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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TELEMATICHE

Al via le comunicazioni obbligatorie telematiche della gig economy

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 23 febbraio 2022, n. 31

A mente dell’art. 27, comma duodecies, D.L. n. 152/2021, a decorrere dal 14 aprile 2022 è scattato l’obbligo di comunicazione telematica delle prestazioni che fanno parte della cd. gig economy che si realizzano per il tramite di piattaforme digitali.

La comunicazione di avvio può riguardare una o più prestazioni lavorative, tutte con le medesime informazioni temporali, di ore di lavoro previste e luogo della prestazione.

La trasmissione deve essere effettuata:

  • in via preventiva per le prestazioni si lavoro subordinato e di collaborazione continuativa,
  • entro il giorno 20 del mese successivo a quello di avvio delle prestazioni di lavoro autonomo.

Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.

Alla procedura telematica di comunicazione si potrà accedere autenticandosi nel portale “servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”UNI Piattaforme”.

I dati contenuti nel modello “UNI-piattaforme” saranno resi disponibili all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all’Istituto nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul lavoro, alle Regioni e Provincie Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, anche al Ministero dell’Interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale, che potranno effettuare controlli incrociati.

IMPOSIZIONE FISCALE

Agenzia delle Entrate: pubblicati gli aggiornamenti dei modelli 770/2022 e 730/2022

730/2022 – Modello e istruzioni; 770/2022 – Modello e istruzioni

Sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate, e rese disponibili sul proprio sito, le Istruzioni e le Specifiche tecniche relative alle Dichiarazioni 730 e 770/2022. 

Tra le novità riguardanti il 730, oltre alla correzioni di errori formali, la modifica delle istruzioni nella parte relativa alla data di messa a disposizione dei contribuenti del modello precompilato. La data originariamente prevista del 30 aprile 2022 è stata infatti sostituita con il 23 maggio 2022, a seguito della proroga disposta decreto “Sostegni-ter” (D.L n. 4/2022 ) dopo la conversione in legge.

Tra le principali novità del modello 730 – approvato con il Provvedimento direttoriale 14 gennaio 2022, n. 11185/2022 – si ricordano le seguenti:

  • l’aumento a 1.200 euro, dall’anno d’imposta 2021, dell’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione;
  • la possibilità di fruire in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36, con ISEE non superiore a 40.000 euro, per l’acquisto della prima casa assoggettato ad Iva;
  • l’introduzione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021;
  • la possibilità di fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • l’aumento a 16.000 euro del limite massimo delle spese per cui è possibile fruire del bonus mobili.

È stato anche aggiornato il modello del 770/2002, dove nel quadro SX, rigo SX42 è stata eliminata la colonna 7 “Eccedenza di imposta” con slittamento della numerazione delle colonne successive. Si ricorda che nel modello 770/2022 – approvato con il Provvedimento direttoriale 14 gennaio 2022, n. 11224/2022 – è stato tra l’altro introdotto il campo per indicare l’“ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione europea.

Il corretto regime fiscale da adottare ai compensi erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 12 aprile 2022, n. 189; Risposta ad Interpello 13 aprile 2022, n. 190

L’Agenzia delle Entrate – con due risposte ad Interpello – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto regime da applicare a specifiche somme di denaro erogate dalle Associazioni sportive dilettantistiche.

Nello specifico:

  • con risposta ad Interpello del 12 aprile 2022, n. 189, ha fornito alcune indicazioni in tema di compensi corrisposti da un’associazione sportiva dilettantistica ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportive, precisando che tali importi non sono riconducibili tra i redditi diversi.
    Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali prestazioni non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’Associazioni sportive dilettantistiche, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo;
  • con risposta ad Interpello del 13 aprile 2022, n. 190, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme che la Società corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possano essere ricondotte alla previsione normativa ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione di appartenenza.

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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su demansionamento e perdita di chance

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 8 aprile 2022, n. 185

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’8 aprile 2022, n. 185 – ha fornito alcuni chiarimenti in tema di demansionamento e perdita di chance.

A mente dell’art. 6, comma 2, TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in tema di demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio.

Non sono, pertanto, assoggettabili a ritenuta alla fonte.

In tal senso, è stato ribadito che la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile.

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INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Novità sul servizio online relativo all’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo

INAIL, Nota 8 aprile 2022, n. 3834

L’INAIL – con Nota 8 aprile 2022, prot.n. 3834 (pubblicata il 12 aprile 2022) – ha ricordato che il datore di lavoro è dispensato dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.

Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

Il relativo servizio online Istanza Dispensa DNL Temporaneo è stato oggetto di chiusura temporanea per problematiche tecniche, a seguito delle quali la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che a partire dal 7 aprile 2022 è nuovamente disponibile in www.inail.it > Servizi online.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via le domande di finanziamento dei contratti di sviluppo

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 13 gennaio 2022

A decorrere dall’11 aprile 2022, sono aperti due nuovi sportelli nell’ambito dei Contratti di sviluppo (per i quali il MiSE ha stanziato oltre 1,7 miliardi di euro).

Andando nello specifico:

  • il primo intervento è rivolto al rafforzamento delle filiere produttive strategiche ed è finanziato con 750 milioni di euro;
  • il secondo favorisce la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai moduli fotovoltaici, e ha una dotazione di un miliardo di euro.

Le misure sono previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le imprese possono richiedere i finanziamenti PNRR attraverso la piattaforma informatica di Invitalia dedicata ai Contratti di sviluppo.

Le risorse sono disponibili sia per le nuove domande sia per le domande già presentate.

Vedi l’Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

Fruizione dello sgravio contributivo nelle filiere agricole: chiarimenti Inps

INPS, 1° aprile 2022, n. 1480

L’INPS – con Messaggio del 1° aprile 2022, n. 1480 – ha fornito le istruzioni pratiche per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Al riguardo, l’Istituto ha reso noto d’aver comunicato ai datori di lavoro, a mezzo posta elettronica certificata, l’importo dell’esonero autorizzato.

Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; con specifica news è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per i mesi di novembre e dicembre 2020 con riferimento alla terza e alla quarta rata dell’emissione del 2020 e l’importo autorizzato per il mese di gennaio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importo autorizzato, ovvero entro il 27 aprile 2022.

Per i lavoratori autonomi che hanno presentato la domanda di esonero iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per i quali alla data di presentazione della domanda non era stata calcolatala la tariffazione per l’anno 2020 e/o 2021, per consentire la fruizione dell’esonero, l’Istituto ha elaborato e reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” il prospetto di calcolo della contribuzione relativa all’emissione dell’anno 2021. L’importo della contribuzione scaduta relativa a tale emissione 2021, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versato entro il 27 aprile 2022.

Il pagamento della contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni.

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”.

I datori di lavoro interessati, entro la denuncia di giugno 2022, dovranno valorizzare all’interno dell’elemento “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

LAVORO AUTONOMO

Le modalità per la concessione di finanziamenti alle Cooperative costituite da lavoratori

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 17 febbraio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2022, n. 79 è stato pubblicato il decreto MiSE 17 febbraio 2022, recante “Modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi”.

I finanziamenti per il sostegno alle PMI in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti, istituito dal Decreto MiSE 4 gennaio 2021.

I finanziamenti sono regolati dalle disposizioni del suddetto Decreto, fatta salva l’applicazione delle seguenti condizioni:

  • durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
  • importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore ad € 2.500.000,00.

Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle società finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Attuazione del PNRR: nuovo portale unico per il contrasto al lavoro sommerso

Comunicato Stampa 13 aprile 2022; Schema DL PNRR

In data 13 aprile 2022, il Consiglio dei Ministri n. 72 ha approvato il decreto legge, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Da un punto di vista lavoristico, sono state previste delle disposizioni inerenti:

  • il contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • l’istituzione di un Portale unico del contrasto al lavoro sommerso, che accentra in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.

Nello specifico, l’introduzione del “Portale Nazionale del Sommerso” sostituisce e amplia la portata delle banche dati finora condivise solo tra Ispettorato, INPS e INAIL.

Al riguardo, viene previsto che ”al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale Nazionale del Sommerso (Pns). Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce ed integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi”.

Infine, l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa” è slittata dal 15 maggio al 15 luglio 2022.

APPROFONDIMENTI

IMPOSIZIONE FISCALE

Come gestire le somme erogate a custodi, per trasferte e per premi vari da parte delle ASD

A mente dell’art. 67, comma 1, TUIR, sono definiti “diversi” quei redditi che non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Tra i redditi diversi, vengono ricompresi i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le prestazioni lavorative in specie devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del richiamato art. 67 del TUIR.

A tali compensi si applica il regime agevolativo di cui all’art. 69, comma 2, TUIR, ai sensi del quale i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad € 10.000 e dall’art. 25, comma 1, legge n. 133/1999.

Pertanto, sui redditi fino ad € 10.000, gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’IRPEF e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sui redditi superiori ad € 10.000 e fino ad € 30.658,28 viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, ex art. 25, comma 1, legge n. 133/1999.

Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sugli importi superiori ad € 30.658,28 è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%, a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.

L’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
  • che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 189/2022 – ha chiarito alcuni aspetti dei compensi corrisposti da un’associazione sportiva dilettantistica ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva.

Relativamente ai compensi erogati ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, l’Agenzia delle Entrate ha argomentato che tali prestazioni non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD: sono, invece, collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

Pertanto, i compensi che l’ASD intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non sono riconducibili alla previsione normativa, ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, quali redditi diversi.

Su un tema analogo, l’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 190/2022 – ha analizzato i requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme che la Società sportiva dilettantistica corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte alla previsione normativa di cui alla lettera m), comma 1, dell’articolo 67 del TUIR a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalle Federazioni di riferimento.

IMPOSIZIONE FISCALE

Demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa: l’intervento dell’AE

In data 8 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle somme liquidate in via equitativa dal Tribunale a seguito di demansionamento e perdita di chance.

Com’è noto, devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.

Contrariamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente).

Pertanto, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Qualora sussista l’ipotesi di demansionamento, bisognerà distinguere:

  • il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovvero di ulteriori possibilità di guadagno,
  • il danno non patrimoniale, comprendente:
  • l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente,
  • il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno,
  • la lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.

Con riferimento alle somme erogate a titolo di ristoro della perdita delle cd. “chance professionali”, ovvero connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa è stato chiarito che le stesse non sono imponibili.

Infatti, posto che la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 185/2022 – ha affermato che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (quindi, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte, ex art. 23, D.P.R. n. 600/1973).

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Contratti di sviluppo e PNRR: cosa c’è da sapere

Al via le domande per i nuovi contratti di sviluppo di filiere produttive finanziati dal PNRR.

I programmi di sviluppo possono essere presentati:

  • da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
  • da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.

Le proposte devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti le seguenti filiere produttive strategiche:

  • agroindustria;
  • design, moda e arredo;
  • automotive;
  • microelettronica e semiconduttori;
  • metallo ed elettromeccanica;
  • chimico/farmaceutico.

Il programma di sviluppo proposto, di importo non inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, può essere composto da uno o più progetti di investimento e può prevedere anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nonché la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

Con riferimento ai progetti di investimento produttivi, sono ammissibili le spese relative a:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni (massimo 10% dell’investimento complessivo);
  • opere murarie e assimilate (massimo 40% dell’investimento complessivo);
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti ed attrezzature;
  • software, brevetti, licenze, know-how (per le grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo);
  • per le sole PMI: consulenze (massimo 4% dell’importo complessivo per ciascun progetto d’investimento).

Quanto ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono agevolabili le spese riferite a:

  • personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo;
  • strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione;
  • ricerca contrattuale e servizi di consulenza per ricerca, sviluppo e innovazione;
  • spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo (massimo 50% delle spese per il personale);
  • materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Le agevolazioni consistono:

  • in un contributo a fondo perduto in conto impianti;
  • in un contributo a fondo perduto alla spesa;
  • nel finanziamento agevolato, fino al 75% delle spese ammissibili. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
  • in un contributo in conto interessi.

L’ammontare e la forma dei contributi concedibili verranno definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

L’entità degli incentivi varia in base alla tipologia di progetto, alla localizzazione dell’iniziativa e alla dimensione di impresa.

Per i programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come “zone a” dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, le agevolazioni possono essere richieste ai sensi della sezione 3.13 del Quadro Temporaneo, che prevede un’intensità di aiuto non superiore al 15% dei costi ammissibili e un importo complessivo di aiuto fino ad un massimo di 10 milioni di euro per impresa in termini nominali.

Le agevolazioni previste da tale sezione possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento produttivi per programmi di sviluppo industriale e ambientale (di cui al Titolo II e IV del D.M. 9 dicembre 2014) che rivestono carattere di ecosostenibilità e la loro concessione deve intervenire entro il 31 dicembre 2022.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 dell’11 aprile 2022 online, sulla piattaforma di Invitalia.

Nella domanda deve essere fornita accurata descrizione della filiera di riferimento, esplicitando per ogni fase i principali soggetti coinvolti, le sinergie produttive e commerciali, dettagliando i maggiori clienti/fornitori direttamente interessati dalla/e impresa/e, con particolare riguardo alle PMI coinvolte e la quota dei relativi costi/ricavi.

In particolare:

  • per i programmi realizzati da più imprese, devono essere forniti utili elementi da cui evincere che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera, con particolare riguardo ai rapporti commerciali esistenti fra le società partecipanti e/o con attori esterni, con un focus di dettaglio sulle imprese di piccole e medie dimensioni;
  • per i programmi realizzati da una sola impresa, devono essere forniti utili elementi da cui evincere che il programma presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera, con un focus di dettaglio sulle imprese di piccole e medie dimensioni. Devono inoltre essere dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.

Infine, dal 26 aprile 2022 alle ore 12, aprirà il terzo sportello nell’ambito dei contratti di sviluppo: ci sarà il via alle domande per la misura “Bus elettrici”, che ha una dotazione di 300 milioni di euro assegnata dal Ministro delle Infrastrutture.

L’obiettivo è dare impulso alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus, per produrre veicoli elettrici e connessi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì
26/04/2022
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Sabato
30/04/2022
Mod.730A partire dal 30 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.Agenzia delle EntrateProcedura telematica
Lunedì
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Tratto da My Solution

Bientina lì, 22/04/2022

Studio Mattonai

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