AMMORTIZZATORI SOCIALI, SICUREZZA SUL LAVORO
Approvato in CdM il decreto fiscale con il rifinanziamento della c.d. Cassa Covid-19
Comunicato Stampa 15 ottobre 2021
In data 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 41 ha approvato il decreto legge recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il c.d. decreto fiscale prevede, tra le altre cose:
- la modifica alle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: si passa, infatti, al 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione;
- nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;
- il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021;
- il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia;
- la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni di astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti;
- il rifinanziamento della Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza Covid-19;
- lo stanziamento, per il 2021, di 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.
APPALTI
Appalti e subappalti: l’intervento dell’INL
INL, Nota 6 ottobre 2021, prot. n. 1507
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 6 ottobre 2021, prot. n. 1507 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modifica alla disciplina del subappalto, ex art. 49 D.L. n. 77/2021.
Al riguardo, viene precisato che negli appalti pubblici ai dipendenti dalle imprese subappaltatrici devono essere riconosciuti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato.
L’eventuale inosservanza di tale norma potrà essere oggetto di “disposizione” da parte degli ispettori del lavoro.
In tal senso, qualora vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal Ccnl applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione, ex art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, teso a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido, ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.
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ASSUNZIONI AGEVOLATE
INPS: le istruzioni operative per l’esonero contributivo under 36 anni per le assunzioni del 2021
INPS, Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389
L’INPS – con Messaggio del 7 ottobre 2021, n. 3389 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo ex art. art. 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero in commento per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).
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EMERGENZA CORONAVIRUS
Verifica Green pass e linee guida nella PA: le FAQ del Governo
D.P.C.M. 12 ottobre 2021; D.P.C.M. 12 ottobre 2021, linee guida PA; Governo, FAQ 12 ottobre 2021
A decorrere dal 15 ottobre 2021, il possesso del Green pass è divenuto obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro. Questo è quanto statuito dalle disposizioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 12 ottobre 2021, vengono introdotte nuove modalità di verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19, applicabili nel settore sia pubblico che privato.
Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un ulteriore D.P.C.M. 12 ottobre 2021 recante “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”.
Il controllo del Green pass è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) le cui modalità andavano definite entro il 15 di ottobre.
La verifica è affidata all’app “VerificaC19” e avverrà tramite smartphone o integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.
Si ricorda che, ai fini del rispetto della normativa privacy, non è possibile chiedere ai dipendenti di inviare il Green pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.
Sull’obbligo del Green Pass in ambito lavorativo il 12 ottobre 2021 sono state pubblicate sul sito del Governo le risposte alle domande più frequent (FAQ) relative a:
- DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo;
- linee guida adottate relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 ottobre 2021.
Inoltre, con esclusivo riferimento al Pubblico Impiego, si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2021, n. 244 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 settembre 2021, recante “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”.
Al riguardo, con decorrenza 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA. è quella svolta in presenza.
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IMPOSIZIONE FISCALE
Al via le domande di rimborso delle spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19
Agenzia delle Entrate, Comunicato 4 ottobre 2021
L’Agenzia delle Entrate – con comunicato stampa del 4 ottobre 2021 – ha fornito alcuni chiarimenti riguardante il cd. “bonus sanificazione”, precisando che dal 4 ottobre (e fino al 4 novembre 2021) è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis”.
Com’è noto, l’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 15 luglio 2021, n. 191910/2021 – ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Possono usufruire del credito d’imposta gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200.000.000 per l’anno 2021.
Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito istituzionale.
Nello specifico, la comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sia con il servizio web presente nell’area riservata del sito delle Entrate, sia con i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.
Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia delle Entrate determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
I comunicati del Ministero dello Sviluppo Economico su Bonus Terme e Fondo Impresa Donne
Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicati 1 ottobre 2021
In data 1° ottobre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato due comunicati, relativi a due diversi interventi.
Nello specifico:
- a decorrere dalle ore 12 del 28 ottobre 2021 sarà online la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme: al contempo, i cittadini potranno richiedere il contributo prenotando i servizi termali a decorrere dall’8 novembre 2021. Il Bonus Terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di € 200, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare, per l’acquisto di servizi termali. Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari ad € 53.000.000.
- Dopo l’avvio della piattaforma, sarà possibile consultare l’elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del MiSE e di Invitalia;
- è stato firmato (insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia) il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità femminile. L’obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il Fondo Impresa Donna è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all’imprenditoria femminile.
INAIL/INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Accesso ai servizi tramite SPID, CNS e CIE e Durc Online: i provvedimenti di INPS ed INAIL
INAIL, Circolare 1 ottobre 2021, n. 27; INPS, Messaggio 1 ottobre 2021, n. 3305
A decorrere dal 1° ottobre 2021 sono cambiate le modalità di accesso ad alcuni servizi on line di INPS ed INAIL.
Al riguardo, i suddetti Istituti hanno fornito le relative istruzioni con due distinti provvedimenti.
L’INAIL – con Circolare del 1 ottobre 2021, n. 27 – ha chiarito che a decorrere dal 1° ottobre 2021 i soggetti abilitati e i loro sub-delegati, per accedere al servizio Durc Online, devono essere in possesso di credenziali Spid, Cns o Cie.
Al riguardo, gli utenti abilitati devono selezionare sul portale la voce “Accedi ai servizi online” e autenticarsi con Spid, Cns o Cie.
Eseguita l’autenticazione, il sistema riconosce l’utente e consente l’accesso ai servizi a cui è abilitato.
Inoltre, dal 1° ottobre 2021 la creazione delle nuove Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avviene più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.
Il personale dell’Inail abilitato, per effettuare le attività appena descritte, deve accedere alla Intranet e selezionare la voce Accedi ai Servizi Online per raggiungere l’apposita funzionalità Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA.
Nulla cambia per le funzioni di abilitazione e di subentro dei soggetti al ruolo di Stazione appaltante/Amministrazione procedente che continuano a essere operative all’interno del Cruscotto di abilitazione ai servizi online.
L’INPS – con Messaggio del 1° ottobre 2021, n. 3305 – ha ribadito che a decorrere dal 1° ottobre 2021, ai servizi online dell’INPS si potrà accedere solo con SPID, CIE o CNS, ad eccezione delle imprese e dei professionisti che potranno ancora utilizzare il PIN INPS in via temporanea ed eccezionale.
Al riguardo, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia, con gli effetti di cui alla Circolare n. 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.
Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega.
La delega risulta immediatamente attiva.
La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
La gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle cd. Indennità Covid-19
INPS, Messaggio 18 ottobre 2021, n. 3530
L’INPS – con Messaggio 18 ottobre 2021, n. 3530 – ha reso note le modalità per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle cd. Indennità Covid-19.
Com’è noto, il decreto Sostegni bis ha previsto la concessione di un’indennità pari ad € 1.600 in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Ora l’INPS – a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande – ha reso note le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Quanto alla variazione dello stato di una domanda, l’Istituto ha precisato che è possibile soltanto tramite la funzione di “Variazione” nell’ambito della procedura “DSWEB”, che consente di modificare lo stato:
da “D” (definita) in “L” (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
da “A” (accolta) in “R” (respinta) – è necessario inserire un codice di reiezione valido;
da “R” (respinta) in “A” (accolta) – è necessario cancellare il codice di reiezione.
Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario altresì verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.
APPROFONDIMENTI
APPALTI
Subappalto senza CCNL dell’appaltatore: la Nota dell’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 1507/2021 – ha richiamato l’attenzione degli ispettorati territoriali sulle novità introdotte dall’art. 49, D.L. n. 77/2021, nella parte in cui, modificando l’art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, collega la garanzia economica dei dipendenti del subappaltatore, nei termini sopra richiamati, “qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
Al riguardo, il nuovo disposto normativo recita “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale“.
Tale novità deve essere integrata con l’art. 30 del codice degli appalti, nella parte in cui viene precisato che per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni deve essere garantito al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona e quelli il cui ambito di applicazione sia «strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione».
Pertanto, anche se la scelta del CCNL da adottare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, tale libertà deve risultare coerente con l’oggetto dell’appalto.
Al riguardo, l’INL ha precisato che qualora vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal CCNL applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione, ex art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, inteso a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido, ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Pubblicate dall’INPS le istruzioni per l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani nel 2021
L’INPS – con Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 – ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo per gli under 36 anni, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Com’è noto, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad € 500 (€ 6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Tali disposizioni non si applicano ai casi di prosecuzione del contratto di apprendistato.
L’esonero, inoltre, è riconosciuto fino a 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio, demandando ad un successivo Messaggio gli aspetti prettamente operativi.
Stante il fatto che la Commissione Europea – con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021 – ha autorizzato la concessione dell’esonero in questione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework), l’INPS – con il Messaggio n. 3389/2021 – ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al 2021.
Al riguardo, viene ribadito che fino al 31 dicembre 2021, vengono riconosciuti come compatibili con le norme comunitarie gli Aiuti di Stato che:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa (valutata anche come “impresa unica”, secondo i canoni previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013), al lordo di qualsiasi imposta od altro onere, o non superiore a 270.000 euro nei settori della pesca e dell’acquacoltura o 225.00 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi ad imprese che non fossero già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (l’identificazione di tali imprese deve avvenire nel rispetto della previsione contenuta al punto 18 dell’art. 2 del Regolamento n. 651/2014);
- siano concessi a micro imprese (con un organico fino a 9 unità e con un fatturato o bilancio uguale o inferiore a 2 milioni di euro) o piccole imprese (aziende con meno di 50 dipendenti e con un fatturato o bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che, pur in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
Pertanto, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, spiegando ai datori di lavoro come procedere alla restituzione delle agevolazioni contributive eventualmente già godute, ma non cumulabili con lo sgravio contributivo per le assunzioni di under 36.
Al riguardo, sono state fornite precise indicazioni sulle modalità di restituzione esclusivamente qualora il datore di lavoro abbia fruito del predetto esonero parziale oppure della decontribuzione Sud (cfr. art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020), puntualizzando peraltro l’incumulabilità anche con altri incentivi.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, l’INPS ha chiarito che il datore di lavoro dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.
Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della cd. decontribuzione Sud, l’INPS ha specificato che i datori di lavoro devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di decontribuzione Sud già fruite.
Il recupero degli arretrati con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Dal 15 ottobre 2021, nuove modalità di verifica dei Green pass: le FAQ governative
In data 12 ottobre 2021, il Governo ha pubblicato una serie di FAQ inerenti l’imminenza delle nuove disposizioni per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Di seguito, quelle più rilevanti.
Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il D.P.C.M. 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Sulla medesima tematica, il Ministero dell’Interno – con Circolare dell’11 ottobre 2021, prot. n. 1530 – ha precisato che per scongiurare il blocco dei trasporti, le imprese portuali potrebbero, se gli assenti sono troppo numerosi per proseguire l’attività lavorativa, pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati.
Nello specifico, il documento di prassi ministeriale prevede che “(…) in considerazione delle gravi ripercussioni economiche che potrebbero derivare dalla paventata situazione anche a carico delle stesse imprese operanti nel settore, si è raccomandato, altresì, di sollecitare le stesse imprese acché valutino di mettere a disposizione de personale sprovvisto di Green Pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Oggi 20/10/2021 | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
Oggi 20/10/2021 | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
Oggi 20/10/2021 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 25/10/2021 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Lunedì 25/10/2021 | Mod.730 | Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo | Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2021 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitato | Presentazione |
Martedì 02/11/2021 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
Martedì 02/11/2021 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Martedì 02/11/2021 | INPS | Denuncia trimestrale lavoro agricolo | Aziende agricole | Modello DMAG-Unico telematica |
Martedì 02/11/2021 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Martedì 02/11/2021 | Mod.770 | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2021 | Sostituto d’imposta | Trasmissione telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 20/10/2021
Studio Mattonai