VERSAMENTI
Imposte sui redditi: entro il 30 giugno il versamento di saldi e acconti
Il prossimo 30 giugno 2022 (salvo proroghe) sarà la prima scadenza “ordinaria” per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d’imposta 2021.
Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.
Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:
- il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
- a fine mese per i non titolari di partita IVA.
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PRESTAZIONI SOCIALI
Assegno unico universale: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.
Attenzione: Alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano stati in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, purché entro il prossimo 30 giugno 2022.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.
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TRIBUTI LOCALI
Acconto e saldo IMU 2022
Ieri, 16 giugno 2022 è scaduto il versamento dell’acconto dell’IMU. Per chi non l’avesse versato, può essere ravveduto.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata scadrà il 16 dicembre 2022, ma resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
Il versamento dell’IMU può essere effettuato:
- secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (modello F24);
- tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili;
- attraverso la piattaforma PagoPA;
con le altre modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.
TRIBUTI LOCALI
Presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021
L’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la scadenza ordinaria per la presentazione e trasmissione telematica della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021, al Comune in cui sono ubicati gli immobili, sarebbe il 30 giugno 2022.
Attenzione: Si deve tuttavia segnalare che il nuovo decreto sulle “Semplificazioni fiscali”, approvato dal Governo mercoledì 15 giugno, ha previsto il differimento del predetto termine al 31 dicembre 2022. Sarebbe inoltre imminente la pubblicazione di un nuovo modello di dichiarazione IMU. |
L’obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta.
Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).
I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.
SOCIETÀ
Il pagamento dei Diritti Camerali 2022
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2022, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
DICHIARAZIONI
Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2022
È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di sabato) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2022 si può validamente inviare il modello IVA 2022 per il 2021.
Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:
- la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
- la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni).
A partire dal 1° agosto 2022, la dichiarazione annuale IVA per il 2021 non presentata si considera omessa.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato: come accedere alla sanatoria
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1° giugno 2022, n. 188987
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento n. 188987/2022 che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Ristorazione collettiva e discoteche: aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di contributo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 maggio 2022 n. 151077/2022; Provvedimento 18 maggio 2022 n. 171638/2022
L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di accesso ai contributi a fondo perduto destinati ai soggetti che operano nel settore della “ristorazione collettiva” (previsto dall’art. 43-bis del D.L. n. 73/2021) e nel settore delle “discoteche e sale da ballo” (previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/2022), danneggiate dalla crisi economica causata dal Covid.
Entrambe le istanze per la richiesta del contributo vanno presentate dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022, mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 giugno 2022, n. 197396/2022
Sono state pubblicate le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA), previsto dal decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 1-ter).
Con il provvedimento n. 197396/2022 del direttore dell’Agenzia sono stati approvati il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 9 giugno e fino al 23 giugno 2022.
Possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.
Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al decreto interministeriale attuativo 30 dicembre 2021.
I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.
Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega.
L’istanza deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche).
TERZO SETTORE
5 per mille 2021, online gli elenchi degli enti ammessi
Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia Entrate, gli elenchi dei destinatari del 5‰ per l’anno finanziario 2021.
Dalle preferenze espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi sono arrivati quasi 507 milioni di euro da distribuire tra i 72.738 enti “premiati”.
I nominativi di ammessi ed esclusi, insieme agli importi attribuiti, sono disponibili online nell’area tematica dedicata al “5 per mille”.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Rinnovato il portale incentivi.gov.it
Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente rinnovato il portale; l’obiettivo dell’operazione è “far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni”.
Il portale è accessibile al seguente link: https://www.incentivi.gov.it/it
APPROFONDIMENTI
VERSAMENTI
Imposte sui redditi: il calendario delle prossime scadenze
Il prossimo 30 giugno 2022 (salvo proroghe) sarà la prima scadenza “ordinaria” per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d’imposta 2021.
Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.
Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:
- il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
- a fine mese per i non titolari di partita IVA.
Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)
Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e persone fisiche titolari di partita IVA Prima scadenza (senza maggiorazione) | ||
Rata | Scadenza | Note |
Rata unica o rata 1 | 30 giugno 2022 | |
Rata 2 | 18 luglio 2022 | Il 16 luglio cade di sabato |
Rata 3 | 22 agosto 2022 | La scadenza del 16 agosto cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato. |
Rata 4 | 16 settembre 2022 | |
Rata 5 | 17 ottobre 2022 | Il 16 ottobre è domenica |
Rata 6 | 16 novembre 2022 |
Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e persone fisiche titolari di partita IVA Con maggiorazione 0,4% | ||
Rata | Scadenza | Note |
Rata unica o rata 1 | 22 agosto 2022 | La scadenza del 16 agosto cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato. |
Rata 2 | 22 agosto 2022 | |
Rata 3 | 16 settembre 2022 | |
Rata 4 | 17 ottobre 2022 | Il 16 ottobre è domenica |
Rata 5 | 16 novembre 2022 |
Persone fisiche non titolari di partita IVA Prima scadenza (senza maggiorazione) | ||
Rata | Scadenza | Note |
Rata unica o rata 1 | 30 giugno 2022 | |
Rata 2 | 22 agosto 2022 | La scadenza del 31 luglio slitta al 2 agosto, e cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato. |
Rata 3 | 31 agosto 2022 | |
Rata 4 | 30 settembre 2022 | |
Rata 5 | 31 ottobre 2022 | |
Rata 6 | 30 novembre 2022 |
Persone fisiche non titolari di partita IVA Con maggiorazione 0,4% | ||
Rata | Scadenza | Note |
Rata unica o rata 1 | 22 agosto 2022 | La scadenza del 30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno, cade di sabato. Il 1° agosto ricade nel periodo di sospensione e il 20 agosto cade di sabato. |
Rata 2 | 22 agosto 2022 | |
Rata 3 | 31 agosto 2022 | |
Rata 4 | 30 settembre 2022 | |
Rata 5 | 31 ottobre 2022 | |
Rata 6 | 30 novembre 2022 |
PRESTAZIONI SOCIALI
Assegno unico universale: attestazione ISEE con effetti retroattivi
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.
L’assegno è definito:
- “unico” perché sostituisce i precedenti aiuti a sostegno della genitorialità e della natalità; da marzo 2022, infatti, non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e sono venute meno le detrazioni per i minori a carico;
- “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40mila euro.
Ricordiamo che l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La norma non prescrive come necessaria la convivenza; il beneficio è pertanto concesso anche al genitore separato o divorziato che presenta la domanda nonostante non faccia più parte del nucleo familiare.
Per la definizione del suo ammontare è prevista:
- una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Attenzione: Alle famiglie in possesso di ISEE valido, l’Assegno è quindi corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano stati in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato, purché entro il prossimo 30 giugno 2022.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito dell’Inps al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
- contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 30 giugno 2022 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022. | Mod. F24 |
Giovedì 30 giugno 2022 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. | Mod. F24 |
Giovedì 30 giugno 2022 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2022 | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/06/2022
Studio Mattonai