si ricorda che in caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, per i debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Bientina lì, 20/10/2023
Studio Mattonai

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