A partire dal 1° ottobre di quest’anno i contribuenti che emettono fatture elettroniche possono utilizzare i nuovi tracciati record della fattura elettronica, utilizzando le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.
Lo scorso 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, una nuova guida per la fatturazione elettronica. Puoi scaricare la nuova guida al seguente LINK:
CONSULTA LA NUOVA GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Segnaliamo un’importante indicazione contenuta nella Guida per quanto riguarda le fatture differite, in quanto tale precisazione potrebbe avere un impatto notevole sull’organizzazione amministrativa delle aziende, se non sarà rivista.
La Guida infatti riporta che “Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta”.
In realtà, la stessa risposta all’istanza di interpello n. 389/2019 permetteva anche di emettere la fattura differita con una data compresa tra quella dell’ultima operazione, ed il 15 del mese successivo (cioè la data “naturale” della fattura differita, ossia quella di “emissione del documento”), purché la stessa fattura fosse inviata contestualmente a SDI, e la possibilità di “retrodatare” la fattura, indicando l’ultimo giorno del mese in cui erano avvenute le cessioni, era una “conquista” in termini di semplificazioni rispetto al passato.
Volendo riepilogare il problema che sta alla base, si prenda l’esempio di una impresa che emette nel mese di settembre dei DDT per i quali deve emettere successivamente fattura differita. Tale fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo e le modalità di emissione sono sempre variate a seconda della struttura dell’azienda e del software contabile adoperato.
- Vi è chi emette materialmente la fattura l’ultimo giorno del mesedatando la fattura lo stesso giorno;
- Vi è chi la emette materialmente nei primi giorni del mese successivo e grazie alla risposta 389/2019 la “retrodata” all’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione (per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo);
- Vi è chi emette la fattura nei 15 giorni del mese successivo, la data nel giorno di redazione ed emissione del documento, ma fa confluire l’operazione (e l’eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, mentre la risposta ad interpello n. 389/2019 permetteva tutte tre le possibilità, la guida appena pubblicata sembra NON consentire la terza, cioè l’emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Qualora la cosa dovesse essere confermata, molte aziende dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie procedure contabili.
Lo Studio Mattonai è a disposizione per richieste di chiarimento e di supporto.