AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Indennità di 200 euro: è disponibile il servizio di presentazione delle domande
INPS, Messaggio 27 giugno 2022, n. 2580
È disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro prevista dall’art. 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50: lo ha precisato l’Inps attraverso il Messaggio 27 giugno 2022, n. 2580 .
La domanda può essere presentata accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile dalla home page del sito www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati occorre selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda, tra:
- Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
- Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con un reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.
Per le altre categorie di lavoratori citate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; i pagamenti saranno effettuati secondo la calendarizzazione prevista nella circolare n. 73/2022. Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, è possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
È inoltre possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Bonus 200 euro: dall’INPS il fac-simile di dichiarazione del lavoratore
INPS, Messaggio 24 giugno 2022, n. 2559
L’art. 31, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 prevede che l’indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’INPS – con Messaggio del 24 giugno 2022, n. 2559 – fornisce un fac-simile di dichiarazione quale strumento di supporto non vincolante e personalizzabile dal datore di lavoro.
Con tale dichiarazione il lavoratore afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza; categorie per le quali è previsto che sia l’Istituto a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’art. 32 del medesimo D.L. n. 50/2022.
Bonus 200 euro: le istruzioni di accesso all’indennità una tantum per tutte le categorie di beneficiari
INPS, Circolare 24 giugno 2022, n. 73
L’INPS – con Circolare del 24 giugno 2022, n. 73 – ha fornito le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro.
Nello specifico vengono forniti chiarimenti su requisiti, tempi di pagamento, modalità di erogazione e di accesso per tutte le categorie di soggetti destinatari del bonus.
Tra i beneficiari che non sono tenuti a presentare preventivamente domanda all’INPS si segnalano:
- lavoratori dipendenti;
- pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione;
- titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
- beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, qualora siano già stati beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10, commi 1-9, del D.L. n. 41/2021 e di cui all’art. 42 del D.L. n. 73/2021.
Sono invece tenuti a presentare preventivamente domanda all’INPS ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
I lavoratori sopra indicati dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto o tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile
I lavoratori domestici potranno presentare domanda a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022, mentre tutte le altre tipologie di lavoratori potranno presentarla dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Riforma degli ammortizzazioni sociali in costanza di rapporto di lavoro: profili di natura contributiva
INPS, Circolare 30 giugno 2022, n. 76; messaggio 1 luglio 2022, n. 2637
L’INPS – con Circolare del 30 giugno 2022, n. 76 – ha fornito indicazioni in merito alle modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge di Bilancio 2022, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà.
In particolare, si forniscono ai datori di lavoro interessati, le istruzioni in merito al versamento della contribuzione dovuta in ragione della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , relativamente a:
- contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio
- platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali
- integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
- integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
- Fondi di solidarietà bilaterali
- Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
- contributo addizionale
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
- rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015.
Con la circolare in commento e il recente messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 si forniscono inoltre le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e gli adempimenti contributivi sia per i periodi correnti sia per i periodi pregressi da gennaio a maggio 2022.
DIRITTO DEL LAVORO
Approvate in CdM le direttive UE su lavoro trasparente ed equilibrio vita-lavoro
Comunicato Stampa 22 giugno 2022
In data 22 giugno 2022, il Consiglio dei Ministri n. 84 ha approvato, in esame definitivo, i seguenti due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee:
- Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (Presidenza – Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
- Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (Presidenza – Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Ministro per le pari opportunità e la famiglia).
Tra le novità più rilevanti, si segnalano:
- la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio;
- le nuove misure del congedo parentale;
- l’introduzione di tutele minime a favore di una maggiore chiarezza e trasparenza sulle condizioni contrattuali;
- l’estensione dei soggetti nei cui confronti il datore di lavoro ha degli obblighi informativi;
- l’introduzione di sanzioni per i datori che non rispettano le suddette previsioni.
Vedi l’Approfondimento
DISTACCO
La comunicazione relativa all’impiego di lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete
INL, Nota 16 giugno 2022, prot. n. 1229
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 16 giugno 2022, prot. n. 1229 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione relativa all’impiego di lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete.
In base alla disciplina riguardante i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ex D.M. del 29 ottobre 2021, n. 205, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco devono essere effettuate telematicamente per il tramite del modello “UNIRETE”.
Le imprese aderenti ad un “contratto di rete” effettuano le suddette comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto (impresa di riferimento).
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa di “riferimento”, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa di “riferimento”.
I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell’impresa di “riferimento” e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
Le imprese della rete devono utilizzare il modello UNIRETE per comunicare sia i distacchi intra-rete sia quelli fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità.
In tal senso, il modello UNIRETE va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello UNILAV tradizionale.
La “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
In tal caso, secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto è consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro.
Pertanto, in assenza di una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete possono impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In tale ipotesi, come per la rete-contratto, gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello UNIRETE.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornato il Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro privati: mascherine Ffp2 raccomandate in alcuni contesti
Protocollo anticovid 30 giugno 2022
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 30 giugno. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
Le nuove disposizioni sono ora destinate a trovare applicazione fino al 31 ottobre prossimo, data entro la quale le parti dovranno incontrarsi di nuovo per verificare l’opportunità di ulteriori aggiornamenti.
Nel documento si sottolinea tra l’altro che “L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti Ffp2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio” in ambienti chiusi e “condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di 1 metro”.
Viene inoltre eliminata la parte del precedente protocollo che prevedeva l’obbligo delle mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”.
I datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione le mascherine FFP2 ai lavoratori ritenuti più a rischio all’interno del luogo di lavoro.
Da ultimo, il lavoro agile viene confermato uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio e per questo le parti auspicano l’opportunità di prorogare ancora lo strumento del lavoro agile emergenziale.
IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti dell’AE sulla tassazione delle somme erogate in costanza/chiusura di rapporto di lavoro
Agenzia delle Entrate, Risposte ad Interpello 23 giugno 2022, n. 343 e n. 344
L’Agenzia delle Entrate – con risposte ad Interpello Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022, n. 343 e n. 344 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta tassazione da adottare in specifiche circostanze connesse ai rapporti di lavoro.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate:
- ha precisato che le somme che saranno corrisposte a seguito dell’accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni ex art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir;
- con risposta ad Interpello del 23 giugno 2022, n. 343 ha precisato che ai fini della qualificazione reddituale delle somme riconosciute in sede di conciliazione, occorre considerare se l’azione giudiziaria intrapresa è volta a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente a seguito della declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i contraenti: in caso affermativo, le somme vanno qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell’art. 51 del TUIR, quali redditi di lavoro dipendente.
Al contempo, viene precisato che le somme corrisposte in virtù della conciliazione qualificate come redditi di lavoro dipendente vanno assoggettate a tassazione ordinaria, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tassazione separata previste dal citato art. 17 del TUIR.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Prorogata dalla Commissione Europea l’agevolazione contributiva Decontribuzione SUD
Decisione Commissione Europea C (2022) 4499 final del 24 giugno 2022
Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale – con comunicato del 24 giugno 2022 – ha annunciato che la Commissione Europea (con decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno 2022) ha autorizzato la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia.
La scadenza della misura, prevista per il 30 giugno 2022, è stata quindi prorogata al 31 dicembre 2022.
Com’è noto, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, comma 161, legge 178/2020 ha previsto l’estensione dell’esonero contributivo ex decreto “Agosto” fino al 31 dicembre 2029, con la seguente dinamica:
- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Possono accedere al beneficio in commento i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.
Vedi l’Approfondimento
INPS, CONTRIBUZIONE
Le disposizioni INPS sullo sgravio alternativo alla CIG 2021
INPS, Messaggio 20 giugno 2022, n. 2478
L’INPS – con Messaggio del 20 giugno 2022, n. 2478 – si è nuovamente occupato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti, ex lege n. 178/2020, alla luce del fatto che, a partire dal 30 giugno 2022, cesserà di avere effetto il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”: eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 D.L. n. 104/2020, dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
L’esonero spetta per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale.
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Le strutture territoriali competenti, infatti, non potranno adottare provvedimenti concessori del codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori anno 2022
INPS, Circolare 30 giugno 2022, n. 75
L’INPS – con Circolare 30 giugno 2022, n. 75 – ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2022, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.
Per l’anno 2022 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ex art. 82, D.Lgs. n. 151/2001.
Inoltre, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per l’anno 2022, resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Al riguardo, il decreto MLPS/MEF del 1° febbraio 2022 ha fissato nella misura pari al 15,27% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
VIGILANZA SUL LAVORO
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro
INL, Nota 23 giugno 2022, prot. n. 3820
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 23 giugno 2022, prot. n. 3820 (non ancora pubblicata sul sito dell’Istituto) – ha chiarito che, in ottemperanza a quanto previsto dal cd Decreto Semplificazioni, non sarà più di competenza dell’INL ma dei Consulenti del Lavoro e delle Organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la verifica dei requisiti per il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari.
La procedura prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, sostituisce così la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Gli schemi di decreti legislativi su conciliazione vita-lavoro e trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro
Il Consiglio dei Ministri n. 84 ha approvato, in esame definitivo, i seguenti due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee:
La direttiva (UE) 2019/1152 è finalizzata a promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. n. 151/2001, sia su disposizioni di legge diverse, quali la legge n. 104/1992, la legge n. 81/2017, il D.Lgs. n. 81/2015, in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.
Andando nel dettaglio, entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino (è un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre).
Il provvedimento, inoltre, aumenta:
- da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
- da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
- da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.
Inoltre, si segnala:
- l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;
- che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
Infine, sono state stabilite:
- sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria;
- l’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa;
- interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza (INPS attiverà specifici servizi digitali per l’informazione).
Per quanto concerne invece la direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, recante “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”, sia su altre disposizioni di legge, in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.
I profili di novità della direttiva (UE) 2019/1152 possono essere sintetizzati come segue:
- nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard (e, cioè, rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.), beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro;
- ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Decontribuzione SUD in vigore fino al 31 dicembre 2022
La Commissione Europea – con decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno 2022 – ha prorogato fino a fine 2022 l’agevolazione denominata Decontribuzione SUD.
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, comma 161, legge 178/2020 ha previsto che l’esonero contributivo disciplinato dal decreto “Agosto” si applica fino al 31 dicembre 2029, con la seguente dinamica:
- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero in specie non prevede un limite individuale di importo. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
L’esonero è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
Possono accedere al beneficio in commento i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.
La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
La Decontribuzione SUD trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sardegna,
- Sicilia.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Possono accedere alla riduzione contributiva ex art. 27, D.L. n. 104/2020 ed art. 1, comma 161, legge n. 178/2020 le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
L’agevolazione contributiva in specie è riconosciuta a tali imprese armatoriali, trovando applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte:
- alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero ex art. 27
- alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero ex art. 1, comma 161
- nei compartimenti marittimi ubicati nelle suddette aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
VIGILANZA SUL LAVORO
Le novità dell’INL sulle assunzioni dei lavoratori stranieri
L’INL – con Nota prot. n. 3820/2022 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022, ex artt. 42-44, D.L. n. 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni 2022).
Com’è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, n. 143 è stato pubblicato il D.L. n. 73/2022, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” nel cui articolato sono previste le disposizioni degli artt. 42, 43 e 44 che introducono percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R.. n. 394/1999.
Andando nello specifico, il decreto Semplificazioni – rispetto alla tematica in commento – ha introdotto le seguenti novità di rilievo:
- gli stranieri che risultano presenti in Italia al 1° maggio potranno essere subito assunti una volta ricevuto il nulla osta dal datore di lavoro che ne ha fatto richiesta, senza attendere il visto d’ingresso seppur nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal decreto “flussi”;
- il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, deve essere rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda;
- i controlli e le verifiche per il nulla osta possono essere effettuati anche dopo l’inizio dell’attività lavorativa e l’esito negativo della verifica comporta la risoluzione del rapporto di lavoro;
- per le annualità 2021 e 2022 la verifica di alcuni requisiti è affidata ai professionisti ex art. 1, legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Quanto al punto 1), la presenza in Italia al 1° maggio 2022 del cittadino straniero risulterà da una delle seguenti condizioni:
- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ex lege n. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
In merito al punto 3), viene specificato che il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell’accertamento (condizioni che sono verificate dallo sportello unico per l’immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno: peraltro, al successivo accertamento negativo delle suddette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro).
Infine, il punto 4) – oggetto della Nota INL prot. n. 3820 – la novella normativa affida ai professionisti ex art. 1, legge n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 394/1999.
Nel caso di specie, si tratta della verifica dell’osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile alla fattispecie e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Tale verifica, pertanto, non è più compito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale si riserva però la possibilità di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti e delle norme.
Al riguardo, sono imminenti le nuove “linee-guida” per il rilascio dell’asseverazione.
Dal 22 giugno 2022 e fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno ai soggetti già presenti sul territorio italiano alla data del 1° maggio 2022 sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale (ad esclusione degli illeciti, ex art. 12, D.Lgs. n. 286/1998).
Al contempo, non sono ammessi alla procedura semplificata i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data del 22 giugno 2022 sia stato emesso un provvedimento di espulsione o che, alla stessa data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati ex art. 10-bis, D.Lgs. n. 286/1998.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
11/07/2022 Lunedì | Fondi | Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello M.AV. BNL |
11/07/2022 Lunedì | Fondi | Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA- BNL |
11/07/2022 Lunedì | Fondi | Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
11/07/2022 Lunedì | INPS lav.dom. | Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente. | Datori di lavoro domestico | Inps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav |
18/07/2022 Lunedì | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria. | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
18/07/2022 Lunedì | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria. | Committenti | Modello F 24 on line |
18/07/2022 Lunedì | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente. | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
18/07/2022 Lunedì | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale. | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
18/07/2022 Lunedì | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente. | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
18/07/2022 Lunedì | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
18/07/2022 Lunedì | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
18/07/2022 Lunedì | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
18/07/2022 Lunedì | INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
18/07/2022 Lunedì | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
20/07/2022 Mercoledì | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
20/07/2022 Mercoledì | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
20/07/2022 Mercoledì | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
25/07/2022 Lunedì | Mod.730 | Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 liglio. Trasmette all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e presentate dal cotribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale | Consegna e invio telematico |
25/07/2022 Lunedì | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
01/08/2022 Lunedì | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
01/08/2022 Lunedì | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
01/08/2022 Lunedì | INPS | Denuncia trimestrale lavoro agricolo | Aziende agricole | Modello DMAG-Unico telematica |
01/08/2022 Lunedì | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/07/2022
Studio Mattonai