IN BREVE
DECRETO MILLEPROROGHE
In GU la legge di conversione del cd. decreto Milleproroghe
Legge 24 febbraio 2023, n. 14
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.
Di seguito le novità in tema di smart working:
- Smart working per i lavoratori fragili – con il comma 4-ter, dell’articolo 9 viene esteso fino al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili appartenenti al settore pubblico e privato. Pertanto, fino al 30 giugno 2023 per lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
- Smart working per genitori di under 14 – con il comma 5-ter dell’art. 9, si proroga fino al 30 giugno 2023 la possibilità per i genitori con figli fino a 14 anni di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche senza accordo preventivo con l’azienda. Pertanto, fino al 30 giugno 2023 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
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DISTACCO
I chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa in caso di distacco dei lavoratori
INL, Circolare 15 febbraio 2023, n. 1
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 15 febbraio 2023, n. 1 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, precisamente in ordine alla natura della “documentazione equivalente” alla “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, che deve essere oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.
Al riguardo, il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.
L’INL, quindi, ha affermato che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.
In tal senso, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto.
Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.
Pertanto, le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione Europea.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Rifinanziato il Fondo Nuove Competenze
ANPAL, Decreto Commissario Straordinario 24 febbraio 2023, n. 31
Il Commissario Straordinario di ANPAL – con decreto del 24 febbraio 2023, n. 31 – ha modificato il precedente decreto n. 320/2022, finalizzato “alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo nuove competenze, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022”, prevedendo:
- l’incremento della dotazione finanziaria di 180 milioni di euro,
- la proroga della scadenza dei termini al 27 marzo 2023, sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delle domande.
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INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: sospensione degli adempimenti, dei premi assicurativi e di altre misure nell’Isola d’Ischia
INAIL, Circolare 17 febbraio 2023, n. 7
L’INAIL – con Circolare del 17 febbraio 2023, n. 7 – ha fornito le istruzioni in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché alle altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
Con il medesimo provvedimento, l’Istituto ha, inoltre, fornito indicazioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché per il rilascio del Durc online.
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INPS, CONTRIBUZIONE
Contributi volontari INPS 2023 per dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata
INPS, Circolare 20 febbraio 2023, n. 22
L’INPS – con Circolare del 20 febbraio 2023, n. 22 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 dai prosecutori volontari – compresi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti – a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Al riguardo, per l’anno 2023:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 52.190,00;
- il massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00.
Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Le istruzioni operative INPS sul conguaglio degli ANF a carico dei Fondi di solidarietà e del FIS
INPS, Messaggio 23 febbraio 2023, n. 795
L’INPS – con Messaggio del 23 febbraio 2023, n. 795 – ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF) erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’Istituto ha precisato che il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto.
Al contempo, l’INPS ha ricordato che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
Infine, sono date alcune istruzioni contabili in relazione agli assegni dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.
STAGE E TIROCINIO
Permesso di soggiorno per studio o formazione professionale e tirocinio formativo
INL, Nota 14 febbraio 2023, prot. n. 320
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 14 febbraio 2023, prot. n. 320 (non ancora pubblicata nella home page dell’INL) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo.
Com’è noto, la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
Al contempo, la legge opera una distinzione tra l’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia (ad esempio, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio) da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.
Al riguardo, l’INL ha precisato che, nel caso in cui il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), lo stesso può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.
APPROFONDIMENTI
DECRETO MILLEPROROGHE
Le novità lavoristiche della legge di conversione dl Milleproroghe
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 27 è stata pubblicata la legge n. 14/2023 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, cd. Decreto Milleproroghe.
Di seguito, le novità in ambito lavoristico.
In materia previdenziale, l’art. 9, comma 5-bis (di modifica dell’art. 1, comma 160, legge n. 205/2017) conferma fino al 2026 l’ampliamento a 7 anni (rispetto ai 4 anni previsti a regime) del periodo massimo di fruizione dell’isopensione (forma di pensionamento anticipato, ex art. 4, comma 2, legge n. 92/2012, che consente ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani. In tali casi, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti).
L’art. 16 rinvia al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle nuove norme regolanti il lavoro sportivo, ex D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022.
Al riguardo, viene previsto che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di € 15.000.
L’articolo 22-quater, intervenendo sull’art. 88, comma 1, D.L. n. 34/2020 estende l’operatività del Fondo Nuove Competenze a tutto il 2023.
Infine, con il comma 4-bis dell’articolo 9 si proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l’impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
A tal fine, è necessario che l’agenzia di somministrazione abbia stipulato con il lavoratore un contratto a tempo indeterminato e lo abbia comunicato all’utilizzatore.
In buona sostanza, al termine del periodo massimo di occupazione a tempo determinato del medesimo lavoratore, è possibile comunque per il medesimo soggetto ricorrere ad una missione a tempo determinato nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato.
Il testo previgente prevedeva l’efficacia di tale disposizione fino al 30 giugno 2024.
La legge di conversione del decreto cd. Milleproroghe, infine, introduce nuove misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quali:
- il credito d’imposta sui beni strumentali,
- il bonus decoder a casa,
- le esportazioni dei rottami ferrosi,
- il progetto Polis per l’accesso veloce ai servizi della PA,
- le polizze assicurative sugli immobili,
- la fondazione di un centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore.
Al riguardo, al fine di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Come cambia FNC dopo l’ultimo decreto del Commissario Straordinario ANPAL
L’ANPAL – con decreto del Commissario Straordinario del 10 novembre 2022, n. 320 – ha pubblicato il nuovo Avviso sul Fondo Nuove Competenze.
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, ex D.Lgs. n. 175/2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, da realizzarsi anche nel corso del 2023.
Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
I suddetti datori di lavoro:
- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.
L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, e non oltre il 31 dicembre 2022 e deve prevedere:
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
- il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
- il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze;
- i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti:
1) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
2) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
3) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
4) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
5) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
6) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Come già accaduto in passato, il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lett. b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lett. a);
- la quota di retribuzione oraria di cui alla lett. a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.
Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo, fino al 28 febbraio 2023.
Nella piattaforma informatica dovranno essere inserite informazioni relative a:
- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione;
- progetto formativo per l’accrescimento delle competenze;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro.
Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro.
All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- accordo collettivo;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante.
Il progetto formativo è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori, puntando:
- sui processi nell’ambito della transizione digitale (competenze digitali di base e specialistiche),
- sui processi nell’ambito della transizione ecologica.
Il progetto formativo deve dare evidenza:
- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, ex art. 8, D.Lgs. n. 13/2013.
Il 12 dicembre 2022, ANPAL ha pubblicato decreto del commissario straordinario n. 345 che ha introdotto una serie di novità inerenti:
- i tempi di rendicontazione cui i datori di lavoro possono fare riferimento,
- le modalità con cui i fondi paritetici interprofessionali concorrono agli obiettivi del Fondo, anche quando finanziano solo una parte della formazione.
Relativamente al punto a), viene disposto che “Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze”.
Quanto al punto b), viene disposto che “si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo”.
Ora l’ANPAL – con decreto del 24 febbraio 2023, n. 31 – ha modificato il precedente decreto n. 320/2022 ed ha previsto:
- l’incremento della dotazione finanziaria di 180 milioni di euro,
- la proroga della scadenza dei termini al 27 marzo 2023, sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delle domande.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Sospensione dei versamenti e degli adempimenti ad Ischia a seguito del sisma del 2022
L’INAIL – con Circolare n. 7/2023 – ha recepito le disposizioni introdotte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
Al riguardo, per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, è ammessa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria da parte dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.
Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.
Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023.
In caso di opzione per il pagamento rateale, i versamenti sospesi sono quelli relativi:
- alla prima rata, con scadenza 16 febbraio 2023
- alla seconda rata, con scadenza 16 maggio 2023.
Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023.
Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposite comunicazioni entro il 31 agosto 2023, utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Sono previsti i seguenti specifici codici di agevolazione:
- codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno che optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
- codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei suddetti Comuni che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.
Per quanto concerne la ripresa degli adempimenti, a partire dal 1° settembre 2023 fino al 16 settembre 2023 saranno disponibili i servizi online Alpi online e Riduzione per prevenzione.
Pertanto, entro il 16 settembre 2023:
- deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
- deve essere pagata la prima rata, in caso di rateizzazione ex articolo 1, comma 5, primo periodo, dei premi sospesi fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo;
- devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione;
- devono essere presentate, utilizzando i servizi online, le denunce retributive per l’autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione;
- devono essere presentate, tramite i servizi online, le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022.
Infine, con riferimento al DURC online i versamenti sospesi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano nell’ambito applicativo, ex art. 3, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 26 novembre 2022.
In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 16/03/2023 | Certificazione Unica | Trasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (modello ordinario) redditi lavoro dipendente, assimilati e redditi da lavoro autonomo per compensi corrisposti nell’anno 2022 | Datori di lavoro sostituti d’imposta | Trasmissione telematica tramite Entratel e Fisconline |
Giovedì 16/03/2023 | Certificazione Unica | Consegna al percipiente della Certificazione Unica (sintetica) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti anno 2022 | Datori di lavoro sostituti d’imposta | Consegna |
Giovedì 16/03/2023 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Giovedì 16/03/2023 | INPS EX ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | IRPEF | Operazioni di conguaglio di fine anno: versamento delle ritenute alla fonte relative alle operazioni di conguaglio eseguite nel mese precedente su redditi corrisposti nell’anno precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Giovedì 16/03/2023 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione | Modello F24/Accise |
Giovedì 16/03/2023 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Lunedì 20/03/2023 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 27/03/2023 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Venerdì 31/03/2023 | INPS EX ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Venerdì 31/03/2023 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Venerdì 31/03/2023 | INPS | Dichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti (al 31/12/2022) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. | Aziende | INPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica |
Venerdì 31/03/2023 | ENASARCO-Firr | Versamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedente | Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia | Tramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario |
Venerdì 31/03/2023 | Lavori Usuranti | Comunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2022) | Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti | Trasmissione telematica mod. LAV-US |
Venerdì 31/03/2023 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 06/03/2023
Studio Mattonai