IN BREVE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 166 a 173
La definizione delle irregolarità formali (art. 1, commi da 166 a 173, legge di Bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
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IRES
Al via il nuovo Patent box
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 febbraio 2023, n. 52642
Agenzia delle Entrate, Circolare 24 febbraio 2023, n. 5/E
L’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146/2021 ha introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale, collegato all’utilizzo nell’ambito di un’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico. Tale regime (“nuovo Patent box”) ha sostituito quello disciplinato dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
A differenza del precedente regime non è più prevista una attività di ruling con l’Agenzia delle Entrate. Il nuovo Patent box prevede la possibilità per i soggetti beneficiari di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria detta documentazione, firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione e non per la fruizione dell’agevolazione.
Il nuovo Patent box consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata (+ 110%) delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili.
I beni immateriali agevolabili sono:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
L’Agenzia delle Entrate ha ora pubblicato la circolare n. 5/2023 e il provvedimento n. 52642 del 24 febbraio 2023.
La circolare fornisce chiarimenti in relazione:
- all’impianto generale dell’istituto;
- ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo;
- alle condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box.
Il nuovo Patent box può essere applicato a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
I beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”. A tal riguardo, nella circolare n. 5/E/2023 l’Agenzia ha scelto di non considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).
La circolare ha inoltre chiarito il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Il comma 203 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 prevede che “per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. Secondo l’Agenzia, l’agevolazione Patent box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta: ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160/2019, eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi.
ACCERTAMENTO
Interessi e sanzioni da ravvedimento operoso: nuovi codici tributo a partire dal 2 maggio
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1 marzo 2023, n. 12/E
Con risoluzione 1 marzo 2023, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento (art. 13, D.L. n. 472/1997) riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
Nel modello di pagamento F24, tali codici devono essere riportati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella dei codici presente nella risoluzione, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (colonna di sinistra), qualora si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (colonna di destra).
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 2 maggio 2023.
Presentazione del modello EAS al 31 marzo 2023 in caso di variazione di dati
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
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IVA
Il versamento del saldo IVA annuale 2022
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata entro giovedì 16 marzo 2023.
È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2022 potrà essere effettuato entro:
- il 16 marzo 2023, senza maggiorazione;
- il 30 giugno 2023 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.
IVA
E-fatture e corrispettivi tardivi: come regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento o tregua fiscale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 marzo 2023, n. 61196
Con il Provvedimento 6 marzo 2023, n. 61196, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini previsti rispettivamente:
- dal comma 4, dell’art. 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633;
- dal comma 6-ter, dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Queste informazioni forniscono ai contribuenti i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso o tramite le diverse forme di definizione previste dalla “tregua fiscale” (Legge n. 197/2022), oltre a permettere loro di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini previsti dalla legge.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
i. Numero delle fatture emesse in ritardo;
ii. Tipo fattura;
iii. Tipo Documento;
iv. Numero Fattura/Documento;
v. Data Fattura/Documento;
vi. Data di trasmissione;
vii. Identificativo SDI file;
- l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
ii. ID Invio;
iii. Matricola dispositivo;
iv. Data di rilevazione;
v. Data di trasmissione.
AGEVOLAZIONI
Tax credit energia: esteso l’ambito per la comunicazione dei crediti maturati nel 2022
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1 marzo 2022, n. 56785
Con Provvedimento 1 marzo 2023, n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni attuative in tema di crediti maturati a fronte di spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, contenute nel provvedimento del 16 febbraio 2023, al credito d’imposta in favore dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.
Con il provvedimento sono inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il citato provvedimento del 16 febbraio.
ADEMPIMENTI
Indicazione in visura camerale dell’attestazione SOA e delle certificazioni di qualità ISO ed IMQ Le certificazioni di qualità, ambientali, per la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc.. sono rilasciate in diversi settori merceologici da un organismo di parte terza accreditato e garantiscono il rispetto da parte di
professionisti, imprese e organizzazioni pubbliche, dei requisiti previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e persone.
Accredia è l’Ente designato dal Governo Italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.
Infocamere acquisisce da Accredia le Attestazioni SOA e le Certificazioni di Qualità (ISO/IMQ ecc..), ambientali e altro, in corso di validità, a fronte di una apposita convenzione sottoscritta tra le varie parti.
I dati vengono acquisiti con periodicità mensile e riversati in visura a seguito della comunicazione da parte di Accredia.
Nel caso in cui l’impresa abbia la necessità di inserire in visura le certificazioni Accredia, senza attendere l’aggiornamento automatico, è possibile presentare una pratica telematica attraverso il canale ComUnica allegando la copia scansionata dell’Attestazione o della Certificazione che si intende inserire in visura.
La pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 di diritti di segreteria ed è esente da imposta di bollo.
DICHIARAZIONI
Titolare effettivo dei crediti d’imposta da indicare in dichiarazione
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, il modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d’imposta, l’indicazione (nei righi RU150 e RU151) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:
- la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi
- e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.
Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica:
- i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero.
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:
- il codice del credito d’imposta;
- l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
BILANCIO
Bilancio di sostenibilità: primi obblighi dal 2024
La Direttiva sulla comunicazione della sostenibilità “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)” è stata adottata in via definitiva dal Parlamento europeo l’11 novembre 2022 e dal Consiglio Europeo il 28 novembre 2022 e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 dicembre 2022.
L’applicazione delle regole previste dalla Direttiva CSRD avverrà tra il 2024 e il 2028 secondo diverse fasi:
- dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria;
- dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali);
- dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate. Le PMI potranno scegliere di non partecipare fino al 2028.
L’obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applicherà anche a tutte le imprese non europee che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro nell’UE e che hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie.
DICHIARAZIONI
Le scadenze del 730 precompilato 2023
Da alcuni anni l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato, a cui si accede utilizzando un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o una Carta nazionale dei servizi.
Accedendo al 730 precompilato il contribuente che ne ha i requisiti (a questo link è possibile consultare l’elenco: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/730-2023/chi-puo-presentare-il-730) potrà:
- accettare la dichiarazione senza fare modifiche;
- modificare eventuali dati non corretti;
- integrare il modello 730 per inserire, ad esempio, altre spese detraibili o deducibili che non erano state aggiunte in precedenza (non tutte le detrazioni confluiscono in automatico nel modello precompilato);
- inviare il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate per via telematica.
Ricordiamo che la dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2023.
La data di scadenza di presentazione del 730 precompilato è invece prevista per il 30 settembre 2023 (rinviato al 2 ottobre 2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato).
Le altre scadenze principali sono:
- dal 31 maggio 2023 sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate;
- dal 6 giugno 2023 si potrà inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato o annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. Si ricorda che l’annullamento del 730 deve avvenire entro la data del 20 giugno 2023 e può essere fatto una sola volta;
- il 30 novembre 2023 sarà infine l’ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.
IMPOSTE INDIRETTE
Dal 7 marzo 2023 la richiesta di registrazione dei contatti preliminari di compravendita si fa online
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1 marzo 2023, n. 56766
È disponibile un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente di inviare la richiesta per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita direttamente dal proprio pc, insieme agli allegati (contratto ed eventuali planimetrie).
Il contratto preliminare di compravendita è un accordo in cui venditore e compratore si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.
Fino and ora, per la registrazione di questi contratti era necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto.
Dal prossimo 7 marzo contribuenti e intermediari potranno invece inviare la richiesta di registrazione dei contratti preliminari di compravendita tramite la procedura web resa disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito istituzionale (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/compilazione-e-invio-via-web-rap-web).
Il modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap), insieme alle relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita, è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1 marzo 2023, n. 56766.
ENTI NON PROFIT
5 per mille: pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023
Agenzia delle Entrate, Comunicato 7 marzo 2023
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille dell’IRPEF per il 2023.
Fino all’11 aprile 2023 ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche potranno quindi presentare la domanda di iscrizione al contributo per l’anno in corso.
Nell’elenco pubblicato sono presenti le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2022 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.
Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2023, ricorda l’Agenzia delle Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente, entro i successivi 30 giorni deve:
- comunicare alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio tramite dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, sottoscrivere e trasmettere la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).
APPROFONDIMENTI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La definizione delle irregolarità formali
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 166 a 173
La definizione delle irregolarità formali (art. 1, commi da 166 a 173, legge di Bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Le violazioni definibili sono:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (art. 9, D.Lgs. n. 471/1997);
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 471/1997);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini IVA (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997);
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, D.Lgs. n. 471/1997);
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471/1997);
- detrazione dell’IVA applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/1997);
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L n. 16/2012);
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).
Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):
- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023;
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – art. 5-quater, D.L. n. 167/1990) per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (art. 1, D.L. n. 167/1990);
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
Nel modello F24 andrà riportato, nella sezione “ERARIO”, il codice tributom“TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022” con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo andrà indicato il valore “0101”.
È possibile avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
ENTI NON PROFIT
La presentazione del modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (legge n. 398/1991 – Regime speciale IVA e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati
precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 31 marzo 2023 | Comunicazione Modello EAS | Presentazione del modello EAS (enti non commerciali) per la comunicazione delle variazioni dei dati verificatesi nel 2022, rispetto a quanto già comunicato. | Enti associativi | Telematica |
Martedì 2 maggio 2023 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l’anno d’imposta 2021. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA. | Telematica |
Martedì 2 maggio 2023 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. | Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. | Telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/03/2023
Studio Mattonai