fbpx

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

DICHIARAZIONI FISCALI

Approvato il modello 730/2023

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 febbraio 2023, n. 34545/2023

Con il provvedimento 6 febbraio 2023, prot n. 34545/2023 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.
Tra le principali novità del modello si segnalano:

  • la nuova disciplina degli scaglioni e delle aliquote IRPEF;
  • la rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e altri redditi;
  • la riforma delle detrazioni per figli a carico, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale con il D.Lgs. n. 230/2021 dal 1° marzo 2022.

Tra le novità anche la detrazione dall’imposta lorda del 75% delle spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti calcolata in funzione del tipo di edificio.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

In GU le novità sui partenariati Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 16 dicembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2023, n. 28 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 dicembre 2022, recante “Partenariati Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione, nell’ambito della misura M4C2.2 – Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento in specie, al fine del raggiungimento dei target di cui alla missione 4, componente 2 – Investimento 2.2 – Partenariati per la ricerca e l’innovazione – Horizon europe, stabilisce che il Ministero aderisce alle seguenti iniziative europee:

  • KDT JU,
  • DrivingUrban Transition,
  • EuroHPC JU,
  • Innovative SMEs,
  • Water4All,
  • SBEP,
  • CETPartnership.

Vedi l’Approfondimento

INAIL: pubblicato il nuovo avviso pubblico ISI 2022

Avviso pubblico ISI 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2023, n. 26 è stato pubblicato il comunicato INAIL, recante

Avviso pubblico ISI 2022”.

L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Vedi l’Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

Artigiani ed esercenti attività commerciali: la contribuzione per l’anno 2023

INPS, Circolare 10 febbraio 2023, n. 19 

L’INPS – con Circolare 10 febbraio 2023, n. 19 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023. Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.

Pertanto, le aliquote per il 2023 risultano come segue:

  • Artigiani: 24%;
  • Commercianti: 24,48%,

da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.

Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.

Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 86.983,00.

Aliquote contributive 2023 per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura

INPS, Circolare 10 febbraio 2023, n. 18 

L’INPS – con Circolare 10 febbraio 2023, n. 18 – ha comunicato le aliquote contributive applicate, per l’anno 2023, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Al riguardo, l’aliquota contributiva del settore in specie è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Le aliquote INAIL sono pari alla seguente misura:

  • assistenza Infortuni sul lavoro: 10,1250%;
  • addizionale Infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Le nuove aliquote contributive nel lavoro domestico

INPS, Circolare 3 febbraio 2023, n. 13; Accordo 16 gennaio 2023

L’INPS – con Circolare del 2 febbraio 2023, n. 13 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Al riguardo, si ricorda che per il 2023, sono stati determinati anche i nuovi minimi contrattuali.

Infatti, in data 16 gennaio 2023, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Vedi l’Approfondimento

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Compilazione del flusso Uniemens in caso di congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale

INPS, Messaggio 13 febbraio 2023, n. 659

L’INPS – con Messaggio del 13 febbraio 2023, n. 659 – ha reso noto d’aver recepito le novità previste dal D.Lgs. n. 105/2022 in materia di congedi parentali e di paternità e provveduto ad aggiornare i codici evento e i codici conguaglio presenti nei flussi di denuncia contributiva periodica.

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che presentano la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali, l’INPS ha istituito i seguenti nuovi codici evento:

  • da 6 a 12 anni compiuti del bambino (non oltre 6 mesi di congedo):
  • PD0, per esporre i periodi di congedo parentale in modalità oraria;
  • PD1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera;
  • fino a 12 anni compiuti del bambino (da 7 a mesi di congedo):
  • PE0 per indicare i periodi di congedo parentale in modalità oraria;
  • PE1 con riferimento ai periodi di congedo parentale in modalità giornaliera;

Inoltre, è necessario utilizzare il codice PB0 per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: i chiarimenti su liquidazione giudiziale, risoluzione del rapporto di lavoro e NASpI

INPS, Circolare 10 febbraio 2023, n. 21

L’INPS – con Circolare del 10 febbraio 2023, n. 21 – ha fornito le istruzioni amministrative attuative delle disposizioni ex artt. 189 e 190, D.Lgs. n. 14/2019, in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.

Stante il fatto che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento ex D.Lgs. n. 14/2019, i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Nella suddetta fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in commento la prestazione della NASpI decorre: dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Aggiornati i massimali per il 2023 di CIG, NASpI ed altre prestazioni di sostegno al reddito

INPS, Circolare 3 febbraio 2023, n. 14

L’INPS – con Circolare 3 febbraio 2023, n. 14 – ha reso noti, in vigore nel 2023, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Tra le altre cose, si segnala che:

  • l’importo di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad € 1.352,19 per il 2023 (l’importo massimo mensile di tale indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, € 1.470,99);
  • la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari ad € 1.352,19, per il 2023, mentre l’importo massimo mensile è pari ad € 1.470,99.

INPS: indennità Una Tantum a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca

INPS, Messaggio 10 febbraio 2023, n. 635

L’INPS – con Messaggio del 10 febbraio 2023, n. 635 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità Una tantum ex art. 32, comma 11, D.L. n. 144/2022, a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.

Com’è noto, l’Istituto è tenuto a verificare che i soggetti richiedenti le indennità in siano in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello della iscrizione alla Gestione separata.

L’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ex art. 2, commi 26 e 27, legge n. 335/1995, a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente.

Pertanto, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.

Tali tali soggetti potranno, dunque, ottenere le due importi “Una tantum” (pari, rispettivamente ad € 200 ed € 150, come previsto dal D.L. n. 50/2022 e dal D.L. n. 144/2022) anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Partenariati Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2023, n. 28 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 dicembre 2022.

Alla concessione delle agevolazioni, sono destinate le risorse assegnate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy pari ad € 200.000.000,00, di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto2021 e successive modificazioni ed integrazioni, missione 4, componente 2, tipologia investimento, intervento 2.2 – Partenariati per la ricerca e l’innovazione – Horizon Europe.

Possono beneficiare delle agevolazioni:

  1. imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  2. imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. imprese che esercitano attività ausiliarie di cui al n. 5) dell’art. 2195 del codice civile in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  4. Centri di ricerca.

Limitatamente alla partnership Innovative SMEs, possono beneficiare delle agevolazioni altresì i seguenti soggetti:

  1. le PMI, le PMI Innovative e le Start-up Innovative;
  2. gli organismi di ricerca, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a);
  3. le grandi imprese, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a).

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

  • essere stati previamente sottoposti alla partnership e selezionati nel bando transnazionale congiunto dalla partnership;
  • contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale;
  • garantire il rispetto del principio DNSH;
  • essere conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attività progettuali, di:
  • attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può’ causare danni all’ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale;
  • riguardare attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale;
  • essere realizzati dai soggetti di cui all’art. 10, commi 1,1-bis e 2, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
  • garantire l’impegno a riferire in merito all’attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;
  • avere una durata non superiore a trentasei mesi;
  • prevedere, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il cinque per cento in tutti gli altri casi;
  • garantire l’assenza del relativo finanziamento a valere sul dispositivo e/o su altri programmi dell’Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento).

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento direttoriale congiunto, per ogni partnership, della:

  • Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica (DGTCSI);
  • Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).

Con lo stesso provvedimento saranno definite:

  • le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione,
  • le modalità di concessione delle agevolazioni,
  • gli indicatori di impatto dell’intervento e i valori obiettivo,
  • le modalità di presentazione delle domande di erogazione,
  • i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili,
  • gli oneri informativi a carico delle imprese,
  • gli eventuali ulteriori elementi utili definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Le novità in Gazzetta Ufficiale dell’avviso pubblico ISI 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2023, n. 26 è stato pubblicato il comunicato INAIL, recante “Avviso pubblico ISI 2022”.

L’iniziativa è rivolta:

  • a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
  • agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

  • progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
  • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, con la seguente modalità:

  • per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
  • Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
  • Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
  • per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
  • 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
  • 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

Per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore ad € 1.000,00, né superiore ad € 60.000,00.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2022, entro il 21 febbraio 2023.

In data 7 febbraio 2023, l’INAIL ha reso noto d’aver prorogato al 27 febbraio 2023 il termine del periodo di upload della documentazione per il perfezionamento delle domande ammesse ai sensi dell’articolo 18 dell’Avviso Isi 2021.

Pertanto, gli elenchi cronologici definitivi, di cui all’articolo 15 dell’Avviso, saranno pubblicati entro il 20 aprile 2023.

Al riguardo, si ricorda che il bando ISI 2021 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

  • progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);
  • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Le risorse finanziarie destinate dall’INAIL ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2021 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:

  • Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad € 5.000,00, né superiore ad € 130.000,00. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2);
  • Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad € 2.000,00 né superiore ad € 50.000,00.

Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

  • 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
  • 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore ad € 1.000,00, né superiore ad € 60.000,00.

INPS, CONTRIBUZIONE

Le novità del 2023 del lavoro domestico

In data 16 gennaio 2023, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Gli importi dei lavoratori conviventi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:

LIVELLIIMPORTI MENSILIINDENNITÀ DI FUNZIONE
DS1.384,46194,98
D1.318,54194,98
CS1.120,76
C1.054,85
BS988,90
B922,98
AS857,06
A725,19
Tempo parziale C764,74
Tempo parziale BS692,25
Tempo parziale B659,27
Assistenza notturna DS1.592,17
Assistenza notturna CS1.288,87
Assistenza notturna BS1.137,23
Presenza notturna761,45

Gli importi dei lavoratori non conviventi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:

LIVELLIIMPORTI ORARI
DS9,36
D8,98
CS7,79
C7,38
BS6,99
B6,58
AS6,21
A5,27

Dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita in € 6,47 giornalieri (€ 2,26 per ciascun pasto; € 1,95 per l’alloggio).

Invece l’INPS – con Circolare del 2 febbraio 2023, n. 13 – ha comunicato che per l’anno 2023 sono previste le seguenti aliquote (senza il cd. contributo addizionale, ex art. 2, comma 28, legge n. 92/2012):

RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensiva quota CUAFSenza quota CUAF
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86€ 7,90 € 8,92 € 10,86€ 1,58 (0,40)  € 1,78 (0,45)  € 2,17 (0,55) € 1,59 (0,40) € 1,79 (0,45) € 2,18 (0,55)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,75€ 1,15 (0,29) € 1,16 (0,29)

Al contempo, sono previste le seguenti aliquote contributive (comprensive del contributo addizionale), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:

RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EffettivaConvenzionaleComprensiva quota CUAFSenza quota CUAF 
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86€ 7,90 € 8,92 € 10,86€ 1,69 (0,40)  € 1,91 (0,45)  € 2,32 (0,55) € 1,70 (0,40) € 1,92 (0,45) € 2,33 (0,55)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali€ 5,75€ 1,23 (0,29) € 1,24 (0,29)

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
20/02/2023
INAILAutoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente unica soluzione o importo della 1^ rata.Datori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
20/02/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Sabato 25/02/2023ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° trimestre 2022Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Martedì
28/02/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
28/02/2023
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
28/02/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
28/02/2023
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Martedì
28/02/2023
INAILPresentazione domanda di riduzione tassoDatori di lavoroPresentazione on line mod. OT/23
Martedì
28/02/2023
INAILDenuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione 2023)Datori di lavoroTrasmissione telematica modello 10 31
 LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 20/02/2023
Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.