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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

VERSAMENTI

Imposte sui redditi: entro il 30 giugno il versamento di saldi e acconti

Il prossimo 30 giugno 2023 sarà la prima scadenza “ordinaria” per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d’imposta 2022.

Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.

Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:

  • il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
  • a fine mese per i non titolari di partita IVA.

Con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Vedi l’Approfondimento

VERSAMENTI

Acconto IMU 2022 in scadenza il 16 giugno

Il 16 giugno 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

La seconda rata scadrà il 18 dicembre 2023, ma resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

Il versamento dell’IMU può essere effettuato:

  • secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (modello F24);
  • tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili;
  • attraverso la piattaforma PagoPA;
  • con le altre modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

IMPRESE

Il pagamento dei diritti camerali 2023

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale camerale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

DICHIARAZIONI

Beni strumentali 4.0: chiarimenti sulla compilazione del rigo RU130 del modello Redditi 2023

Agenzia delle Entrate – Faq Redditi 2023

In una Faq pubblicata il 5 giugno sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-sc-2023) ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione, in Redditi 2023, del rigo RU130.

In tale rigo vanno indicati unicamente gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente.

Più in dettaglio, l’Agenzia precisa che nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

Questa modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.

TRIBUTI LOCALI

Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2022

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2022 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2023.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2023 dovrà essere inviata, se non ancora fatto, la dichiarazione del 2021, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2022 è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) e dal Decreto “Milleproroghe”.

Vedi l’Approfondimento

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

ISA periodo d’imposta 2022: tutti i chiarimenti in una circolare

Agenzia delle Entrate, Circolare 1 giugno 2023, n. 12/E

Nella circolare n. 12/E del 1° giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2022.

Dopo una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA, la circolare illustra le principali novità relative alla metodologia di elaborazione e di aggiornamento degli ISA.

DICHIARAZIONI

Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2023

È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2023 si può validamente inviare il modello IVA 2023 per il 2022.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

  • la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
  • la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni).

A partire dal 1° agosto 2023, la dichiarazione annuale IVA per il 2022 non presentata si considera omessa.

DICHIARAZIONI

Precompilata: ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 22 maggio 2023

Il D.M. 22 maggio 2023 del MEF, che sancisce l’ulteriore ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno.

In particolare, i nuovi soggetti tenuti all’invio telematico sono gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal D.M. n. 70/1997, che dovranno procedere all’invio dei dati secondo quanto delineato nell’ultima versione del decreto MEF del 19 ottobre 2020.

Il decreto definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie per le prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo.

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

Sport bonus: al via le domande per il 2023

Con la nuova legge di Bilancio è stata estesa, anche per il 2023, la possibilità per le imprese interessate di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il 30 maggio scorso si è aperta la prima finestra per l’inoltro online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta.

Alle imprese è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzarsi, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in tre quote annuali di pari importo.

Il credito massimo attribuibile a ciascun beneficiario è pari al 10‰ (dieci per mille) dei ricavi 2022, nel limite massimo dei fondi stanziati di 15 milioni di euro per l’anno in corso.

Le imprese avranno 30 giorni di tempo (scadenza il 30 giugno 2023) per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzate ad effettuare l’erogazione liberale.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Le domande per accedere al bonus devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma disponibile a questo indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/.

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

Bonus investimenti nel Mezzogiorno, Zes e Zls: domande dall’8 giugno

Provvedimento 1 giugno 2023, n. 188347/2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento Provvedimento 1 giugno 2023, n. 188347/2023, che approva il nuovo modello per richiedere il bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls) e che ne definisce le modalità e i termini di presentazione.

Si tratta del modello di comunicazione che le imprese che investono quest’anno in beni strumentali nuovi, da destinare a strutture produttive del sud Italia, dovranno utilizzare per la fruizione del credito d’imposta, relativo alle spese del 2023.

Il modello approvato, che il beneficiario o soggetto incaricato dovrà inviare tramite il software “CIM23” a partire dall’8 giugno, è stato aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni disposta dall’ultima legge di Bilancio.

Le imprese interessate dovranno inviare le comunicazioni relative ai soli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

Le imprese che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, dovranno invece inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il vecchio schema di domanda.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Codice fiscale per stranieri: la guida dell’Agenzia delle Entrate in 18 lingue

Agenzia delle Entrate, Mini guida codice fiscale per stranieri

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della mini-guida “Codice fiscale stranieri” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/mini-guida-codice-fiscale-per-stranieri), che fornisce indicazioni utili ai cittadini provenienti da altri Paesi su cos’è, quando serve e come si ottiene il codice fiscale.

Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario sia per gli stranieri residenti in Italia, per esempio per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl), sia per gli stranieri che, pur non trasferendo la loro residenza in Italia, volessero assumere cariche presso enti giuridici italiani.

ANTIRICICLAGGIO

Applicazione Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali: la nuova guida del Garante

Garante per la protezione dei dati personali, Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, ha pubblicato la nuova versione della “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, che offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono considerare per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari, dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Nel documento, particolare attenzione è dedicata ai contenuti, tempi e modalità con cui il titolare deve:

  • fornire l’informativa all’interessato;
  • valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali;
  • provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Presente anche un approfondimento dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue.

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTI

Imposte sui redditi: il calendario delle prossime scadenze

Il prossimo 30 giugno 2023 sarà la prima scadenza “ordinaria” per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d’imposta 2022.

Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.

Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:

  • il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
  • a fine mese per i non titolari di partita IVA.

Con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)

Tutte le scadenze indicate non tengono conto della proroga annunciata dal MEF; la scadenza del 30 giugno è spostata al 20 luglio per i soggetti ISA.

Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e persone fisiche titolari di partita IVA Prima scadenza (senza maggiorazione)
RataScadenzaNote
Rata unica o rata 130 giugno 2023 
Rata 217 luglio 2023Il 16 luglio cade di domenica
Rata 321 agosto 2023La scadenza del 16 agosto cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di domenica
Rata 418 settembre 2023Il 16 settembre cade di sabato
Rata 516 ottobre 2023 
Rata 616 novembre 2023 
Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e persone fisiche titolari di partita IVA Con maggiorazione 0,4%
RataScadenzaNote
Rata unica o rata 121 agosto 2023La scadenza del 16 agosto cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato
Rata 221 agosto 2023 
Rata 318 settembre 2023Il 16 settembre cade di sabato
Rata 416 ottobre 2023 
Rata 516 novembre 2023 
Persone fisiche non titolari di partita IVA Prima scadenza (senza maggiorazione)
RataScadenzaNote
Rata unica o rata 130 giugno 2023 
Rata 231 luglio 2023 
Rata 331 agosto 2023 
Rata 42 ottobre 2023Il 30 settembre cade di sabato
Rata 531 ottobre 2023 
Rata 630 novembre 2023 
Persone fisiche non titolari di partita IVA Con maggiorazione 0,4%
RataScadenzaNote
Rata unica o rata 131 luglio 202330 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno, che però cade di domenica
Rata 231 luglio 2023 
Rata 331 agosto 2023 
Rata 42 ottobre 2023Il 30 settembre cade di sabato
Rata 531 ottobre 2023 
Rata 630 novembre 2023 

TRIBUTI LOCALI

Presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2022

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2022 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2023.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2023 dovrà essere inviata, se non ancora fatto, la dichiarazione del 2021, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2022 è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) e dal Decreto “Milleproroghe”.

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L’obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastali (come, ad esempio, per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

  • immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria “leasing”;
  • immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
  • immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
  • immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
  • immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
  • immobili esenti ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c) e i), del D.Lgs. n. 504/1992, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art. 73 del TUIR, aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
  • immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
  • immobile che ha acquisito o perso nell’anno l’esenzione dall’imposta;
  • fabbricato di categoria D, non iscritto in Catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in Catasto;
  • estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull’immobile (se non dichiarata in Catasto o se non utilizzato il MUI per l’atto);
  • parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117, n. 2, del codice civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l’amministrazione ad adempiere all’obbligo per tutti i condomini);
  • multiproprietà;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • acquisto o cessazione di diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
  • per i soggetti appartenenti alle forze dell’ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all’abitazione principale;
  • per usufruire dell’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì 16 giugno 2023IMU – VersamentoTermine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023.Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Venerdì 30 giugno 2023IMU – Presentazione dichiarazionePresentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile; A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente; Invio telematico con posta certificata (PEC).
Venerdì 30 giugno 2023IRPEF e addizionaliVersamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta).Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2023.Mod. F24
Venerdì 30 giugno 2023IRESVersamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.Mod. F24
Venerdì 30 giugno 2023Diritto cameraleVersamento diritto annuale 2023Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese.Mod. F24

Tratto da My Solution
Bientina lì, 16/06/2023
Studio Mattonai

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