Diversi esercizi commerciali svolgono un’attività che comporta la chiusura al pubblico del locale oltre la mezzanotte del giorno di apertura. Si tratta generalmente di ristoranti e bar, ma la questione riguarda anche le farmacie, tenute a garantire il turno notturno.
In una tale circostanza occorre prestare attenzione alle modalità di “chiusura della cassa”, ossia di chiusura del registratore telematico (RT), atteso che i corrispettivi hanno un riferimento temporale con cadenza giornaliera.
Preliminarmente, si deve ricordare che:
- la memorizzazione dei corrispettivi deve essere effettuata al momento di effettuazione dell’operazione e, quindi, in linea generale, di emissione del documento commerciale;
- la trasmissione dei dati dei corrispettivi di ciascuna giornata deve essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e, quindi, dalla data di elaborazione del file xml contenente i dati relativi ai corrispettivi della giornata.
La creazione del file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri da trasmettere all’Agenzia delle entrate avviene tramite l’operazione di chiusura giornaliera del RT. La chiusura di cassa, infatti, origina un file con sigillo elettronico che garantisce l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità dei dati nonché l’accessibilità “protetta” agli stessi.
In altri termini, i corrispettivi giornalieri vengono memorizzati con l’operazione di chiusura giornaliera, tantoché essi sono imputati nel giorno in cui viene effettuata la chiusura giornaliera del RT.
Ed in effetti, per le giornate in cui non viene effettuata la chiusura giornaliera (ad esempio il giorno di chiusura del negozio), il RT produce in automatico un file con i dati di tali giornate indicando l’importo dei corrispettivi a “zero”.
Atteso un tal meccanismo di funzionamento del sistema, pare evidente che per le imprese che esercitano un’attività il cui orario di chiusura va oltre la mezzanotte del giorno di apertura – bar, ristoranti, farmacie, eccetera – è necessario provvedere ad una chiusura del RT entro la mezzanotte, in modo che i corrispettivi relativi alla giornata siano correttamente “imputati” ad essa.
Ciò è fondamentale affinché la liquidazione periodica dell’Iva venga elaborata correttamente, soprattutto con riferimento ai giorni posti alla fine del periodo di liquidazione dell’imposta (mensile o trimestrale).
Sul punto le specifiche tecniche affermano che “in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura”.
Così l’esercente un’attività con:
- un orario di apertura nel giorno “x” e
- un orario di chiusura oltre la mezzanotte del giorno “x” e, dunque, nel giorno “x+1”,
al fine di liquidare correttamente l’Iva, deve effettuare una chiusura giornaliera del RT entro – ossia in prossimità – la mezzanotte del giorno “x” e una seconda chiusura al termine effettivo dell’attività. In tal modo, i corrispettivi “battuti” il giorno “x” vengono imputati al giorno “x”.
Se invece l’esercente provvedesse ad effettuare la chiusura giornaliera solo al termine effettivo dell’attività – quindi oltre la mezzanotte del giorno “x” – i corrispettivi del giorno “x” verrebbero imputati al giorno “x + 1”. In tal caso, laddove il giorno “x” fosse l’ultimo giorno del periodo di liquidazione (ossia l’ultimo giorno del mese in ipotesi di liquidazione dell’Iva con cadenza mensile), l’Iva relativa ai corrispettivi del giorno “x” verrebbe versata in ritardo, entrando nella liquidazione dell’Iva del periodo di liquidazione successivo rispetto a quello corretto.
Tratto da Euroconference
Bientina lì, 05/04/2023
Studio Mattonai