IN BREVE
IVA
Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2023.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
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ADEMPIMENTI
Conferma della proroga al 20 luglio e nuovo calendario fiscale
D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, art. 4
In sede di conversione in legge del D.L. n. 51/2023 (Legge n. 87/2023), è stata confermata la proroga al 20 luglio 2023, già annunciata con il comunicato stampa del MEF del 14 giugno 2023, dei termini scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.
I versamenti delle imposte possono quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
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CONTENZIOSO
Definizione agevolata controversie tributarie: nuovi termini e nuovo modello
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 luglio 2023, n. 250755/2023
Con Provvedimento n. 250755/2023 del 5 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’art. 20 del Decreto “Bollette” (D.L. n. 34/2023), che prevede la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, recepisce i nuovi termini e modalità di pagamento e approva le modifiche al modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata.
È inoltre aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.
Il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni, con le indicazioni circa le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.
Il citato art. 20 del Decreto “Bollette” posticipa al 30 settembre 2023 il termine per aderire alla definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date dei versamenti delle prime tre rate: le nuove scadenze sono quindi il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.
La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate ed in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.
L’Agenzia ricorda che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Entro il 30 settembre, per ogni controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione, esente da imposta bollo.
Entro lo stesso termine deve essere versato l’intero importo dovuto o la prima rata.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, che può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3.
In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).
I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:
- 30 settembre 2023 (prima rata);
- 31 ottobre 2023 (seconda rata);
- 20 dicembre 2023 (terza rata).
AGEVOLAZIONI
Crediti d’imposta prodotti energetici II trimestre 2023: pronti i codici tributo per la compensazione
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 luglio 2023, n. 41/E
Con Risoluzione n. 41/E del 7 luglio 2023, l’Agenzia Entrate delle ha istituito i dodici tributo che consentono ai cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023, di utilizzare i citati crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24.
Questi i codici tributo istituiti:
- denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34″;
- denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
I crediti utilizzabili in compensazione, spiega l’Agenzia delle Entrate, sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del Provvedimento del 30 giugno 2022.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
AGEVOLAZIONI
Per i beni materiali 4.0 “prenotati” nel 2022 il termine per l’effettuazione degli investimenti scade al 30 novembre 2023
Ricordiamo che Decreto Milleproroghe ha prorogato al 30 novembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A alla Legge n. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero che li effettueranno entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:
Per gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi 4.0 dal 2023 (senza alcuna prenotazione/acconto nel 2022) il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura dimezzata del 20%, 10% e 5%.
Il Decreto Milleproroghe aveva fissato al 30 novembre 2023 anche il termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per i quali, con riferimento all’anno 2022, spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti “non 4.0” effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è più previsto alcun credito d’imposta.
Ricordiamo infine che il termine per sostenere gli investimenti in beni immateriali 4.0 (ricompresi nell’Allegato B della Legge n. 232/2016), prenotati nel 2022 con conferma d’ordine e acconto almeno pari al 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022, è rimasto invece fissato al 30 giugno 2023.
Riportiamo il testo vigente dell’art. 1, comma 1057, della Legge n. 178/2020: “Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.”.
IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità dei costi di assistenza legale all’amministratore coinvolto in un processo penale
Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lombardia, sentenza 4 ottobre 2022, n. 3791
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sezione 16, con la sentenza n. 3791 depositata il 4 ottobre 2022, confermando le tesi dei giudici di I grado, ha accolto i ricorsi proposti da una società avverso gli atti con i quali l’Ufficio aveva accertato una indebita contabilizzazione di costi per consulenza in materia di diritto penale e tributario che non sarebbero state deducibili trattandosi di spese sostenute per la difesa dell’amministratore nell’ambito di un procedimento penale riguardante l’illecita emissione di fatture.
Nel caso in esame i Giudici hanno ritenuto di tutta evidenza che l’atto compiuto dall’amministratore fosse un atto dovuto e tipico dell’amministratore, quindi non occasionale, ma funzionalmente connesso all’espletamento delle precipue funzioni. Ne consegue che risulta, “pertanto, corretta la motivazione della sentenza di primo grado in merito alle spese in questione che inerivano alla consulenza tributaria richiesta dalla società nell’interesse sia proprio che direttamente connesso quale difesa del legale rappresentante, per atti compiuti e dovuti a causa del mandato dallo stesso ricoperto nella società stessa”.
IRPEF
Detassazione dei fringe-benefit fino a 3.000 euro
D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, art. 40
L’art. 40 del Decreto Lavoro – D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – ha elevato a 3.000 euro, per il solo anno 2023, il valore dei beni che possono essere ceduti e dei servizi che possono essere prestati, anche ad personam, dal datore di lavoro in esenzione da imposte e contributi nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati).
Resta fermo il limite di esenzione di 258,23 euro per i dipendenti che non hanno figli a carico.
L’art. 40 del Decreto Lavoro stabilisce, altresì, che nell’importo dei 3.000 euro rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
AGEVOLAZIONI
Dal 1° luglio obbligo SOA per interventi edilizi “rilevanti”
A decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 rende obbligatorio, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi suscettibili di fruizione anche mediante sconto in fattura o cessione del credito), che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro sia affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “certificazione SOA”).
IMPOSTA DI REGISTRO
Imposta di registro su atto societario: anche il notaio è tenuto al versamento
Corte di Cassazione, SS.UU., 24 maggio 2023, n. 14432
Sussiste una responsabilità solidale del tributo principale tra le parti e il professionista, essendo quest’ultimo un pubblico ufficiale costituito “fideiussore ex lege”.
Il notaio è responsabile del pagamento dell’imposta di registro, solidalmente con le parti, in relazione agli atti enunciati in un atto notarile (registrato tramite Mui) poiché, integrandosi i presupposti richiesti dall’art. 22, D.P.R. n.131/1986, viene a configurarsi una imposta principale per la quale risponde in solido anche il rogante.
Questo sostanzialmente è il pensiero espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 14432, depositata il 24 maggio 2023.
IMU
L’IMU corrisposta dal nudo proprietario libera il titolare del diritto di abitazione dalla pretesa tributaria
Corte di Giustizia Tributaria di II grado Sicilia, sentenza 9 giugno 2023, n. 4939/12
Con sentenza n. 4939/12 del 9 giugno 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che individua una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento, ha affermato che il pagamento dell’IMU effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale.
Nel caso in esame i giudici siciliani hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune nei confronti del soggetto titolare del diritto reale di abitazione, in quanto l’IMU era stata già corrisposta dal proprietario dell’immobile.
AGEVOLAZIONI
Sì al superbonus anche se l’immobile in partenza inagibile diventa “abitazione principale” a fine lavori
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 10 luglio 2023, n. 377
Con Risposta ad istanza di interpello n. 377 del 10 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che abbia acquistato un immobile inagibile, che non ha potuto adibire ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, può comunque fruire del superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi agevolati.
CONTRIBUENTI
Il certificato della situazione reddituale
Il certificato della situazione reddituale è il documento che attesta il reddito posseduto dal contribuente che ne fa richiesta ed è utilizzabile solo nei rapporti tra privati (nei rapporti con Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, infatti, deve essere utilizzata un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Per richiedere il rilascio del certificato è possibile presentare a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello disponibile nella pagina “Modelli da presentare agli uffici” del suo sito internet (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+ufficio/).
La richiesta può essere inviata:
- tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata);
- o, in alternativa, per chi non possiede le credenziali per l’accesso all’area riservata (SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata (le PEC degli uffici sono disponibili nella pagina “Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio” – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali).
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori: un incentivo alla residenza in Italia
Negli ultimi anni, l’Italia ha introdotto diverse misure volte a promuovere la ricerca scientifica e l’istruzione di alta qualità nel Paese. Una di queste misure è rappresentata dalla normativa fiscale prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 che offre significative agevolazioni ai docenti e ai ricercatori che scelgono di stabilire la loro residenza in Italia. L’obiettivo principale di questa norma è attirare professionisti altamente qualificati nel settore dell’istruzione e della ricerca, favorendo così lo sviluppo di conoscenze e competenze nel Paese.
Secondo l’art. 44 del D.L. n. 78/2010, il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori è escluso dalla formazione del reddito imponibile. Questa esenzione si applica sia ai redditi derivanti dal lavoro dipendente che da quello autonomo.
Tuttavia, per poter beneficiare di questa agevolazione, i docenti e i ricercatori devono soddisfare alcuni requisiti specifici:
- devono possedere un titolo di studio universitario o equivalente e non essere occasionalmente residenti all’estero;
- devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi;
- infine, devono trasferire la loro attività in Italia e acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Le disposizioni della legge si applicano nel periodo di imposta in cui il ricercatore o il docente trasferisce la propria residenza in Italia, in base all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e per i cinque periodi di imposta successivi, a condizione che venga mantenuta la residenza fiscale nel Paese.
È importante fare attenzione alla data di trasferimento della residenza. Se una persona si trasferisce in Italia dopo il 2 luglio (o dopo il 1° luglio in caso di anno bisestile), non può essere considerata fiscalmente residente per l’anno in corso, poiché il periodo di integrazione dei requisiti di residenza sarebbe inferiore alla maggior parte dell’anno solare. In tal caso, il primo anno di agevolazione sarà l’anno successivo.
È prevista un’estensione della durata dell’agevolazione per i docenti e i ricercatori che hanno figli minori o a carico e per coloro che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti ad esso. In tal caso l’agevolazione si estende a otto periodi d’imposta, che diventano undici se il docente o il ricercatore ha almeno due figli minori o a carico, oppure tredici se ha almeno tre figli minori o a carico.
Un’altra disposizione importante della norma riguarda i docenti o i ricercatori italiani che non sono iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e che sono rientrati in Italia a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019. Questi soggetti possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla norma a condizione di aver avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo stabilito dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
L’agevolazione è applicabile anche ai cittadini stranieri che rispettino i requisiti previsti dalla norma (Agenzia delle Entrate, Risposta n. 307/2020).
APPROFONDIMENTI
IVA
Presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre 2023
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2023.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:
- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessaria l’apposizione del visto di conformità.
ADEMPIMENTI
Il nuovo calendario fiscale dopo la proroga dei versamenti per i soggetti ISA
D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, art. 4
In sede di conversione in legge del D.L. n. 51/2023 (Legge n. 87/2023), è stata confermata la proroga al 20 luglio 2023, già annunciata con il comunicato stampa del MEF del 14 giugno 2023, dei termini scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.
I versamenti delle imposte possono quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
La proroga riguarda i versamenti:
- delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti il 30 giugno 2023;
- dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF;
- delle imposte sostitutive ex legge n. 197/2022 (imposta sostitutiva sugli utili e riserve delle partecipate a regime fisale privilegiato, imposta per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR), da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una faq con due tabelle del nuovo scadenzario dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA, scaturito dallo spostamento del pagamento delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2023. La maggiorazione dello 0,40% va ragguagliata a giorni per il periodo dal 20 al 31 luglio: 0,40% / 11 per ciascun giorno di effettiva proroga utilizzata.
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||||
senza maggiorazione | con maggiorazione (*) | ||||
n. rata | scadenza | interessi % | n. rata | scadenza | interessi % |
1 (**) | giovedì 20 luglio | 1 (**) | lunedì 31 luglio | ||
2 | lunedì 21 agosto | 0,29 | 2 | lunedì 21 agosto | 0,18 |
3 | lunedì 18 settembre | 0,62 | 3 | lunedì 18 settembre | 0,51 |
4 | lunedì 16 ottobre | 0,95 | 4 | lunedì 16 ottobre | 0,84 |
5 | giovedì 16 novembre | 1,28 | 5 | giovedì 16 novembre | 1,17 |
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||||
senza maggiorazione | con maggiorazione (*) | ||||
n. rata | scadenza | interessi % | n. rata | scadenza | interessi % |
1 (**) | giovedì 20 luglio | 1 (**) | lunedì 31 luglio | ||
2 | lunedì 31 luglio | 0,11 | 2 | lunedì 31 luglio | |
3 | giovedì 31 agosto | 0,44 | 3 | giovedì 31 agosto | 0,33 |
4 | lunedì 2 ottobre | 0,77 | 4 | lunedì 2 ottobre | 0,66 |
5 | martedì 31 ottobre | 1,10 | 5 | martedì 31 ottobre | 0,99 |
6 | giovedì 30 novembre | 1,43 | 6 | giovedì 30 novembre | 1,32 |
(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.
(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 31 luglio 2023 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. | I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. | Telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 21/07/2023
Studio Mattonai