IN BREVE
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cd. decreto Aiuti
Legge 15 luglio 2022, n. 91
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022, n. 164 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Da un punto di vista lavoristico si segnalano le seguenti disposizioni.
- Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale – per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità – che può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore – non concorre alla formazione del reddito. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
- Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa – prorogata al 31 dicembre 2022 l’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga (comprensiva della contribuzione figurativa), riconosciuta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020 ed abbiano nel medesimo anno presentato la richiesta per la concessione dell’indennità.
- Offerte di lavoro a beneficiari di Rdc – i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti, tra l’altro, ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue. In caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua. Inoltre, è introdotta la previsione che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua è comunicata dal datore di lavoro privato al Centro per l’Impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI
I chiarimenti INPS su contratto di espansione ed indennità mensile
INPS, Circolare 25 luglio 2022, n. 88
L’INPS – con Circolare del 25 luglio 2022, n. 88 – ha fornito dei chiarimenti in merito alla normativa vigente nel 2022 per i contratti di espansione.
Per gli anni 2022 e 2023, l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
Non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali:
- la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante,
- la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%.
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DIRITTO DEL LAVORO
In GU l’attuazione della direttiva inerente le condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.
Le nuove regole si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale;
- contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro intermittente;
- rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale;
- ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
- ai lavoratori domestici;
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.
Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
- del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.
La nuova disciplina, dopo il periodo di vacatio legis, vede la sua definitiva pratica applicazione a decorrere dal 13 agosto 2022.
In GU l’attuazione della direttiva inerente l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori
D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.
La durata complessiva del congedo viene fissata in 11 mesi in caso di nucleo familiare monoparentale composto da un genitore solo, ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino.
Aumenta a 9 mesi il periodo di congedo parentale indennizzabile a carico dell’INPS nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, pari a 6 mesi ciascuno (7 in caso di padre che fruisce del congedo per almeno due mesi continuativi).
Il provvedimento in commento porta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
DISTACCO
Novità sul distacco transnazionale nell’ambito della prestazione di servizi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 6 agosto 2021, n. 170
In data 18 luglio 2022, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto MLPS n. 170 del 6 agosto 2021, recante “Comunicazione sul distacco transnazionale nell’ambito di una prestazione di servizi in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia”.
A decorrere dal 19 luglio 2022, si dovrà adottare il nuovo modello “UNI_Distacco_UE” ed i dati ivi contenuti vengono resi disponibili all’INL, all’INPS ed all’INAIL.
La variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente dell’inizio del distacco.
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INAIL, ADEMPIMENTI
Enti sportivi: sospensione adempimenti e versamenti INAIL dal 1° gennaio al 30 novembre 2022
INAIL, Circolare 27 luglio 2022, n. 30
L’INAIL – con Circolare 27 luglio 2022, n. 30 – ha chiarito che possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatori le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Gli adempimenti amministrativi possono essere effettuati dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022 tramite i servizi online Alpi e Riduzione per prevenzione.
Dal 1° ottobre 2022 i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite Pec alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
Infine, la Circolare in commento fornisce istruzioni per la presentazione della comunicazione di sospensione tramite l’apposito servizio online e per il versamento dei premi sospesi.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: il nuovo tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
INAIL, Circolare 26 luglio 2022, n. 29
L’INAIL – con Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – ha ricordato che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 21 luglio 2022 ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 27 luglio 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 6,50%.
Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.
A decorrere dal 27 luglio 2022, le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 6%.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Operativi gli interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, D.M. 6 maggio 2022
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2022, n. 168 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 maggio 2022, recante “Interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione”.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale, volti a:
- sostenere e incrementare l’offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici;
- migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle regioni di riferimento, nonché dei prodotti ad indicazione geografica e biologici.
Le risorse da assegnare ammontano ad un milione di euro per l’annualità 2022, a valere sulle disponibilità del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati.
Sono ammessi a presentare istanza di agevolazione, i seguenti soggetti:
- imprese di ristorazione con somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
- imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attività di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
- pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con attività di somministrazione.
Per risultare ammissibili i soggetti devono:
- somministrare prodotti alimentari tipici provenienti dalla regione ove è ubicato l’esercizio o, in caso di necessità, da regioni limitrofe, nonché di prodotti ad indicazione geografica e biologici;
- promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia e della cultura enogastronomica di ciascuna regione e provincia autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, con provvedimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dell’ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica saranno definite le modalità di attuazione dello stesso.
INPS, CONTRIBUZIONE
Decontribuzione SUD del II semestre 2022: le nuove istruzioni operative
INPS, Circolare 27 luglio 2022, n. 90
L’INPS – con Circolare 27 luglio 2022, n. 90 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’agevolazione contributiva cd. Decontribuzione SUD, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, oggetto della Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022 di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Com’è noto, l’esonero in commento è pari:
- al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025;
- al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.
La decontribuzione, applicata nei limiti percentuali descritti, non prevede un limite individuale di importo.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1 , commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Agenzie di viaggi e tour operator: modalità di calcolo dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati
INPS, Circolare 27 luglio 2022, n. 89
L’INPS – con Circolare 27 luglio 2022, n. 89 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, con particolare riferimento alle modalità di quantificazione dell’esonero spettante.
Com’è noto, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in trattazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito – da parte dell’Istituto ed entro la scadenza prevista del 30 giugno 2022 – il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter ”.
La misura di esonero può, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”.
Al fine della quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, i datori di lavoro interessati alla fruizione della misura dovranno inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it.
Le domande potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare ed entro il 9 settembre 2022 dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J”entro il 30 giugno 2022.
Pertanto, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “AT_2TER”, la domanda volta alla quantificazione dell’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
- la relativa matricola aziendale;
- le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
- l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
- la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: i titoli di soggiorno utili per la domanda di Assegno unico universale
INPS, Messaggio 25 luglio 2022, n. 2951
L’INPS – con Messaggio del 25 luglio 2022, n. 2951 – è intervenuto in merito ai requisiti di cittadinanza e soggiorno utili alla presentazione della domanda di Assegno unico universale, specificando altresì che i familiari di cittadini dell’Unione europea sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale così come i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
Nel caso di provenienza da uno Stato non appartenente all’Unione europea, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Al riguardo, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi;
- i rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Per quanto riguarda i familiari di cittadini dell’Unione europea (UE) sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare).
Nel dettaglio, sono utili alla presentazione delle domande i permessi che regolano la condizione giuridica dello straniero:
- lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- assistenza minori rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- protezione speciale rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
- casi speciali per i soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
Invece, non possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
- attesa occupazione;
- tirocinio e formazione professionale;
- studio;
- studenti / tirocinanti / alunni;
- residenza elettiva;
- visite, affari, turismo.
INPS, PRESTAZIONI
Fondi di solidarietà bilaterali: ulteriori chiarimenti INPS
INPS, Messaggio 22 luglio 2022, n. 2936
L’INPS – con Messaggio del 22 luglio 2022, n. 2936 – ha fornito ulteriori precisazioni sulle modifiche che il riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi si applicano in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali che – nel semestre precedente – abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) che, conseguentemente, è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie: a tale fine il Fondo potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni.
Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
- adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
- garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Le istruzioni operative del MiSE sul bonus Formazione 4.0 dopo la legge di conversione del decreto Aiuti
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022, n. 164 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Tra le altre cose, la legge di conversione si occupa di sospensione dei versamenti tributari e contributivi del settore sportivo. Al riguardo, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione dei termini:
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operati in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 è ulteriormente prorogata fino al 30 novembre 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
In merito al credito d’imposta per formazione 4.0, il Ministero dello Sviluppo Economico – con decreto direttoriale del 1° luglio 2022 – ha reso note le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura, ex art. 22, comma 1, D.L. n. 50/2022 (cd. decreto Aiuti).
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0.
L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).
Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, il credito di imposta è aumentato nella seguente misura:
- per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 300.000;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di € 250.000.
Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto MiSE 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:
- 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
- 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000, per le medie imprese.
Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Per quanto riguarda invece le condizioni per beneficiare del bonus potenziato, il decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
Si tratta in particolare:
- dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- delle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- dei soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- dei soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- degli Istituti tecnici superiori;
- dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- degli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.
Il decreto, inoltre, puntualizza che per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative:
- dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
- potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le novità sul contratto di espansione, ex lege n. 234/2021
L’INPS – con Circolare n. 88/2022 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo contratto di espansione ed alle modalità di erogazione della relativa indennità mensile ai lavoratori dipendenti, che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
Com’è noto, la legge n. 234/2021 ha riproposto, per gli anni 2022 e 2023, il contratto di espansione, prevedendo il limite minimo di unità lavorative in organico stabilendo che non possa essere inferiore a 50 unità.
L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
Il percettore dell’indennità mensile, al fine di presentare tempestivamente la domanda di pensione, deve pertanto verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della stessa.
Può essere indicato, per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, un solo piano di esodo annuale.
Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere comunque indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma.
Il datore di lavoro è tenuto, tra l’altro, a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente:
- copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile;
- la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare.
Qualora la suddetta prestazione venga riconosciuta al lavoratore per il tramite del Fondo di solidarietà è richiesta al datore di lavoro esodante, che ha sottoscritto il contratto di espansione in sede governativa, la presentazione di una garanzia in relazione agli obblighi assunti dal datore di lavoro: fideiussione o pagamento in unica soluzione.
Quanto alla presentazione della fideiussione bancaria da parte del datore di lavoro, il MLPS ha chiarito che scopo della fideiussione è di garantire l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro sia nei confronti dell’Istituto che dei lavoratori esodanti.
I datori di lavoro sono, pertanto, esonerati dalla presentazione della fideiussione bancaria solo nel caso in cui effettuino il versamento della provvista in unica soluzione.
DISTACCO
Pubblicato il decreto MLPS sul distacco di lunga durata
A mente del decreto MLPS n. 170/2021, a decorrere dal 18 agosto 2022 entreranno in vigore le nuove regole per la notifica dei distacchi di lunga durata.
Il provvedimento di prassi interviene sulla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni sua variazione successiva nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.
Sono tenuti a trasmettere la comunicazione di distacco le imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
Viene previsto, inoltre, l’obbligo nei confronti delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro, che distaccano lavoratori presso:
- un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia;
- un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro;
- un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
I soggetti che devono essere oggetto della comunicazione sono i lavoratori abitualmente occupati in uno stato membro che per un periodo di tempo limitato vengono chiamati a prestare la loro attività lavorativa in Italia, anche quando dipendono da una agenzia di somministrazione con sede in Italia.
La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica (https://servizi.lavoro.gov.it), tramite il nuovo modello UNI_DISTACCO_UE.
La comunicazione di distacco transnazionale può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco anche se la durata ed il luogo di lavoro sono diversi.
La comunicazione dovrà contenere alcuni elementi definiti “indispensabili” quali il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi, il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario e il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.
In via transitoria, per i distacchi in essere alla data del 19 luglio 2022 (entrata in vigore del DM n. 170/2021) la notifica di lunga durata per i distacchi con durata eccedente i 12 mesi va comunicata entro 30 giorni dalla efficacia del DM ed il periodo di 12 mesi si calcola convenzionalmente a far data dal 30 luglio 2020.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al momento dell’entrata in vigore del DM.
In caso di mancato rispetto da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100 ad € 500, aumentate del 20% per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.
La sanzione amministrativa irrogata non può in ogni caso superare € 150.000.
Per le sanzioni è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 22/08/2022 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Lunedì 22/08/2022 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Lunedì 22/08/2022 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Lunedì 22/08/2022 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Lunedì 22/08/2022 | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Lunedì 22/08/2022 | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 22/08/2022 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 22/08/2022 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 22/08/2022 | INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Lunedì 22/08/2022 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Lunedì 22/08/2022 | INAIL | Versamento 3^ rata premio anticipato e saldo | Datori di lavoro | Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA |
Lunedì 22/08/2022 | ENASARCO | Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 2° trimestre 2022 | Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia | Rid bancario |
Lunedì 22/08/2022 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Giovedì 25/08/2022 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Mercoledì 31/08/2022 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
Mercoledì 31/08/2022 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Mercoledì 31/08/2022 | Fondi | Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali | Datori di lavoro aziende industriali | Bollettino Bancario – RID |
Mercoledì 31/08/2022 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina li, 1/08/2022
Studio Mattonai