AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere
INPS, Circolare 10 settembre 2021, n. 133
L’INPS – con Circolare 10 settembre 2021, n. 133 – ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.
Possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente le cooperative sociali, ex lege n. 381/1991 .
Nello specifico, sono definite cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 350 mensili (pari ad € 11,29 al giorno).
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “Do.VI”, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo” una domanda di ammissione all’incentivo, indicando le seguenti informazioni:
- la lavoratrice nei cui confronti, nell’anno 2021, è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Pubblicato dall’INPS il modulo di richiesta dell’esonero contributivo nel contratto di rioccupazione
INPS, Messaggio 9 settembre 2021, n. 3050
L’INPS – con Messaggio del 9 settembre 2021, n. 3050 – ha fornito le indicazioni operative utili al rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione, ex art. 41, commi da 5 a 9, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.
A decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente nel sito istituzionale (www.inps.it), sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
- verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Vedi l’Approfondimento
CONTRATTI A TERMINE
I chiarimenti dell’INL sulla stipula dei contratti a termine in deroga rispetto al D.L. n. 87/2018
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 14 settembre 2021, n. 1363
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 14 settembre 2021, prot. n. 1363 – ha fornito alcune indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ex art. 41 bis, D.L. n. 73/2021.
Al riguardo, ai contratti collettivi è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi: al contempo, tali esigenze dovranno essere specifiche [dovranno, cioè, essere individuate ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale].
Tali nuove indicazioni riguardano anche gli istituti del rinnovo e della proroga: pertanto, con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.
La possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, è ammessa solo fino al 30 settembre 2022. Tale termine va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Non ci sono invece limitazioni temporali specificamente riferite alla proroga o al rinnovo di contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori
Bozza D.L. Green Pass 16 settembre 2021
Il 16 settembre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. A partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 viene quindi previsto l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti per l’accesso ai luoghi di lavoro.
In particolare:
OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO | |
Lavoro pubblico | |
A chi si applica | Il decreto dispone, attraverso l’inserimento dell’art. 9-quinquies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale (Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia), sarà tenuto a possedere nonché ad esibire, su richiesta, il Green Pass ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa. Tale regola si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (stagisti) o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni. La regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute. |
Controlli | I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre dovranno: definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. |
Sanzioni | Il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari, per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro; |
Lavoro privato | |
A chi si applica | Il nuovo art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, dipendente o autonomo, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass. Tale regola si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni. Come per il settore pubblico, la regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute. |
Controlli | I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre dovranno: definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. |
Sanzioni | I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della medesima certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni. |
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, come definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti che sono stati esentati dalla vaccinazione.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
I nuovi chiarimenti ANPAL sul Fondo Nuove Competenze
ANPAL, Nota 8 settembre 2021
L’ANPAL – con Nota dell’8 settembre 2021, approvata con decreto 7 settembre 2021, n. 48 – ha fornito ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze.
Andando nello specifico, vengono chiariti:
- i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze presentati tramite avvisi a valere sui Fondi (cioè, sul conto di sistema del Fondo paritetico interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) – al riguardo, viene precisato che il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole), sia a quelle che prevedono l’adesione ai Fondi già all’interno del progetto formativo, sia a quelle che la prevedono successivamente all’approvazione del progetto, ma comunque prima dell’avvio dell’azione formativa;
- i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo – in tal senso, viene affermato che per definire il computo dei suddetti termini è necessario far riferimento agli atti con cui ANPAL si è espressa rispetto alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale rispetto a questi atti.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
I chiarimenti INAIL sulla sanzione per omessa o ritardata denuncia di infortunio
INAIL, Circolare 9 settembre 2021, n. 24
L’INAIL – con Circolare del 9 settembre 2021, n. 24 – ha riepilogato la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, ex art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, fornendo chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.
Com’è noto, il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.
I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite PEC alla sede Inail competente, o se sprovvisti di PEC, per posta.
Vedi l’Approfondimento
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà
Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dirett. 3 settembre 2021
Il Ministero dello Sviluppo Economico – con D.Dirett. 3 settembre 2021 – ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà, ex art. 37, D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014;
- presentano prospettive di ripresa dell’attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva, ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/ 2001, e s.m.i.;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo asset, che illustri:
- le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
- le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
- le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
- le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, definito in conformità con il punto 27, lett. a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni.
L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:
- al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.
L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, attraverso apposita procedura informatica, accessibile dal sito di Invitalia.
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.
Per l’accesso alla piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
INPS, CONTRIBUZIONE
Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per le aziende produttrici di vino e birra
INPS, Circolare 8 settembre 2021, n. 131
L’INPS – con Circolare dell’8 settembre 2021, n. 131 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero contributivo delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché delle aziende produttrici di vino e birra, ex artt. 16 e 16-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
L’Istituto ha precisato che:
- l’esonero è riconosciuto sia per la contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia per la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- per i datori di lavoro, l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 (al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote); mentre, per i lavoratori autonomi agricoli, l’esonero è riconosciuto per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Contratto di rioccupazione: dal 15 settembre, al via gli sgravi contributivi
L’INPS – con Messaggio n. 3050/2021 – ha reso note le indicazioni per l’effettiva fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione, ex art. 41, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
A partire dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, che i datori di lavoro dovranno utilizzare per inoltrare la richiesta del beneficio in trattazione.
Com’è noto, il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.
L’assunzione con il contratto di rioccupazione, che deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.
Possono fruire dell’incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario,
Relativamente alla domanda di fruizione dello sgravio, l’Istituto ha precisato che – tramite il modulo di istanza “RIOC” – il datore di lavoro fornisce le seguenti informazioni:
- dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Per i rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.
L’INPS – ricevuta la domanda – provvede a:
- verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informare, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione;
- registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
I datori di lavoro autorizzati, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, riportando nell’elemento:
- “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
- “CodiceCausale” il valore “RIOC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”;
- “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
- “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, per il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (mesi di luglio, agosto e settembre 2021), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.
Lo sgravio contributivo in commento può essere revocato (con il conseguente recupero del beneficio già fruito) in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del semestre di inserimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei 6 mesi successivi alla suddetta assunzione.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica in caso di infortunio sul lavoro
L’INAIL – con Circolare n. 24/2021 – ha reso note alcune informazioni riguardanti la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi sia superiore che inferiore a tre giorni. In particolare, l’Istituto si sofferma sulla sanzione amministrativa dovuta per omessa o tardata denuncia di infortuni.
Com’è noto, il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con modalità telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, riportando anche i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.
Nella denuncia devono essere indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo, slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.
Con riferimento al procedimento sanzionatorio, la Circolare INAIL ricorda che la misura della sanzione è compresa tra € 1.290,00 ed € 7.745,00.
Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi ad € 1.290,00: peraltro è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La terza parte del massimo (€ 7.745,00) pari ad € 2.581,67 non si applica, essendo meno favorevole del doppio del mimino (€ 1.290,00) pari ad € 2.580,00.
Infine, il provvedimento INAIL ricorda alcuni aspetti inerenti la comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi.
In tal senso, al datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi è applicata la sanzione amministrativa da € 1.290,00 ad € 7.745,00.
In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
- la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio;
- la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
- la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
INPS, CONTRIBUZIONE
Esonero contributivo filiera Agroalimentare: i chiarimenti dell’INPS
L’INPS – con Circolare n. 131/2021 – ha fornito alcune indicazioni sull’esonero contributivo generalizzato ex artt. 16 e 16-bis, D.L. n. 137/2020 (modificato dall’art. 19, D.L. n. 41/2021) destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e relativo al periodo novembre 2020-gennaio 2021.
Tale beneficio, infatti, è fruibile per la contribuzione relativa al personale occupato e per la contribuzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, mentre l’esonero di cui al D.L. n. 34/2020 resta limitato esclusivamente ai datori di lavoro e ad alcune filiere.
L’esonero in specie è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.
Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo al Fondo di solidarietà;
- il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali.
L’esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’apposito messaggio.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione, a mezzo PEC, dell’importo autorizzato in via definitiva.
Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.
Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme che saranno richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021.
Invece, per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente, risultano differiti i termini di versamento con scadenza:
- 16 dicembre 2020,
- 16 gennaio 2021,
- 16 febbraio 2021.
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”, previa comunicazione dell’accoglimento della istanza e dell’importo autorizzato anche a seguito della sua riduzione proporzionale per insufficienza delle risorse.
Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno:
- all’interno di “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L548”;
- nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata entro la denuncia del mese di competenza ottobre 2021.
Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica avranno cura di compilare la ListaPosPA, valorizzando secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della gestione pensionistica.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato, nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021, l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021:
- nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno di riferimento;
- nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;
- nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “13” avente il significato di “Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Oggi 20/09/2021 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 27/09/2021 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Giovedì 30/09/2021 | Mod.730 | I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 | Sostituti d’imposta | Presentazione |
Giovedì 30/09/2021 | INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Giovedì 30/09/2021 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Giovedì 30/09/2021 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 20/09/2021
Studio Mattonai