Premessa
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43, con entrata in vigore decorrente dal 1° gennaio 2023.
Oltre alle numerose novità in ambito fiscale, il Governo ha introdotto altresì numerose norme che incidono particolarmente sulla gestione dei dipendenti in ambito privato e pubblico.
NOVITÀ. In particolare, importanti novità sono state introdotte per quanto riguarda la riduzione del cuneo fiscale, attraverso l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. In tema di decontribuzione, invece, arriva la proroga – per l’anno 2023 – dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 16-19, Legge n. 178/2020, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. Inoltre, è stato introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. |
Ma andiamo in ordine e vediamo tutte le novità in merito.
Novità
Di seguito, si fornisce una sintesi delle principali novità riguardanti la gestione del personale
Argomento | Novità |
(Art. 1, co. 58-63) Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande | La misura introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell’anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sulle mance ricevute, entro il limite del 25% dell’ammontare del reddito percepito nell’anno. |
(Art. 1, co. 63) Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti | La modifica normativa dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. La legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3.000 euro, innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro. |
(Art. 1, co. 281) Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti | La disposizione prevede che l’esonero parziale per l’anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 – ex articolo 20, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, sia prorogato, alle medesime condizioni, fino alla fine del 2023. Inoltre, si prevede l’incremento dell’esonero di un ulteriore punto percentuale, portandolo complessivamente al 3%, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile pari a 1.923 euro. |
(Art. 1, co. 294-296) Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli | La norma prevede che ai datori di lavoro privati i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Ai sensi del comma 2, l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. È previsto, altresì, per le assunzioni effettuate nell’anno 2023, la concessione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 16-19, Legge n. 178/2020, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Ai fini del diritto all’esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Infine, per sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura, è stato confermato per il 2023 l’esonero contributivo per i giovani under 40 che si insediano per la prima volta in agricoltura entro il 31 dicembre 2023. |
(Art. 1, co. 297-299) Assunzione femminile | A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/2012, all’articolo 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne: prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze); ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti. Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l’agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. |
(Art. 1, co. 309) Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 | Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 448/1998, sia riconosciuta: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. |
(Art. 1, co. 342-354) Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali | La disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al contempo, assicura un impiego maggiormente flessibile rispetto alle esigenze organizzative delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l’utilizzo del citato contratto alle predette aziende che occupino fino a 10 lavoratori, eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili. Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. |
(Art. 1, co. 359) Congedo parentale | La disposizione prevede l’incremento dal 30% all’80% dell’indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di 1 mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022. |
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 03/02/2023
Studio Mattonai