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Certificazione unica (CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2021, n. 13088, è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all’anno 2020.

La Certificazione Unica 2021 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000, all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

ATTENZIONE: A partire dal 2021, e quindi per il periodo d’imposta 2020, è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid. Resta al 1° novembre 2021 (il 31 ottobre 2020 cade di domenica) il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
ATTENZIONE: È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità del modello

Le novità nel modello 2021 riguardano:

  • Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF: il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo rapportato al periodo di lavoro e per le prestazioni dal 1° luglio 2020. Nei punti 13 e 14 devono essere indicati i giorni per cui spettano le detrazioni ripartiti tra I e II semestre 2020, distinguendo quindi le erogazioni del bonus IRPEF ex D.L. n. 66/2014 dalle erogazioni del Trattamento integrativo che dal 1° luglio 2020 ha sostituito il precedente;
  • Clausola di salvaguardia: il cosiddetto “Decreto Rilancio” D.L. n. 34/2020, all’art. 128, ha previsto che, nel caso in cui il bonus IPREF o il trattamento integrativo non trovi applicazione per incapienza derivante dagli ammortizzatori sociali Covid, intervenga una “clausola di salvaguardia” che permette comunque l’attribuzione di tali importi;
  • Premio Covid per marzo 2020: il “Decreto Cura Italia” D.L. n. 18/2020 all’art. 63 ha previsto un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno proseguito l’attività di lavoro subordinato e il cui reddito da lavoro dipendente nel 2019 sia stato inferiore o uguale a 40.000 euro. L’importo del premio dovrà essere indicato nel punto 476;
  • Erogazioni in natura: il “Decreto Agosto” D.L. n. 104/2020 all’art. 112 ha stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito passa da 258,23 euro a 516,46. Le somme sono indicate nel punto 476.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi).

Si ricorda anche che entro il 31 marzo 2021 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 12/02/2021

Studio Mattonai

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