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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AGEVOLAZIONI

Le novità del cd. decreto legge Ucraina

D.L. 21 marzo 2022, n. 21

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67 è stato pubblicato il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Di seguito, alcune disposizioni per le imprese:

  • Integrazione salariale – per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. 
  • Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi – l’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

Inoltre, fino al 4 marzo 2023 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale – presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

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AMMORTIZZATORI SOCIALI

I primi chiarimenti ministeriali sulle novità degli ammortizzatori sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 18 marzo 2022, n. 6

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 18 marzo 2022, n. 6 – ha fornito alcuni chiarimenti sugli interventi novativi apportati dal Decreto Sostegni-ter all’impianto normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e indicazioni tecniche ed operative relative ai primi quesiti sollevati medio tempore dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali datoriali.

L’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.

Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

Nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, oltre alle misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza.

L’intervento di integrazione salariale può essere concesso, ove ne sussistano i requisiti, per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria anche per le diverse causali ivi previste, di crisi e riorganizzazione, oltre che per il contratto di solidarietà.

In sede di consultazione sindacale devono essere definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.

I percorsi di formazione sono finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali.

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INPS: la nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto degli ammortizzatori sociali

INPS, Messaggio 23 marzo 2022, n. 1320

L’INPS – con Messaggio del 23 marzo 2022, n. 1320 – ha reso nota la proroga fino al 30 aprile della possibilità per i datori di lavoro di continuare ad utilizzare i modelli SR41 in luogo della nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), nonché dell’assegno ordinario connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig.

La scelta, tra il modello Uniemens-Cig e la vecchia modalità viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.

Le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che se si sceglie di continuare ad utilizzare il sistema “SR41” tale modalità dovrà continuare ad essere utilizzata fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig”:

  • i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato;
  • le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato”.

AMMORTIZZATORI SOCIALI, AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto cd. Sostegni ter

Legge 28 marzo 2022, n. 25

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 202, n. 73 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Da un punto di vista lavoristico, si segnala:

  • l’esonero dalla contribuzione previdenziale, per i mesi da aprile ad agosto 2022, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (art. 4, commi da 2-bis a 2-septies);
  • l’estensione dei settori (tra cui turismo, trasporti, filiera HO.RE.CA., attività ricreative, attività manifatturiere e dei servizi, dall’industria tessile alla produzione di pane, pasta e pasticceria, dall’organizzazione di convegni e fiere alla riparazione di elettrodomestici, mobili e articoli per la casa) che fino al 31 marzo 2022 possono accedere agli ammortizzatori sociali senza pagamento del contributo addizionale (art. 7);
  • la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 23-quater).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA TELEMATICA

La comunicazione obbligatoria in caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 23 febbraio 2022, n. 31

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2022, n. 31, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso in data 30 marzo 2022, vengono fornite le prime indicazioni quanto alle modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.

Dal 14 aprile, dunque, anche per questa categoria di lavoratori, rientranti nell’ambito delle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera 1 del D.P.R. n. 917/1986, sarà prevista una specifica comunicazione, cui adempiere entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le previsioni di cui all’articolo 27, comma 2-decies, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.

Al riguardo, il decreto ministeriale stabilisce che:

  • per lavoro intermediato da una piattaforma digitale si intende “la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione”;
  • in caso di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, resta valido il termine ordinario di invio della relativa comunicazione (il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto), mentre se si tratta di prestazione autonoma, anche occasionale, l’invio dovrà essere eseguito entro il ventesimo giorno del mese seguente.

DIRITTO DEL LAVORO

Approvati in CdM due provvedimenti su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE e sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare

Comunicato Stampa 31 marzo 2022

In data 31 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti in ambito lavoristico.

Nello specifico:

  1. approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea: il provvedimento disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Il testo prevede che il datore di lavoro comunichi, in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e a titolo gratuito, a ciascun lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, una serie dettagliata di informazioni;
  2. approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio: le norme sono finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Con riferimento a tale secondo provvedimento, si segnalano le principali novità:

  • entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
  • aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%;
  • aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente;
  • esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
  • i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le nuove misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n. 70 è stato pubblicato il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il provvedimento prevede la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  • per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Stesso obbligo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo.

Inoltre, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base), l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Le stesse certificazioni sono richieste per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Da ultimo, fino al 30 giugno 2022 le comunicazioni di smart working nel settore privato continueranno ad essere eseguite esclusivamente attraverso la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), utilizzando esclusivamente la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Non sono ammesse altre modalità per l’invio della comunicazione.

La proroga della modalità semplificata, dunque, consente ai dipendenti privati di ricorrere al lavoro da remoto, derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda.

Si ricorda che il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Tuttavia, ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento (economico e normativo) rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: le istruzioni operative sulla diminuzione dei contributi nella busta paga dei dipendenti

INPS, Circolare 22 marzo 2022, n. 43

L’INPS – con Circolare del 22 marzo 2022, n. 43 – ha ricordato che, ex lege n. 234/2021, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione in commento:

  • non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  • non è subordinata al possesso del DURC da parte del datore di lavoro;
  • non è soggetta alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Gestioni Artigiani e Commercianti: emissione avvisi bonari

INPS, Messaggio 30 marzo 2022, n. 1430

L’INPS – con Messaggio 30 marzo 2022, n. 1430 – ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza settembre e novembre 2020 nonché febbraio 2021 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Rapporti di lavoro autonomo occasionale: dal 28 marzo la nuova applicazione per la comunicazione obbligatoria

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 24 marzo 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 24 marzo 2022 – ha informato che in merito alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, ex art.13 D.L. n. 146/2021, a decorrere dal 28 marzo 2022, è disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Si ricorda al riguardo che l’art.13 del D.L. n. 146/2021, riformulando quanto previsto dall’art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dell’obbligo si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

Guerra in Ucraina: in GU la decontribuzione e la cassa integrazione per le aziende colpite dalla crisi

Il D.L. n. 21/2022 è intervenuto con una serie di misure per contrastare gli effetti economici del conflitto scoppiato in Ucraina.

Da un punto di vista lavoristico, l’art. 11, comma 1 prevede, per l’anno 2022, ulteriori settimane di ricorso a trattamenti di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica ed abbiano esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.

Nel dettaglio:

a) ai datori di lavoro appartenenti ai settori economici che accedono al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 (le domande sono ammesse nel limite delle risorse stanziate, pari a 150 milioni di euro: qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande);

b) ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, operanti in una delle attività economiche specificamente individuate (appartenenti ai settori turismo, ristorazione e attività ricreative) rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, i quali non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 (le domande sono ammesse nel limite delle risorse stanziate, pari a 77,5 milioni di euro: qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande).

Le attività economiche per le quali è possibile accedere alle prestazioni di cui alla suddetta lett. b) sono le seguenti:

  • Alloggio (codici Ateco 55.10; 55.20);
  • Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1; 79.11; 79.12; 79.90);
  • Stabilimenti termali (codice Ateco 96.04.20);
  • Ristorazione su treni e navi (codice Ateco 56.10.5);
  • Sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3);
  • Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco 93.29.9);
  • Musei (codici Ateco 91.02; 91.03);
  • Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice Ateco 52.22.09);
  • Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco 59.13.00);
  • Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco 59.14.00);
  • Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco 93.21).

Inoltre, l’art. 11, comma 2 prevede uno specifico esonero dal contributo addizionale stabilito a carico dei datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale, finalizzato a finanziare le prestazioni erogate.

Nel dettaglio, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro che operano nelle seguenti attività specificamente individuate (i quali sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022), sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale, ex artt. 5 e 29, comma 8 ed art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015:

SettoreCodice Ateco 2007
Siderurgia(CH 24.1) Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe.
Legno(AA 02.20) Legno grezzo.
(CC 16) Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio.
Ceramica(CG 23.31) Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti.
(CG 23.41) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali.
(CG 23.42) Articoli sanitari in ceramica.
(CG 23.43) Isolatori e pezzi isolanti in ceramica.
(CG 23.44) Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale.
(CG 23.49) Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive(CL 29.1) Fabbricazione di autoveicoli.
(CL 29.2) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
(CL 29.3) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori.
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)(CA 10.61.2) Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali).
(CA 10.62) Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais).
(CE 20.15) Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost).
(AA 01.11.1) Coltivazione di cereali (escluso il riso).

Infine, a mente dell’art. 12, D.L. n. 21/2022, i datori di lavoro privati che assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori:

  • licenziati per riduzione di personale da imprese in crisi nei sei mesi precedenti,

ovvero

  • impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette

spetterà per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad € 500 (€ 6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In caso di assunzione di lavoratori che godano della NASpI è comunque escluso il cumulo del beneficio in commento con quello previsto dall’art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatori sociali 2022 e riorganizzazione aziendale per processi di transizione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare n. 6/2022 – ha argomentato la nuova disciplina del trattamento di integrazione salariale straordinario connesso al raggiungimento di accordi sui piani di transizione occupazionale, posti in essere dalle aziende che occupano oltre 15 dipendenti.

A mente della legge n. 234/2021, con decorrenza 2022 è possibile, per i datori di lavoro che occupano almeno 16 dipendenti, concedere un ulteriore intervento integrativo salariale straordinario, della durata massima pari a 12 mesi, in favore delle imprese che hanno esaurito il plafond ordinario della durata di:

  • 24 mesi;
  • 36 mesi se è stato utilizzato nel primo biennio il contratto di solidarietà.

Propedeutico all’accordo è il procedimento di consultazione sindacale che prevede l’esame congiunto entro:

  • 10 giorni per le aziende dimensionate fino a 50 dipendenti;
  • 25 giorni per quelle che presentano un organico superiore.

Il periodo extra di integrazione salariale straordinaria deve essere concesso dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali entro 7 giorni dal raggiungimento dell’accordo e 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’impresa.

I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, e azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche.

L’impresa deve infatti presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione e allegarlo all’istanza di accesso alla CIGS.

In caso di riconversione degli impianti già esistenti, nel programma bisogna indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

Nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per:

  • l’aggiornamento tecnologico e digitale;
  • il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica;
  • le straordinarie misure di sicurezza.

Inoltre, in applicazione delle disposizioni ordinarie, si prevede che:

  • le programmate sospensioni dal lavoro dei dipendenti coinvolti devono essere motivatamente ricollegabili nell’entità e nei tempi al processo di riorganizzazione, e che le stesse devono rispettare il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma;
  • devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%, realizzabili oltre che con il rientro in azienda anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima azienda;
  • vanno specificati i percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze;
  • deve essere previsto per gli eventuali esuberi residui un dettagliato piano di gestione;
  • vanno esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

La nuova misura di integrazione salariale può essere riconosciuta, al fine di sostenere le transizioni occupazionali, all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

L’intervento straordinario di integrazione salariale può accodarsi senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, di prima concessione o di proroga.

Tuttavia, è possibile procedere anche qualora sia trascorso un certo lasso di tempo dalla conclusione delle azioni del programma con eventuale ripresa dell’attività, purché l’azienda non si trovi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.

Decorso il quinquennio mobile, il datore di lavoro rientra nella piena disponibilità delle causali e, potendo l’accordo di transizione stipularsi solo all’esito dell’intervento straordinario per le causali preesistenti, non è possibile procedere senza preventivamente aver fatto uso di tali tipi di intervento di CIGS.

In sede di consultazione sindacale debbono essere definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione, anche attraverso la partecipazione dei fondi interprofessionali, per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.

I percorsi di formazione individuati possono essere finanziati anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali, sono definite con gli enti di formazione, ovvero tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e gli altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.

Per la presentazione dell’istanza, è necessario utilizzare l’applicativo informatico di CIGS on line e compilare l’apposita scheda “Accordo di transizione occupazionale”, da allegare alla domanda insieme all’elenco nominativo del personale a rischio esubero, beneficiario della misura.

Al riguardo, il D.L. n. 4/2022 ribadisce l’applicabilità del meccanismo della condizionalità con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze.

Pertanto, anche i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai fondi bilaterali, fondi bilaterali alternativi, fondo di integrazione salariale (FIS) e fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano “partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali”.

La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative citate comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso secondo le modalità definite nell’emanando decreto MLPS.

INPS, CONTRIBUZIONE

Esonero contributivo dello 0,8% sull’IVS: i primi chiarimenti dell’INPS

L’INPS – con Circolare n. 43/2022 – ha fornito le indicazioni utili all’applicazione dell’esonero contributivo pari allo 0,8% in favore dei lavoratori subordinati, ex lege n. 234/2021.

Lo sgravio riguarda la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692 maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (restano, però, esclusi i rapporti di lavoro domestico).

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 2.692: il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di € 2.692, che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.

Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di € 224 (pari all’importo di € 2.692/12).

Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8%, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a € 2.692.

Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di € 2.692.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e devono valorizzare i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L024;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Con riferimento alla tredicesima mensilità:

  • nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “L025”, se erogata in unica soluzione o “L026” se si tratta di un rateo;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA di competenza del mese di marzo, devono compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento “AnnoRif” va inserito l’anno di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento “MeseRif” va inserito il mese di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento “CodiceRecupero” va inserito il codice “29”;
  • nell’elemento “Importo” deve essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì i seguenti codici recupero:

  • “30”, se corrisposta in unica soluzione;
  • “31” se corrisposta in ratei mensili.

Per il recupero dell’esonero relativo al mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente, sarà consentito valorizzare detto codice nella ListaPosPA esclusivamente nei flussi di denuncia di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio corrispondente.

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dal 1° al 31 maggio 2022, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
11/04/2022
FondiFondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Lunedì 11/04/2022FondiFondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello C/01 BNL
Lunedì
11/04/2022
FondiFondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Lunedì
11/04/2022
INPSVersamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedenteDatori di lavoro domesticoInps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Martedì
19/04/2022
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Martedì
19/04/2022
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Martedì
19/04/2022
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Martedì
19/04/2022
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Martedì
19/04/2022
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Martedì
19/04/2022
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedì
19/04/2022
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedì
19/04/2022
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedì
19/04/2022
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Martedì
19/04/2022
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
20/04/2022
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Mercoledì
20/04/2022
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Mercoledì
20/04/2022
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Martedì
26/04/2022
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Sabato
30/04/2022
Mod.730A partire dal 30 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.Agenzia delle EntrateProcedura telematica
Lunedì
02/05/2022
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì
02/05/2022
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
02/05/2022
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Lunedì
02/05/2022
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 06/04/2022

Studio Mattonai

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