IN BREVE
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle novità in tema di conciliazione vita-lavoro
INL, Nota 6 settembre 2022, prot. n. 9550
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 6 settembre 2022, prot. n. 9550– ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza, ex D.Lgs. n. 105/2022, decorrenti dal 13 agosto 2022.
Com’è noto, il congedo di paternità:
- spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
- è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
- non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
- è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
- si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall’art. 28, D.Lgs. n. 151/2001;
- dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Sussiste, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino: in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto“.
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DIRITTO DEL LAVORO
Prescrizione dei crediti da lavoro e calcolo della decorrenza
Corte di Cassazione, sentenza 6 settembre 2022, n. 26246
La Cassazione – con sentenza del 6 settembre 2022, n. 26246 – ha ampliato i termini di esigibilità dei crediti di lavoro, affermando che al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oggetto di applicazione dell’art. 18, legge n. 300/1970 (come novellato dalla legge n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015), non è più applicabile un regime della cd. tutela reale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che con la riforma Fornero ed il successivo Jobs Act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo: pertanto, il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto.
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INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Disponibili i servizi online per gli organismi sportivi per effettuare gli adempimenti sospesi
INAIL, Nota 6 settembre 2022, n. 8159
L’INAIL – con Nota 6 settembre 2022, prot. n. 8159 (pubblicata in data 7 settembre 2022) – ha comunicato che dal 1° settembre al 30 settembre 2022 compreso sono disponibili i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione”, per consentire agli organismi sportivi – che si sono avvalsi della sospensione dei termini degli adempimenti INAIL dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – di presentare:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022
- la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Con decorrenza 1° ottobre 2022 i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio di prevenzione.
INAIL, PRESTAZIONI
INAIL: rivalutati il minimale ed il massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022
INAIL, Circolare 2 settembre 2022, n. 33
L’INAIL – con Circolare del 2 settembre 2022, n. 33 – ha reso noto d’aver rivalutato il minimale ed il massimale di rendita, con decorrenza 1° luglio 2022.
Al riguardo, gli importi del minimale e del massimale di rendita decorrenti dal 1° luglio 2022 sono pari ad € 17.780,70 ed € 33.021,30.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Al via la richiesta di contributi a fondo perduto nell’industria conciaria
Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Direttoriale 6 settembre 2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Decreto Direttoriale del 6 settembre 2022 – ha comunicato che, a partire dalle ore 10 del 15 novembre 2022 le imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale potranno richiedere contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti d’investimento legati all’innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in un’ottica di ecosostenibilità ed economia circolare.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese complessivamente non inferiori ad € 50.000 e non superiori ad € 200.000, per la realizzazione di programmi di investimento ad elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, incluse le attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece ad € 500.000 per progetti integrati di distretto che presentino determinate caratteristiche.
Nello specifico i progetti devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
- introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
2) introduzione di contenuti e processi digitali;
- minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi;
- creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.
Al fine di facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno avviare la precompilazione della modulistica già a partire dalle ore 10 dell’8 novembre 2022.
La misura verrà gestita da Invitalia per conto del MSE.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Al via le domande per il contributo a fondo perduto per PMI e micro imprese
Al via la domanda per l’accesso ai contributi previsti dal Fondo imprese creative per progetti di marketing, design e attività di branding.
Dal 6 settembre 2022 è stato aperto lo sportello per la compilazione delle domande, mentre l’invio vero e proprio delle istanze sarà consentito a partire dal 22 settembre p.v..
Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato:
- regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese (la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio);
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientranti tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni, le imprese:
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva, ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
Le domande presentate devono avere per oggetto iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nei seguenti ambiti strategici:
- azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
- design e design industriale;
- incremento del valore identitario della company profile;
- innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.
Le agevolazioni sono costituite esclusivamente da un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese, fino a un massimo di € 10.000.
Le domande devono essere compilate e presentate online sulla piattaforma di Invitalia.
La compilazione è possibile dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022.
L’accesso alla procedura:
- prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale.
Nella domanda deve essere indicato il fornitore dei servizi specialistici.
La compilazione si conclude con la firma digitale e il rilascio del “codice di predisposizione della domanda”, che servirà in fase di presentazione della stessa.
La presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le istruzioni INPS sullo sgravio contributivo per le imprese di cabotaggio e crocieristiche
INPS, Messaggio 12 settembre 2022, n. 3353
L’INPS – con Messaggio del 12 settembre 2022, n. 3353 – ha reso note le modalità di fruizione dell’esonero contributivo spettante alle imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche per la fruizione dell’esonero per le imprese ammesse al beneficio dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L’esonero – che trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi ivi indicate e riguarda non solo i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana, ma anche quelli imbarcatati su navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo – è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi, ex art. 88, D.L. n. 104/2020.
La regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera”, cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è l’ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):
- di impresa con sede in Italia;
- di marittimi che abbiano la residenza in Italia.
È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo – Solimare (0,30%).
Sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo viene centralmente attribuito il c.a. “2W”.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito” inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L233”;
- nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo da recuperare.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito” i codici causale di nuova istituzione “L235”;
- nell’elemento “ImportoACredito” indicheranno il relativo importo da recuperare.
INPS, CONTRIBUZIONE
Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che assumono lavoratori in uscita da aziende in crisi
INPS, Circolare 7 settembre 2022, n. 99
L’INPS – con Circolare 7 settembre 2022, n. 99 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.
L’incentivo in specie spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa, ex art. 1, comma 852, legge n. 296/2006.
In tal senso, l’esonero riguarda:
- il lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- il lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- il lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
L’esonero contributivo – riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati che assumano lavoratori provenienti da aziende in crisi – in quanto rivolto ad una platea generalizzata di destinatari, non è stato ritenuto idoneo a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Pertanto, non presentando profili di selettività, non è soggetto all’applicazione della disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali), a differenza dell’esonero per l’occupazione giovanile ex lege n. 178/2020 che è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ed è espressamente subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Accreditamento della contribuzione figurativa per carica sindacale: chiarimenti INPS
INPS, Messaggio 6 settembre 2022, n. 3265
L’INPS – con Messaggio del 6 settembre 2022, n. 3265 – ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’accreditamento della contribuzione figurativa per carica sindacale, ex art. 31, legge n. 300/1970, precisando che in mancanza di una norma positiva che lo preveda espressamente, non è possibile prevedere anche per i lavoratori privati che sia stabilita in 3 mesi la durata minima del periodo di aspettativa sindacale non retribuita che dà luogo alla contribuzione figurativa.
Pertanto, relativamente agli iscritti alla gestione privata, è ammessa la contribuzione figurativa anche per periodi di aspettativa parziale, ovvero fruita con modalità oraria.
In tal senso, l’INPS ha avvisato che è imminente la pubblicazione di un Messaggio con le indicazioni delle attività propedeutiche all’implementazione delle procedure informatiche.
Gli iscritti che intendono avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi devono presentare domanda telematica, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa.
VERSAMENTI
INPS: il nuovo tasso di interesse di dilazione e di differimento decorrente dal 14 settembre 2022
INPS, Circolare 12 settembre 2022, n. 100
L’INPS – con Circolare 12 settembre 2022, n. 100 – ha reso note le informazioni in merito alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Com’è noto, la Banca Centrale Europea – con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022 – ha innalzato di 0,75% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 14 settembre 2022 è pari all’1,25%.
A decorrere dal 14 settembre 2022, l’interesse di dilazione e differimento (dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi) dovrà essere calcolato al tasso del 7,25% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 7,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.
APPROFONDIMENTI
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Le nuove tutele per genitori lavoratori dopo il D.Lgs. n. 105/2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 6 settembre 2022, prot. n. 9550 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza, ex D.Lgs. n. 105/2022, decorrenti dal 13 agosto 2022.
A mente delle novelle introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore. Entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Al riguardo, l’INL ha ricordato che restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
Pertanto:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo – nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio, ex art. 337-quater, cod. civ. – sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Inoltre, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.
L’art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 105/2022 ha riformulato il quinto comma di cui all’art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, prevedendo l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario, al pari del coniuge. In tal senso, al coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità.
È stato altresì previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Inoltre, l’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 – così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. n. 105/2022 – nel riferirsi espressamente anche al lavoratore dipendente pubblico, individua tra i titolari del diritto anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto. Viene superato, dunque, il principio dell’unico riferimento per l’assistenza all’individuo con disabilità grave, che mantenendo in ogni caso il limite complessivo di 3 giornate per l’assistenza, individua tra i titolari del diritto anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto e stabilisce che il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Infine, l’INL ha precisato che – a seguito della modifica dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 105/2022 – viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto.
DIRITTO DEL LAVORO
Come è cambiata la prescrizione dei crediti da lavoro dopo la Fornero ed il Job Act
La Cassazione – con sentenza n. 26246/2022 – ha fornito alcune importanti precisazioni in materia di prescrizione dei crediti retributivi.
La questione nasce dal ricorso intimato da due lavoratrici del settore alimentare che chiedevano la liquidazione delle differenze retributive loro spettanti per il lavoro straordinario notturno: la Corte d’appello di Brescia – nel respingere il ricorso, in quanto ormai eccedenti la prescrizione quinquennale – aveva ritenuto che sia la legge n. 92/2012 che il D.Lgs. n. 23/2015 non avessero intaccato la permanenza della “stabilità reale” del rapporto di lavoro: a parere dei giudici di merito, infatti, le richiamate riforme del lavoro non potevano ritenersi tali da porre il dipendente in una condizione psicologica di timore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto (considerando, dunque, irrilevante l’attenuazione della tutela per un licenziamento fondato su ragioni quali giusta causa o giustificato motivo, oggettivi e sussistenti estranee alle suddette rivendicazioni retributive).
Di parere contrario la Cassazione, secondo la quale “non è dubbio che le modifiche dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un’automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente inedita“.
In tal senso, la Cassazione ha ribadito che la tutela reintegratoria rispetto alla tutela indennitaria ha un carattere recessivo: peraltro, la recente sentenza della Corte Costituzionale ha confermato l’adeguatezza dell’indennità risarcitoria “quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento previste dal legislatore“.
Pertanto, stante il fatto che l’attuale quadro normativo non assicura più “l’essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell’art. 18 l. 300/1970“, la Corte di Cassazione ha ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso (quindi, nella formulazione dell’art. 18, prima dell’intervento della legge n. 92/2012).
Secondo la Suprema Corte, dunque, deve essere escluso “per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità“.
In tal senso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro“.
Quanto all’immediata conseguenza applicativa della sentenza in commento, ormai ogni datore di lavoro (a prescindere dalla dimensione) è esposto a potenziali controversie per crediti del lavoratore sorti sin dal luglio 2007, senza poter eccepire la prescrizione: inoltre, la prescrizione dei crediti non decorrerà sino alla cessazione del rapporto di lavoro e maturerà, salvo particolari casi, solo decorsi cinque anni dall’estinzione.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 16/09/2022 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/09/2022 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Venerdì 16/09/2022 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/09/2022 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/09/2022 | INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/09/2022 | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/09/2022 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/09/2022 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/09/2022 | INPS ex INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Venerdì 16/09/2022 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Venerdì 16/09/2022 | INAIL | Accentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2023 | Datori di lavoro | Presentazione istanza |
Venerdì 16/09/2022 | INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
Martedì 20/09/2022 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 26/09/2022 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Venerdì 30/09/2022 | Mod.730 | I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 | Sostituti d’imposta | Presentazione |
Venerdì 30/09/2022 | INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Venerdì 30/09/2022 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Venerdì 30/09/2022 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 16/09/2022
Studio Mattonai