Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica. Per coloro che sono interessati, lo studio si mette a disposizione per provvedere a richiedere il “prospetto informativo” per poi poter valutare la definizione di cui sopra. Per i clienti che ci incaricano di richiedere la simulazione della definizione agevolata, non vi è nessun costo, mentre per procedere nella pratica di definizione lo studio addebiterà un compenso di, circa, Euro 100,00. Tale importo potrà variare in base alla difficoltà della pratica e/o in base al numero di cartelle che verranno definite. Cosa succede se la domanda di rottamazione viene accolta? L‘Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una Comunicazione, che può essere in alternativa di:accoglimento della domanda, contenente: – l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); – la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; – i moduli di pagamento precompilati; – le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.E dopo ancora cosa succede?In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per quanto riguarda i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, cosiddetti debiti “definibili”, decreterà lo stop ad alcune procedure, che quindi saltano.Si tratta delle procedure cautelari o esecutive e delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili” non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).Resteranno invece in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Per saperne di più: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/legge-bilancio-2023/ Bientina lì, 22/03/2023 Studio Mattonai |
Home / Notizie ed approfondimenti / Circolari / ADESIONE QUARTER AGENZIA DELLE RISCOSSIONE (Equitalia)
ADESIONE QUARTER AGENZIA DELLE RISCOSSIONE (Equitalia)
Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email