fbpx

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

VERSAMENTI

Il versamento dell’acconto IVA

Martedì 27 dicembre 2022 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2022.

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2021 con un debito IVA.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2022 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2022 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2022;
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

ADEMPIMENTO

Le corrette modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

Vedi l’Approfondimento

IMPRESE

Diritto camerale annuale: invariati gli importi per l’anno 2023

Ministero dello Sviluppo economico, Nota 11 novembre 2022, n. 339674

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2023, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.

Il tributo viene determinato, come per il 2022, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Vedi l’Approfondimento

IMPOSTE DIRETTE

Per l’applicazione del regime transitorio dei dividendi rileva la data della delibera assembleare

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 6 dicembre 2022, n. 3

Con il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

In termini generali, per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali.

IVA

Dicitura “Inversione contabile” necessaria nell’operazione triangolare

Corte di giustizia Ue, Sentenza 8 dicembre 2022, causa C-247/21

La sentenza della Corte di giustizia Ue 8 dicembre 2022, causa C-247/21, ha previsto che per applicare la disciplina semplificata prevista per le triangolazioni comunitarie è indispensabile che l’acquirente finale sia correttamente designato come debitore dell’IVA riportando nella fattura la dicitura “inversione contabile”, mentre non è idonea l’indicazione “triangolazione comunitaria esente”.

La violazione di questa prescrizione non è rimediabile attraverso una fattura rettificativa, con la conseguenza che l’acquirente intermedio è tenuto ad assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario.

Si ricorda che l’art. 42 della direttiva IVA (Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE), al fine di semplificare le triangolazioni, consente all’operatore intermedio, registrato in un primo paese Ue, che acquista beni in un secondo paese incaricando il fornitore di trasferirli al proprio cessionario stabilito in un terzo paese, di evitare di identificarsi in quest’ultimo paese per assolvere l’IVA quivi dovuta sull’acquisto intracomunitario, se designa debitore dell’imposta il destinatario.

ACCISE

Fissati termini e modalità di pagamento delle accise per il mese di dicembre

Ministero delle Finanze, Decreto 28 novembre 2022

Con Decreto 28 novembre 2022, il MEF (Dipartimento delle finanze) ha fissato i termini relativi ai pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2022, che devono essere effettuati, nel medesimo anno, entro:

  • il 19 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
  • il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

IVA

Acquisto buoni-corrispettivo multiuso senza esterometro

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 30 novembre 2022, n. 579

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 579 del 30 novembre 2022, ha chiarito che i dati relativi agli acquisti fuori campo IVA, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni-corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l’esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

ADEMPIMENTI

Distributori automatici: cancellato il termine del 31 dicembre per l’adeguamento

Agenzia delle Entrate, Provv. 2 dicembre 2022, n. 446073/2022

Con il Provvedimento n. 446073/2022 del 2 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’eliminazione del limite temporale del 31 dicembre 2022, concesso agli operatori che gestiscono distributori automatici per “adeguare” le vecchie vending machine al fine di renderle idonee a memorizzare e trasmettere online le informazioni sui corrispettivi giornalieri.

L’estensione del predetto limite è stata disposta in considerazione delle difficoltà conseguenti la crisi economica determinata dall’epidemia di Covid-19 e delle misure restrittive che hanno interessato anche gli operatori economici che gestiscono distributori automatici, e dalla volontà di non gravare quest’ultimi di ulteriori oneri per l’adeguamento.

L’Agenzia delle Entrate, con lo stesso provvedimento, demanda inoltre a successivi interventi normativi la definizione delle nuove specifiche tecniche e la ripianificazione delle tempistiche di implementazione dei distributori automatici.

PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario: al via il nuovo servizio per il download del fascicolo processuale

Lo riporta il sito della Giustizia Tributaria: nell’area riservata degli utenti del PTT è disponibile una nuova funzionalità per il download del fascicolo processuale, che permette di acquisire tutti gli atti processuali sui dispositivi personali per la consultazione in modalità offline.

Gli operatori potranno quindi scaricare i fascicoli processuali dai propri device mobili. La consultazione dai file scaricati sarà possibile per 15 giorni, dopodiché sarà necessario ripetere la richiesta di download per scaricare nuovamente il fascicolo.

Dopo aver ricercato il fascicolo processuale di interesse, tramite la funzionalità “Ricerca Fascicolo” del PTT, è possibile richiedere il download completo del fascicolo o solo di alcune cartelle utilizzando il nuovo pulsante “Download Fascicolo” presente nella pagina “Dettaglio Fascicolo”.

Il sistema, ricevuta la richiesta di download, procede alla creazione di un file compresso in formato ZIP contenente gli atti processuali del fascicolo o delle cartelle selezionate.

Per verificare lo stato di lavorazione e l’esito finale della richiesta di download occorre selezionare, sempre dalla pagina del fascicolo in esame, il pulsante “Richieste Download Fascicolo”.

Solo dopo il corretto completamento della procedura, il file ZIP può essere scaricato sul dispositivo personale dell’utente.

Maggiori dettagli nell’area dedicata del sito della Giustizia Tributaria (https://giustiziatributaria.assistenzasif.gov.it/GiustiziaTributaria/s/articolo-detail?urlName=DF-GiustiziaTributaria-3798).

AGEVOLAZIONI

Ammesse al Superbonus le spese per l’ascensore esterno al condominio

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° dicembre 2022, n. 580

L’Agenzia Entrate, nella Risposta ad interpello n. 580 del 1° dicembre 2022, ha chiarito che le spese sostenute dai condòmini relative agli interventi di installazione e messa in opera dell’ascensore posizionato all’esterno dell’edificio condominiale oggetto di interventi di efficienza energetica sono ammesse al Superbonus in quanto finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

AGEVOLAZIONI

Superbonus: istituiti 2 appositi codici tributo per le opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022

Agenzia delle Entrate, Risoluzione7 dicembre 2022, n. 71/E

Con Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto in fattura, le cui comunicazioni delle opzioni sono state inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022.

S tratta dei codici tributo:

  • 7708, denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • 7718, denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022, precisano le Entrate, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

INCENTIVI

Bonus “Chef”: definiti termini e modalità di presentazione delle domande

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dir. 29 novembre 2022

Con Decreto direttoriale 29 novembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), in favore dei cuochi professionisti, di cui al D.M. 1° luglio 2022.

Il c.d. Bonus “Chef” è la misura messa in campo per sostenere il settore della ristorazione, colpito dalle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta in favore di cuochi professionisti che esercitano la propria attività presso alberghi e ristoranti.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, e comunque fino ad un massimo di 6.000 euro per ciascun beneficiario.

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, gli interessati in possesso dei requisiti previsti devono presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del MISE.

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. La finestra temporale di presentazione delle domande si apre a partire dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.

In allegato al decreto lo schema di istanza, l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

ACCERTAMENTO

Le lettere di compliance sui redditi esteri

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà a breve comunicazioni contenenti le seguenti informazioni:

  1. codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  3. codice atto;
  4. descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;
  5. indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
  6. istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  7. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
  8. modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, mediante PEC o e-mail.

Il contribuente destinatario di tali comunicazioni potrà:

  • richiedere informazioni, anche avvalendosi di un intermediario, ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti,
  • oppure regolarizzare l’errore o l’omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse. In particolare, per la regolarizzazione si potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTO

La conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’interpello aveva chiarito che:

  1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica;
  2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
  3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
  4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia con la risposta ad interpello n. 217 del 26 aprile 2022.

IMPRESE

Gli importi per l’anno 2023 del diritto camerale annuale

Ministero dello Sviluppo economico, Nota 11 novembre 2022, n. 339674

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota n. 339674 dell’11 novembre 2022, ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2023, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.

Il tributo viene determinato, come per il 2022, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

 SedeUnità
Imprese che pagano in misura fissa 
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)€44,00€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria€100,00€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa 
Società semplici non agricole€100,00€20,00
Società semplici agricole€50,00€10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001€100,00€20,00
Soggetti iscritti al REA€15,00 
Imprese con sede principale all’estero 
Per ciascuna unità locale/sede secondaria€55,00 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATOALIQUOTE
da euroa euro 
0,00100.000,00200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,0 01.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 euro.

Le possibili maggiorazioni fino al 20% delle misure del diritto annuale da parte delle singole Camere di Commercio, relative al triennio 2020-2022, devono ancora essere definite e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Si rammenta infatti che per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 27 dicembre 2022IVATermine per il versamento dell’acconto IVASoggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA.Mod. F 24 on line

Tratto da My Solution
Bientina lì, 14/12/2022
Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.