IN BREVE
DECRETO MILLEPROROGHE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cd. Milleproroghe
D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 è stato pubblicato il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Il cd. decreto “Milleproroghe”, tra le altre cose, dispone la proroga:
- fino al 2025, del meccanismo del “contratto di espansione”. Inoltre, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni;
- dell’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi;
- per tutto il 2023 della competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari;
- al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, del termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022;
- al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Le istruzioni operative sull’autoliquidazione 2022/2023
INAIL, Istruzioni operative 30 dicembre 2022, prot. n. 18838; Nota 30 dicembre 2022, n. 11838
L’INAIL – con Istruzioni operative 30 dicembre 2022, prot. n. 18838 – ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è il 28 febbraio 2023.
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.
I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
INPS, CONTRIBUZIONE
INPS: le istruzioni sul conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali
INPS, Circolare 31 dicembre 2022, n. 139
L’INPS – con Circolare del 31 dicembre 2022, n. 139 – ha fornito alcuni chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso Uniemens ListaPosPA.
Nello specifico, la Circolare in specie illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ex decreto MLPS 7 ottobre 1993;
- massimale contributivo e pensionabile, ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, o TUIR);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
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L’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere
INPS, Circolare 27 dicembre 2022, n. 137
L’INPS – con Circolare 27 dicembre 2022, n. 137 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero contributivo viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di € 50.000 annui.
Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 4.166,66 (€ 50.000,00/12).
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
INPS, PRESTAZIONI
Le istruzioni operative INPS per il ricorso al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo
INPS, Circolare 28 dicembre 2022, n. 138
L’INPS – con Circolare del 28 dicembre 2022, n. 138 – ha fornito le istruzioni per la gestione amministrativa delle domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo.
Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:
- interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
- interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
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Le misure in materia di welfare aziendale
INPS, Messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616
L’Inps – con messaggio del 22 dicembre 2022, n. 4616 – ha ribadito, che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre escludere dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, tale importo non supera, nel periodo d’imposta, 258,23 euro.
Il superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.
MANOVRA 2023
Pubblicata la legge di Bilancio 2023: le novità per il lavoro
Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Di seguito, alcune novità in ambito lavoristico.
- Smart Working – i lavoratori fragili potranno lavorare in smart working, sia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo, anche esercitando – se necessario – un’altra mansione (nulla si prevede sui genitori di figli under14). Il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile «anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento».
- Pensioni – nel 2023 si potrà andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età (quota 103). Previsto un incentivo per chi resta al lavoro (cd. bonus Maroni). Opzione donna sale a 60 anni (riducibili di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni), ma solo per tre categorie di lavoratrici svantaggiate.
- Confermata Ape sociale per i lavori usuranti – salgono ad € 600 le pensioni minime per gli over75, ma solo per il 2023.
- Cuneo fiscale – confermato l’esonero contributivo del 2% per redditi fino ad € 35.000. Il taglio sale al 3% per redditi fino ad € 25.000. Tassati al 5% i premi di produttività fino ad € 3.000.
- Flat tax lavoratori autonomi – per i lavoratori autonomi e le partite iva, la tassa piatta è estesa ai redditi fino ad € 85.000 e arriva una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di € 40.000.
- Congedo parentale – il congedo di genitorialità passa dal 30% all’80% della retribuzione e sarà usufruibile in alternativa tra i genitori, fino a un mese e fino al sesto anno di vita del bambino.
- Reddito di Cittadinanza – non dovrà più essere “congrua” la prima offerta che – qualora rifiutata – fa perdere il diritto al Reddito di Cittadinanza. Al riguardo, viene definita congrua l’offerta che considera le esperienze e competenze maturate e anche la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento (entro 80 chilometri e raggiungibile in 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici). Per i percettori considerati “occupabili” nel 2023 il reddito di cittadinanza verrà corrisposto per 7 mensilità, in previsione della sua cancellazione nel 2024. I giovani tra i 18 e i 29 anni devono aver completato gli adempimenti formativi per non perdere il diritto ad incassare il Rdc. I beneficiari del Rdc “occupabili” devono frequentare per sei mesi un corso di formazione o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.
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SICUREZZA SUL LAVORO
I chiarimenti del Min. Lavoro sulla nomina del RSPP nelle aziende
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 20 dicembre 2022, n. 3
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 20 dicembre 2022, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per il datore di lavoro di nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Il documento di prassi parte dalla premessa che responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di legge designata dal datore di lavoro per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Al riguardo, il MLPS ha ricordato che tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ci sono:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Pertanto, il datore di lavoro è legittimato ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, ovvero ad incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
SMART WORKING
Le ulteriori disposizioni ministeriali sulle comunicazioni di lavoro agile
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FAQ 23 dicembre 2022
In data 23 dicembre 2022 è stata pubblicata la FAQ che indica i termini entro i quali inviare la comunicazione di smart working.
Nello specifico, il MLPS ha precisato che i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.
Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, invece, la comunicazione deve essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo.
APPROFONDIMENTO
INPS, CONTRIBUZIONE
Il conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli
L’INPS – con Circolare n. 139/2022 – ha reso note le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Com’è noto, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
In tal senso, gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti, i congedi parentali in genere, i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute – a livello individuale – deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens.
Com’è noto, ogni anno viene stabilito un massimale per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva.
Per il 2022, il massimale – pari a € 105.014,00 – deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Tale massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Al riguardo, si ricorda che:
- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte;
- nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno civile, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di<VarRetributive>.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: domanda e conguaglio del Fondo solidarietà trasporto aereo
L’INPS – con Circolare n. 138/2022 – ha fornito le istruzioni operative per il ricorso al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del Sistema aeroportuale da parte dei datori di lavoro che vogliono accedere al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:
- interventi formativi di, lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
- interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
Possono accedere le aziende in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS.
La misura dell’intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla retribuzione oraria lorda di riferimento moltiplicata per le ore di formazione consuntivate, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
In base alla tipologia di intervento da richiedere, la domanda di accesso deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere:
- la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti;
- la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.
Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti, esponendo, nella sezione “DenunciaAziendale”, nell’elemento “RecuperoPrestFondiSol” “CausaleRecPrest”, la causale “L112”, già utilizzata per il recupero degli interventi formativi concessi dal previgente Fondo speciale e nell’elemento “ImportoRecPrest” le somme da recuperare.
MANOVRA 2023
Le principali novità in ambito lavoristico nella legge di Bilancio 2023
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Di seguito, le novità più rilevanti in ambito lavoristico.
Per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione, viene previsto l’esonero contributivo totale, fino ad € 8.000, per:
- le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate nel 2023 di giovani di età inferiore a 36 anni;
- le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato (nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato) effettuate nel 2023 di donne svantaggiate (in base a fattori come l’età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono);
- le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate nel 2023 di percettori del reddito di cittadinanza.
Gli incentivi sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea.
Con riferimento al cuneo fiscale dei lavoratori subordinati, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:
- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 2.692;
- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Quanto alla decontribuzione giovani imprenditori agricoli, viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.
Il beneficio in specie consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale ex art. 17, comma 1, legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Confermato per il I trimestre del 2023 il diritto per tutti i lavoratori fragili di lavorare in smart working.
Nel dettaglio, si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.
Modificata la disciplina dell’assegno unico universale.
Nello specifico, dal 1° gennaio 2023:
- la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad € 40.000 e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;
- si incrementa da € 100 ad € 150 mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
Sono rese stabili le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste, per il solo 2022, dal decreto legge n. 73/2022.
In tal senso, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di € 175 mensili per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000 (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.
Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di € 85 ad un massimo di € 105), viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.
Viene inoltre confermato l’incremento di € 120 al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ex art. 5, D.Lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a € 25.000;
- sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.
Con riferimento al congedo parentale pari all’80% della retribuzione (invece del 30%) viene aggiunto un mese in più, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Infine, si segnalano nuove disposizioni in merito all’utilizzo delle prestazioni occasionali (cd. voucher lavoro).
Aumentato da € 5.000 ad € 10.000 il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori (resta, invece, fermo ad € 5.000 il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile).
Ampliata, inoltre, la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 10/01/2023 | Fondi | Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
Martedì 10/01/2023 | Fondi | Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello C/01 BNL |
Martedì 10/01/2023 | Fondi | Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
Martedì 10/01/2023 | INPS | Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente | Datori di lavoro domestico | Inps via telematica – Tramite Contact Center – Bollettino Mav |
Lunedì 16/01/2023 | Assist. Fiscale | Comunicazione ai dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta | Datori di lavoro sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale | |
Lunedì 16/01/2023 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/01/2023 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/01/2023 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/01/2023 | INPS | Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Lunedì 16/01/2023 | INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/01/2023 | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/01/2023 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/01/2023 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/01/2023 | INPS ex INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Lunedì 16/01/2023 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Venerdì 20/01/2023 | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
Venerdì 20/01/2023 | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
Venerdì 20/01/2023 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Mercoledì 25/01/2023 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Martedì 31/01/2023 | INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Martedì 31/01/2023 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Martedì 31/01/2023 | INPS | Denuncia trimestrale lavoro agricolo | Aziende agricole | Modello DMAG-Unico telematica |
Martedì 31/01/2023 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Martedì 31/01/2023 | Assunzioni obbligatorie | Invio Prospetto informativo disabili | Datori di lavoro soggetti obbligati | Trasmissione telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 09/01/2023
Studio Mattonai