Premessa
Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha specificato che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
Comunicazione preventiva obbligatoria
La informiamo che un emendamento in sede di conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
NOVITÀ. Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, a decorrere dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente (art. 15, co. 3, D.Lgsn n. 81/2015) |
Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire mediante uno dei seguenti canali:
- online dal sito servizi.lavoro.gov.it
- posta elettronica;
- sms;
- app;
- fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
ATTENZIONE. La nuova disposizione prevede che in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva. |
In tale ipotesi non si applicherà la procedura di diffida, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.
NOVITÀ. Inoltre, si stabilisce che l’Ispettorato del lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. |
Contribuzione previdenziale
Le ricordiamo che i lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps soltanto qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno eccedano i 5.000 euro lordi annui, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti.
Punti di attenzione sulla contribuzione previdenziale |
I prestatori che superano il limite dei 5.000 euro lordi annui sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS. |
L’obbligo di iscrizione sussiste anche al primo incarico che comporti il superamento della soglia dei 5.000 lordi netti. |
Una volta effettuata l’iscrizione alla Gestione Separata, questa resterà valida per sempre. |
Gli importi inferiori a 5.000 euro lordi percepiti nell’anno a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale sono esclusi dalla contribuzione previdenziale. |
Il limite dei 5.000 euro lordi è da intendersi cumulativo rispetto ai compensi percepiti da più committenti. |
I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare la contribuzione dovuta. |
La contribuzione previdenziale è dovuta esclusivamente sulla parte eccedente l’importo dei 5.000 euro lordi. |
RICORDA. L’onere contributivo è posto per: 2/3 a carico del committente;1/3 a carico del prestatore di lavoro. |
Annualmente l’INPS comunica le aliquote contributive da applicare al reddito percepito nell’anno.
Per l’anno 2021, la Circolare INPS del 5 febbraio 2021, n. 12 ha stabilito le seguenti aliquote:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
I versamenti della contribuzione alla Gestione Separata sono a cura del committente interessato e avvengono tramite il modello F24. La contribuzione, qualora dovuta, dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo al periodo di corresponsione del compenso. Inoltre, il committente dovrà inviare all’Inps – sempre nel caso in cui sia dovuta la contribuzione – il flusso mensile UniEmens entro il termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Documentazione
Le ricordiamo altresì che il soggetto il quale svolge l’attività di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta “non fiscale” al proprio datore di lavoro. La ricevuta è soggetta ad imposta di bollo (di 2,00 euro) se la prestazione supera i 77,47 euro.
APPROFONDIMENTO. Inoltre, come Le specificheremo in seguito, il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta, di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita Iva) e le associazioni. |
La ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore. Questa deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo pattuito con il committente. La ricevuta ha la funzione di attestare l’avvenuto pagamento del compenso.
Cosa indicare sulla ricevuta? |
Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore. |
Dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro. |
Luogo e data di emissione. |
Numero progressivo della ricevuta. |
Descrizione dell’attività svolta e dei giorni per i quali è stata prestata. |
Corrispettivo lordo. |
Ritenuta d’acconto applicata. |
Regime fiscale
I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.
L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al prestatore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.
ATTENZIONE. Il compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 20% e deve essere trattenuta dal committente e versata, a mezzo modello F24, entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento. |
Inoltre, il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica (cd. “CU”) nella quale dovrà riportare:
- i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali;
- le trattenute fiscali effettuate;
- la contribuzione eventualmente dovuta e versata.
La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al lavoratore nei termini previsti per legge (di norma entro il 16 marzo di ogni anno se necessario alla redazione dell’annuale dichiarazione dei redditi precompilata; diversamente il termine è quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – Modello 770).
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 14/01/2022
Studio Mattonai