INFORMATIVA APRILE 2023
1) DIISOCIANATI? CONTROLLA!
I prodotti che possono contenere diisocianati solo moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, rivestimenti, schiume, isolanti, vernici e pitture. Le aziende che utilizzano questi prodotti sono anch’esse moltissime: carrozzerie, imprese edili, produttori di mobili, impiantisti Produttori e utilizzatori di componentistica per l’automotive, utilizzatori di imballaggi e “schiumato”, ecc. Da febbraio 2022 non è più possibile immettere prodotti contenenti queste sostanze oltre 0,1% o senza fornire informazioni sui requisiti obbligatori, tra cui l’obbligo della formazione degli utilizzatori a partire dal 24/08/23. Quindi gli utilizzatori a valle devono partecipare ad un corso di formazione generale ed un corso di formazione specifica, da aggiornare ogni 5 anni; gli argomenti sono elencati dalla normativa in materia (Regolamento Europeo 2020/1149 (restrizione n° 74 sull’uso sicuro dei diisocaianati) e guardandoli appare subito chiaro che in un’ora o due il corso non si può fare. L’obbligo di formazione non riguarda solo gli utilizzatori professionali dei prodotti (dipendenti), ma anche i lavoratori autonomi e ai supervisori dei lavori. La formazione comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione personale. Si aggiunge altro?
2) MUD 2023 – NUOVA SCADENZA!
Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale è il giorno 8 luglio 2023, si ricorda che il MUD è il modello unico per denunciare i rifiuti prodotti e/o gestiti dalle attività economiche, smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’anno precedente.
3) SMART WORKING
Il lavoro agile ha avuto un palese ed elevato incremento durante il periodo pandemico, diventando una modalità fondamentale per poter garantire continuità lavorativa in molte aziende. Oggi, le aziende che prima erano reticenti a gestire ed offrire questa modalità operativa, si sono ritrovate a giudicare favorevolmente lo smart working e a concludere degli accordi con i propri dipendenti anche dopo la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Le variazioni operative che comportano il cambiamento della sede di lavoro sono da intendersi come modifiche significative in quanto potrebbero mutare i rischi per la salute e la sicurezza cui è soggetto il lavoratore durante la prestazione lavorativa. Pertanto, è necessario individuare delle idonee misure di prevenzione e di protezione in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno della sede aziendale. Il cambiamento parziale della sede lavorativa (in quanto con lo smart working, parte dell’attività viene comunque svolta all’interno della sede aziendale) non comporta modifiche in relazione alle regole sulla sorveglianza sanitarie e, quindi, se viene svolta attività a videoterminale per almeno venti ore settimanali, le visite mediche per il rilascio delle idoneità lavorative proseguono. Il raggiungimento degli obiettivi di bilanciamento per il lavoratore della vita lavorativa e privata potrebbe comportare, almeno nel medio periodo, anche una riduzione dei valori relativi alla valutazione dello stress lavoro correlato. Per contro, il lavoro svolto in isolamento potrebbe, invece, comportare variazioni negative sullo stress. Fondamentale misura di prevenzione è la predisposizione di una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore con il quale l’azienda ha concluso l’accordo individuale. Come previsto dalla normativa, tale informativa deve essere redatta con cadenza annuale e sottoposta anche al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Inoltre, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Questo significa che il lavoratore deve conoscere come poter identificare la strumentazione idonea ed essere in grado di utilizzarla correttamente. Oltre al corretto utilizzo dal punto di vista informatico è importante procedere con la formazione in merito sia all’adeguatezza degli ambienti di lavoro sia alla corretta ergonomia adottata durante l’attività lavorativa. Questo comporta la scelta di luoghi di lavoro idonei (ben illuminati, privi di muffa o correnti d’aria, con impianti elettrici a norma, con utilizzo corretto anche della strumentazione elettrica, …) e l’utilizzo di appropriati arredi e strumentazioni (piano di lavoro, sedia, computer preferibile al pc portatile). Contrariamente allo svolgimento in solitario delle attività lavorative presso la sede aziendale o presso terzi, in smart working non è obbligatorio provvedere alla nomina e formazione del lavoratore in qualità di addetto antincendio o di primo soccorso.
4) CONOSCI BENE GLI ESTINTORI?
I mezzi di spegnimento manuali sono di due tipi: quelli mobili (estintori portatili e carrellati) e fissi (idranti e naspi). Gli estintori sono apparecchi di pronto intervento, contenenti un agente estinguente sotto pressione da proiettare sul fuoco. Gli estintori sono il primo mezzo di estinzione a cui si accede per spegnere un principio di incendio e solo quello, è bene poi essere consapevoli che la loro scarica varia da 8 a 15 secondi ed una gittata utile che varia da 5 a 8 metri, valori troppo limitati per incendi estesi, con grande sviluppo di calore. Gli estintori carrellati sono muniti di tubo di lunghezza variabile da 3 a 6 metri e garantiscono una scarica di 30-60 secondi. Le sostanze estinguenti adoperate possono essere: acqua, schiuma, polvere, anidride carbonica, idrocarburi alogenati. Gli estintori puramente idrici o veramente a schiuma non sono più adoperati, ma con la stessa dicitura vengono utilizzati estinguenti a base di acqua con additivi (anche un po’ schiumogeni) che garantiscono notevole efficacia (omologati anche per l’utilizzo su apparecchi in tensione fino a 1000 V). Inoltre gli estintori caricati con schiume specifiche sono gli unici idonei allo spegnimento dei fuochi di classe F (olii da cucina), di recente introduzione. Normalmente si utilizzano estintori a polvere o ad anidride carbonica. Gli estintori si scelgono in base al tipo di materiale presente e devono essere posizionati in modo che la distanza per raggiungerli non superi mai 30 metri. Essi devono essere oggetto di accurata sorveglianza, controllo e manutenzione, da parte degli addetti antincendio e da parte di ditte specializzate nel settore.
5) ACCESSORI AUTOPRODOTTI
In molte aziende, officine meccaniche sopratutto, si procede anche alla realizzazione di accessori per i propri macchinari o per determinate lavorazioni: stampi, dime, telai, sostegni, ecc. Se gli stessi elementi fossero acquistati sicuramente sarebbero forniti di marcatura CE, dichiarazione di conformità e libretto di uso e \ manutenzione. Ma accessori autoprodotti (per uso interno) devono fornire meno garanzie e/o informazioni di quelli acquistati? Per la realizzazione dell’accessorio occorre preliminarmente un progetto realizzato in base a specifiche tecniche legate al lavoro da effettuare e alla macchina su cui deve essere montato. Secondo la direttiva macchine uno stampo viene definito come “attrezzatura intercambiabile” e chi lo progetta e/lo realizza, anche per uso personale, viene definito “fabbricante”. Il fabbricante deve valutare i rischi legati all’uso dello stampo, indicare chi può usarlo e in che modo deve essere usato, limiti di utilizzo, quale materiale può essere lavorato, forza che può sopportare, ciclo di vita, ecc. Deve essere redatto un manuale, dove devono anche essere riportate le istruzioni e i pericoli legati a installazione uso e disinstallazione, pericoli per operatori su macchine vicine, clienti, consulenti, manutentori, ecc. Informazione formazione e addestramento saranno indispensabili ma diversi per operatore di set-up (attrezzista), operatore di processo (colui che avvia la produzione e vede se tutto va bene), operatore manuale (che avvia e conduce la pressa), manutentore meccanico. L’addestramento va formalizzato e deve comprendere anche le istruzioni per la pulizia della macchina e delle attrezzature intercambiabili, nonché possibili errori che possono fare gli utilizzatori.
6) DIPENDENTI DI FATTO O NO?
Ad inizio marzo la Guardia di Finanza di Pistoia ha rilevato fatture false legate a manodopera in 8 aziende, che usavano lavoratori forniti illecitamente da due cooperative sotto forma di appalti di servizi. Ma in realtà queste cooperative somministravano personale senza autorizzazione del Ministero del Lavoro, come se fossero dipendenti dell’azienda in tutto e per tutto, con notevoli benefici sui contributi assistenziali e previdenziali, oltre all’abbattimento dell’Iva con la detrazione d’imposta nelle false fatture emesse dalle cooperative per servizi mai resi.
CORSI DI FORMAZIONE
Descrizione | Destinatari | Periodo |
Corso per lavoratori, parte generale per tutte le imprese (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11) | Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | Solo in e-learning su piattaforma Protecno |
Corso per lavoratori, parte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11) | Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | Solo in e-learning su piattaforma Protecno |
Corso intero e di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi in aziende a BASSO E MEDIO rischio di incendio | Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell’emergenza incendio | Inizio 04/04/23 |
Corso per lavoratori, parte specifica RISCHIO MEDIO/ALTO (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11) | Neoassunti | Inizio 13/04/23 |
Corso per lavoratori, aggiornamento per tutte le imprese (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11), declinato alla mansione specifica di ciascuna azienda/lavoratore | Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza | 20/04/23 (FAD) |
Corso intero e di aggiornamento per attrezzature (piattaforme, gru, trattori, macchine movimento terra) ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 | Lavoratori addetti all’uso e alla manovra di attrezzature in cui è prevista specifica abilitazione | Inizio 27/04/23 |
Corsi di formazione su commissione di qualsiasi tipo | Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede | In qualunque periodo |
Team Studio Protecno
Bientina lì, 17/04/23
Studio Mattonai