L’articolo 16 Decreto Sostegni bis riscrive alcuni punti dell’articolo 56 del DL numero 18 del 2020 con riferimento alla proroga sulla Moratoria finanziamenti.
Le imprese potranno arrivare a chiedere la sospensione fino a 31/12/2021, attraverso una semplice comunicazione inviata anche per email alla banca.
Tenendo conto delle disposizioni dell’Autorità Bancaria Europea, nei casi in cui è applicabile la proroga riguarda solo la quota capitale, ovvero solo la parte della rata finalizzata a restituire il capitale ricevuto.
Il richiedente infatti non dovrà formulare nessuna nuova richiesta formale, risultando sufficiente una semplice comunicazione all’Istituto di credito.
La comunicazione dovrà essere inviata entro la scadenza del 15 giugno 2021.
L’ultima versione del Decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, amplia la platea della tipologia dei prestiti che possono essere oggetto di moratoria elencandoli nel modo seguente:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, al 17 marzo, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;
- per i prestiti non rateali che hanno scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 vengono prorogati i contratti, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle stesse condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing resta sospeso fino al 31 dicembre 2021 ma solo per la quota capitale per le rate dei prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021.
Bientina lì, 31/05/2021
Studio Mattonai