DICHIARAZIONI
Tutto pronto per la precompilata 2022: l’invio dal 31 maggio
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217
Al via la dichiarazione precompilata 2022: dal 23 maggio è possibile visualizzare la propria dichiarazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, accedendo con Spid, CIE o CNS.
Dal 31 maggio 2022, invece, è possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è o modificandola/integrandola.
Per chi presenta il 730 la stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre 2022 e, per chi utilizza l’applicazione Redditi web, il 30 novembre.
La novità di quest’anno della precompilata è rappresentata dalla possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione ad un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia (Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217).
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SOCIETÀ
Diritto annuale camerale 2022: entro il 30 giugno il versamento
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 429691 del 22 dicembre 2021, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2022, confermando anche per quest’anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in misura fissa.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2022, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2022.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:
Vedi Approfondimento
DICHIARAZIONI
Applicazione ISA periodo d’imposta 2021: tutti i chiarimenti nella circolare delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2022, n. 18/E
Nella Circolare n. 18/E del 25 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i dettagli in merito all’applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021.
Gli ISA in vigore per il 2021, spiega l’Agenzia Entrate, sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato, e tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19, rappresentando, quindi, la naturale prosecuzione del percorso intrapreso lo scorso anno.
L’attività di revisione, in particolare, oltre ad individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative dovute all’emergenza sanitaria, definisce le nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.
La Circolare affronta inoltre le tematiche più rilevanti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021, passando dagli interventi straordinari per tenere conto degli effetti del Covid all’adempimento dichiarativo, per terminare con il regime premiale Isa.
Per gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2021, precisano le Entrate, sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse agli effetti economici negativi della pandemia.
Di conseguenza, con due decreti ministeriali, è stato previsto che l’esclusione riguardi i contribuenti che:
- hanno subìto una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.
RISCOSSIONE
Avvisi bonari: da 30 a 60 giorni il termine per versare
D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37-quater
Con una modifica inserita nel D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto “Ucraina”), in sede di conversione in legge, per il periodo compreso tra il 21 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, il termine di pagamento degli avvisi bonari viene elevato a 60 giorni contro i 30 giorni previsti in precedenza.
La modifica è stata introdotta al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina.
Il maggior termine riguarda gli avvisi bonari ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI
Violazioni obblighi di comunicazione al Sistema TS: sanzioni per ogni documento errato
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 maggio 2022, n. 22/E
Con Risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, ed in merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000”.
Nella Risoluzione l’Agenzia chiarisce che, per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari ai fini della precompilata, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato in modo irregolare, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
Detta sanzione rimane, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo “8912” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Credito d’imposta beni strumentali nuovi: nessun riferimento normativo nei verbali di collaudo
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 18 maggio 2022, n. 270
Al fine della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, è necessario che sulle fatture di acquisto, nel documento di trasporto, e negli altri documenti relativi all’acquisto, siano espressamente indicate le disposizioni che disciplinano la misura agevolativa. Questo, in estrema sintesi, quanto precisato dall’Agenzia Entrate nella Risposta n. 270 del 18 maggio 2022.
In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178.
Non è richiesto di riportare alcun riferimento, invece, nel verbale di collaudo/interconnessione, essendo tale documento, per le caratteristiche che lo contraddistinguono, non attribuibile a beni diversi da quelli cui il verbale stesso fa riferimento e, quindi, ai beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Tax credit: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022
Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), illustrando la disciplina delle diverse agevolazioni fiscali a partire dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e passando per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.
Per i beni materiali 4.0, in particolare, la legge di Bilancio 2022) ha stabilito che alle imprese che – dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
- 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Al riguardo, con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intende riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus imprese agricole e agroalimentari: dal 20 settembre le domande per le spese del 2021
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174713
Con Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174713 l’Agenzia Entrate ha illustrato le regole per fruire del nuovo Bonus “agricoltura”, il credito d’imposta destinato a supportare le reti di imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.
Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 131), è pari al 40% degli investimenti sostenuti, può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può essere superiore a 50.000 euro.
Destinatarie del bonus sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.
Per fruire del bonus queste imprese dovranno comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, e utilizzando il modello approvato con lo stesso Provvedimento del 20 maggio, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023. In particolare, per le spese realizzate nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata nella finestra temporale che va dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza l’Agenzia Entrate pubblicherà un provvedimento con la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Voucher connettività anche ai Professionisti: contributi fino a 2.500 euro
D.M. 27 aprile 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio è stato pubblicato il Decreto 27 aprile 2022 del MISE, di modifica del decreto del 23 dicembre 2021 relativo al Piano voucher fase due, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale.
Le imprese interessate potranno richiedere un contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo.
Il voucher è destinato alle imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, di dimensione micro, piccola e media e, come indicato all’art. 1 del Decreto 27 aprile 2022, anche ai professionisti. A ciascun beneficiario, identificato con una Partita IVA/Codice Fiscale impresa, potrà essere erogato un solo voucher.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: chiarimenti delle Entrate su visto di conformità e attestazione di congruità della spesa
Agenzia delle Entrate, Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E
In data 27 maggio 2022 l’Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E fornendo chiarimenti in merito all’introduzione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus e per quanto riguarda l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa e i prezzari di riferimento.
Tra i vari chiarimenti forniti si ricorda che:
- l’obbligo del visto di conformità non sussiste nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia Entrate (modelli 730 o REDDITI) oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
- le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Diversi i chiarimenti forniti anche in tema di asseverazione della congruità delle spese, prezzari e decorrenza delle nuove regole.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus con cessione del credito: per comunicare l’opzione un modulo per ogni intervento agevolabile
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 19 maggio 2022, n. 279
Ancora chiarimenti in tema di Superbonus, questa volta in riferimento all’utilizzo dell’agevolazione tramite cessione del credito.
Nella Risposta n. 279 del 19 maggio 2022 l’Agenzia Entrate ha precisato che, qualora il contribuente intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione, dovrà inviare distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato (“trainante” e “trainato”), indicando il codice identificativo dello specifico intervento.
Qualora, invece, l’Istante per alcuni interventi intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere all’Agenzia Entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione.
Questa soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Servizi online dell’Agenzia Entrate: possibile delegare l’accesso ad un familiare o una persona di fiducia
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217
La novità è contenuta nel Provvedimento dell’Agenzia del 19 maggio 2022: i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere personalmente alle informazioni e ai servizi fiscali online, come ad esempio consultare il cassetto fiscale e i dati ipotecari e catastali, richiedere il duplicato della tessera sanitaria, leggere le comunicazioni inviate dal Fisco e accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata, potranno delegare un familiare o una persona di fiducia, un tutore/curatore speciale o un amministratore di sostegno.
La semplificazione, chiariscono le Entrate riguarda principalmente i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di figli minorenni, ma vale anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto.
Nel provvedimento pubblicato tutte le regole per conferire od ottenere l’abilitazione all’accesso ai servizi online. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
IRPEF
“Rientro dei cervelli”: chiarimenti sul regime agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020
Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2022, n. 17/E
La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto la possibilità, per docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero, di optare per l’estensione delle agevolazioni per il bonus “rientro dei cervelli” a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione.
Tale possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti:
- siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue;
- abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 risultino beneficiari dell’agevolazione;
- siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi precedenti oppure entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- abbiano da uno a tre figli minorenni. L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
Con la circolare n. 17/E del 25 maggio 2022 l’Agenzia Entrate risponde ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire del regime agevolativo per il rientro dei cervelli.
L’Agenzia precisa che i requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell’esercizio dell’opzione.
In particolare:
- il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto;
- nel caso di acquisto dell’unità immobiliare il termine “entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione” deve essere calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento. Ad esempio, il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022 richiede che l’acquisto dell’unità immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9 agosto 2023.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Imposte e agevolazioni per l’acquisto della casa: la guida aggiornata delle Entrate
Agenzia delle Entrate, “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”
L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’aggiornamento di maggio 2022 della “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”.
La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra privati che a quelle tra imprese e privati.
Nel documento, oltre ad una serie di consigli su come sfruttare al meglio tutti i benefici previsti dalla legge per l’acquisto di una casa, viene descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”, ponendo particolare attenzione al sistema del “prezzo-valore”.
Un intero capitolo è dedicato alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore degli under 36 che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. Ricordiamo, infatti, che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”.
La guida si conclude con una sezione dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti in materia.
APPROFONDIMENTI
DICHIARAZIONI
Dichiarazione precompilata 2022: pronti i modelli da inviare
Al via la dichiarazione precompilata 2022: dal 23 maggio è possibile visualizzare la propria dichiarazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, accedendo con Spid, CIE o CNS.
Dal prossimo 31 maggio 2022, invece, è possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è o modificandola/integrandola.
Per chi presenta il 730 la stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre 2022 e, per chi utilizza l’applicazione Redditi web, il 30 novembre.
Per la redazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia Entrate si serve di dati di fonte interna e di dati di fonte esterna.
Per i primi, si fa riferimento ai dati già presenti in Anagrafe tributaria, relativi alla situazione pregressa del contribuente e, cioè:
- la presenza di eventuali crediti d’imposta di anni precedenti portati a nuovo o acconti d’imposta versati;
- dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente;
- redditi dei terreni e fabbricati reperibili dal catasto.
Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il Mod. F24.
Dall’esterno, invece, arrivano altri dati fondamentali, quali:
- quelli relativi ai redditi percepiti dal contribuente, ritenute subite e addizionali trattenute dal sostituto d’imposta;
- spese detraibili e deducibili, sostenute dal contribuente durante l’anno.
volta consultato il Mod. 730 precompilato, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
- accettare la dichiarazione precompilata e trasmetterla senza modifiche;
- modificare la dichiarazione e trasmetterla;
- rifiutare la dichiarazione precompilata e presentarla in via ordinaria.
Novità 2022
La novità di quest’anno della precompilata è rappresentata dalla possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione ad un familiare.
In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia (Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217).
Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante. Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio.
L’Agenzia delle Entrate, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo della Precompilata 2022, ha pubblicato una guida, aggiornata a maggio 2022, con informazioni precise e dettagliate, ma semplici, per rendere più agevola la compilazione e l’invio della dichiarazione tramite la procedura online.
Dall’avvio della dichiarazione precompilata, il numero dei contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è cresciuto fino a toccare, nel 2021, quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015. In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale.
SOCIETÀ
L’importo del Diritto annuale camerale 2022
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 429691 del 22 dicembre 2021, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2022, confermando anche per quest’anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in misura fissa.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2022, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2022.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Si segnala che anche per il 2022 è stata confermata la maggiorazione del 20% per il finanziamento di progetti strategici da parte delle Camere di Commercio, da applicare al montante ridotto del 50% per effetto della progressiva riduzione del gettito del diritto annuale.
Misure del diritto camerale 2022
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2022, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede | Unità | |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 8,80 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | |
Imprese con sede principale all’estero | ||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE |
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.
Inoltre, l’importo massimo da versare (40mila euro) è soggetto alla riduzione del 50%; di conseguenza, in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 20mila euro.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 16 giugno 2022 | IMU – Versamento | Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2022. | Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. | Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale. |
Giovedì 30 giugno 2022 | IMU – Presentazione dichiarazione | Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. | Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile; A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente; Invio telematico con posta certificata (PEC). |
Giovedì 30 giugno 2022 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022. | Mod. F24 |
Giovedì 30 giugno 2022 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. | Mod. F24 |
Giovedì 30 giugno 2022 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2022 | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 08/06/2022
Studio Mattonai