AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Autodichiarazione Aiuti di Stato erogati durante l’emergenza Covid-19 entro il 30 giugno
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022
Con il Provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione della autodichiarazione che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono presentare al fine di autocertificare il rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dal cd. Temporary Framework UE.
L’autodichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2022.
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ADEMPIMENTI
In Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR-2 con nuove regole per l’efficientamento energetico
D.L. 30 aprile 2022, n. 36
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il D.L. n. 36/2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entrato in vigore il 1° maggio.
Il cosiddetto “Decreto PNRR-2” rappresenta il secondo intervento attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle messe in campo dal Governo con il D.L. n. 152/2021 del novembre dello scorso anno.
In particolare, prevede misure per l’attuazione del PNRR in materia:
- di pubblica amministrazione e università e ricerca;
- finanziaria e fiscale;
- di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute;
- di transizione digitale;
- di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;
- di turismo;
- di giustizia;
- di istruzione.
Tra le novità introdotte in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute è previsto il potenziamento del sistema di monitoraggio degli interventi per l’efficientamento energetico che godono dell’“ecobonus” e del “sismabonus”, rendendo obbligatoria la procedura dell’inoltro della pratica all’Enea, come già previsto per l’Ecobonus al 65%.
Dunque, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi di efficientamento energetico effettuati, al fine dell’elaborazione delle stesse e della condivisione dei risultati degli interventi con il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
IVA
Fatturazione elettronica: da luglio nuovi obblighi per i forfetari
D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18
L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR-2”), ha modificato l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, eliminando gli esoneri in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, previsti per i soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).
Dal 1° luglio 2022, per i soggetti minimi e forfetari vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.
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ADEMPIMENTI
Obbligo Pos: dal 30 giugno sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici
D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18
Tra le novità introdotte dal “Decreto PNRR 2” in ambito fiscale e tributario, l’art. 18, comma 1, anticipa al 30 giugno 2022, rispetto al termine del 1° gennaio 2023 stabilito dal primo “Decreto PNRR”, l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici, ossia coloro che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”, come disposto dall’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012.
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento tramite Pos.
IVA
Entro il 31 maggio la Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA del I trimestre
Scade il 31 maggio il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2022.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
IMPRESE, PROFESSIONISTI
Nuova classificazione Ateco 2007: chiarimenti dall’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 maggio 2022, n. 20/E
Con nota informativa del 29 dicembre 2021 l’Istat ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2022, in vigore dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022. Le modifiche, in particolare, riguardano l’aggiornamento di alcuni codici attività ed interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, e sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.
L’Agenzia Entrate ha chiarito che i contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.
Gli operatori interessati all’aggiornamento dovranno utilizzare, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’amministrazione finanziaria, i nuovi codici attività.
Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 nel nuovo aggiornamento 2022 l’Agenzia Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici e, con la Risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, ha specificato come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria e come comunicare la variazione.
L’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati, ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del D.P.R. n.633 /1972. Il nuovo codice sarà comunicato al Fisco in occasione della prima dichiarazione di variazione dati presentata secondo la disciplina Iva.
Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati l’Agenzia ricorda che:
- se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’ Agenzia delle entrate (A A7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).
DICHIARAZIONI
Le scadenze del 730 precompilato
Ricordiamo che quest’anno la dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal 23 maggio 2022 (invece che dal 30 aprile).
Non è cambiata, invece, la data di scadenza di presentazione del 730 precompilato, prevista per il 30 settembre 2022.
Le altre scadenze principali sono:
- dal 31 maggio 2022 sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall’Agenzia;
- dal 6 giugno 2022 si potrà inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato o annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. Si ricorda che l’annullamento del 730 deve avvenire entro la data del 20 giugno 2022 e può essere fatto una sola volta;
- il 30 novembre 2022 sarà l’ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributi a fondo perduto commercio al dettaglio: aperta la finestra temporale per l’invio delle domande
Mise, D. Dirett. 24 marzo 2022
Dal 3 maggio 2022, è possibile presentare le domande di accesso al Fondo per il rilancio delle attività economiche, istituito dall’art. 2 del D.L. n.4/2022 (Decreto “Sostegni-ter”) per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid e per introdurre specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti.
Le istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it.
All’agevolazione, riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, possono accedere le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che presentano un ammontare di ricavi nel 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Domande per contributi a fondo perduto ristorazione collettiva dal 6 giugno
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 maggio 2022, n. 151077
Con un provvedimento del 3 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza per accedere al contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal D.L. “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 43-bis). Si tratta del primo dei contributi a fondo perduto 2022 previsto per i settori che hanno subìto particolari restrizioni causate dall’emergenza Covid-19.
La trasmissione dell’istanza potrà essere effettuata con modalità telematiche, dal 6 al 20 giugno 2022, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. Potrà essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In alternativa, il richiedente può conferire una specifica delega.
Possono accedere al contributo le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (ad esempio la ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive con un’attività individuata dal codice Ateco 56.29.10 o 56.29.20), che abbiano subìto nel 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019.
Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza fino all’importo di 10.000 euro ciascuno.
L’importo riconosciuto per ciascuna impresa sarà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus energia elettrica e gas esteso al terzo trimestre 2022
Governo, Comunicato Stampa 2 maggio 2022
Il Decreto “Energia” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 maggio scorso introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, oltre che in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Queste le misure introdotte per ridurre il costo dell’energia, come riportate sul sito del Governo.
- Bonus sociale energia elettrica e gas: la misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall’ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
- Rafforzamento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas:
- credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (D.L. n. 21/2022): dal 20 al 25%;
- credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (D.L. nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
- credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (D.L. n. 21/2022): dal 12 al 15%.
- credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.
- Credito d’imposta per gli autotrasportatori: per far fronte all’eccezionale incremento del costo del carburante, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.
- Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione: al fine di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione di tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere, saranno nominati uno o più Commissari straordinari di governo.
- Produzione di energia e semplificazioni: si individuano ulteriori aree idonee ai fini dell’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti. Vengono introdotte misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee elettriche esistenti. Sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili.
IMPRESE
MISE: al via il Fondo impresa femminile
Prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.
Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che integrano i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.
Il Ministero per lo Sviluppo economico ricorda che, a partire da maggio, potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
- per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022;
- per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022.
Modalità e termini per la per la presentazione delle domande di agevolazione sono stati definiti con D. Dirett. 30 marzo 2022.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Società benefit: dal 19 maggio le istanze per accedere al credito d’imposta
Mise, D. Dirett. 4 maggio 2022
Con lo scopo di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit presenti sul territorio nazionale il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha previsto la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 4 maggio 2022, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al suddetto contributo e ha reso disponibili lo schema d’istanza di ammissione all’agevolazione, oltre all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
Possono richiedere il bonus fiscale tutte le imprese presenti sul territorio nazionale che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse, e che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021.
Le istanze per richiedere il credito d’imposta potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica e tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito dello stesso Ministero, a partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022, attraverso il rappresentante legale delle società, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, o da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Per contestare nel merito il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo l’Agenzia Entrate deve chiedere il parere al Mise
Anche la CTP di Napoli (sentenza n. 4988/2022) ha recentemente limitato l’attività di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) effettuata dall’Agenzia Entrate, ritenendo necessario, ai fini della sua legittimità, il preliminare parere del MISE senza il quale l’attività degli uffici è da qualificarsi caratterizzata da eccesso di potere.
A quanto ci risulta l’Agenzia Entrate sta invocando in molti casi, pressoché “automaticamente” e senza riferimenti tecnici fondati, la disciplina del credito inesistente di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 che normalmente prevede:
- l’irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del credito compensato;
- il divieto di definizione agevolata delle sanzioni;
- il termine di accertamento al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione.
Quando le imprese che hanno operato correttamente si sono però rivolte alle Commissioni tributarie, la giurisprudenza di merito si è espressa quasi sempre (come nel caso citato) in loro favore, riconoscendo che la facoltà riconosciuta all’Agenzia Entrate di richiedere al MISE un parere tecnico debba essere considerato un obbligo tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all’interno dell’Agenzia, una professionalità specifica per condurre l’istruttoria.
DICHIARAZIONI, SUCCESSIONE
La dichiarazione di successione telematica scartata è “tempestiva” se ritrasmessa entro 5 giorni
Agenzia Entrate, Faq – Dichiarazione di successione
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le faq in tema di dichiarazione di successione.
L’Agenzia ha chiarito che le dichiarazioni di successione presentate telematicamente si considerano tempestive se trasmesse nei termini, anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi alla pubblicazione della ricevuta telematica che comunica lo scarto della dichiarazione.
IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO
Conviventi di fatto: niente esenzione bollo e registro per il trasferimento della quota di metà dell’immobile
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 4 maggio 2022, n. 244
Con la Risposta n. 244/2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” a favore di uno dei due, non può essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987 (esenzione imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa).
In particolare l’Agenzia Entrate non ritiene sussistente, relativamente al caso specifico oggetto dell’interpello, il presupposto per l’applicazione del citato art. 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, che trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19: le regole e l’autodichiarazione
Con il Provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione della autodichiarazione che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono presentare al fine di autocertificare il rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dal cd. Temporary Framework UE.
In particolare è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
L’autodichiarazione deve essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (art. 1, commi da 13 a 15, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.
Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
IVA
I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari
L’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (cd. decreto “PNRR-2”) ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emissione della fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (con riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):
- rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfetari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 euro. |
ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. |
In generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” ed il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfettari) o “Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).
Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 euro.
Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia versandolo con modello F24.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 23 maggio 2022 | Accesso alle dichiarazioni precompilate | L’Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata. | Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’imposta | Tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate. |
Martedì 31 maggio 2022 | Liquidazioni periodiche IVA – LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematico |
Martedì 31 maggio 2022 | Imposta di bollo I trimestre 2022 su fatture elettroniche | Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno. Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato (senza applicazione di interessi e sanzioni) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro. | Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. | F24 – Sito AdE |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 16/05/2022
Studio Mattonai