Premessa
Scade a fine mese (31 ottobre 2023) il termine entro il quale è possibile inviare la Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730). Il termine, infatti, coincide con la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia il mod. 770.
Vediamo quindi nel dettaglio come inviare la CU all’Agenzia delle Entrate.
Provvedimento Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 27 gennaio 2023 n. 25954, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2023 (CU 2023), relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
RICORDA. Il modello serve per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2022.
La CU 2023 anche quest’anno si è presenta nella “versione doppia” (ordinaria, da inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate e sintetica da consegnare direttamente al contribuente). In merito alle scadenze, a causa del Covid-19, queste ultime hanno subito nei mesi numerose proroghe che si riepilogano sinteticamente di seguito.
Scadenza CU autonomi
Il co. 6-quinquies dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), ovvero entro il 31 ottobre.
Il documento fiscale ha la funzione di attestare l’erogazione dei seguenti emolumenti, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2022:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, co. 1, dello stesso TUIR;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della L. n. 449/1997;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 L. n. 413/1991;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, co. 1, del TUIR);
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 D.L. n. 50/2017, conv. In L. n. 96/2017;
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Modalità di presentazione della CU “ordinaria” e “sintetica”
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.
- Trasmissione telematica diretta
Laddove si avvalga della trasmissione telematica diretta, potrà effettuare le comunicazioni mediante:
- unico invio di tutte le certificazioni rilasciate (sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi);
- invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un Consulente del Lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un Commercialista o nel caso di utilizzodi applicativi diversi.
ATTENZIONE. I soggetti che optano per la trasmissione telematica diretta devono verificare quale canale telematico possono utilizzare riferendosi alla dichiarazione Mod. 770. Infatti il sostituto dovrà avvalersi del servizio telematico: ENTRATEL: se la dichiarazione “Modello 770” è presentata per un numero di soggetti superiore a 20; ENTRATEL: se nella dichiarazione “Modello 770” aderisce alla facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e una delle due parti contiene più di 20 comunicazioni; FISCONLINE: se la dichiarazione “Modello 770” è presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20. |
Nel caso di presentazione telematica diretta la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Infatti, il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file. La conferma dell’avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determina l’esito dell’elaborazione; se priva di errori, essa fornisce prova della presentazione.
Cosa succede in caso di scarto telematico? | |
Verificare che lo scarto riguardi: | |
L’intero file telematico | In tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le Certificazioni. |
Singole Certificazioni | In tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate. Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte. |
N.B. Non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i cinque giorni lavorativi successivi al 31 ottobre 2023. |
- Trasmissione tramite intermediario
Il flusso dei dati può essere trasmesso anche tramite un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall’art. 3, co. 2 del D.P.R. n. 322/1998.
APPROFONDIMENTO. L’intermediario abilitato dovrà consegnare: l’impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche, precisando se le stesse sono state predisposte dal sostituto o sono state predisposte da lui stesso; le Certificazioni Uniche trasmesse entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio telematico; copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento. |
L’intermediario dovrà conservare copia delle Certificazioni Uniche trasmesse, da poter eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
- Consegna CU sintetica
Per quanto concerne il modello “sintetico” al contribuente, occorre rilasciare il documento al contribuente in duplice copia e ad essa dovranno essere allegate le istruzioni per il contribuente.
APPROFONDIMENTO. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Regime sanzionatorio
Qualora non si provveda all’invio della CU 2023 entro i termini stabiliti, oppure vi si provvede in ritardo o in maniera errata, si applicano le sanzioni contenute all’art. 4, co. 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, da ultimo modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.
ATTENZIONE. L’importo della sanzione varia se si tratta di CU omessa o di correzione di CU errata. In particolare è prevista: una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata; una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni. |
Il menzionato articolo ha introdotto nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, la predetta norma:
- ha previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;
- ha disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.
RICORDA. Tuttavia, non si applica alcuna sanzione se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista.
Da notare, infine, che:
- per le certificazioni uniche reinviate dopo lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta;
- mentre per le certificazioni uniche che presentando dati omessi o incompleti, i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 11/10/2023
Studio Mattonai