Come funziona lo smart working?
Fino al 31/01/2021 lo smart working o lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro in modalità “semplificata”, lo studio invierà al Ministero del lavoro l’accordo individuale sottoscritto tra lavoratore e datore di lavoro.
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La prestazione di lavoro può essere svolta anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente ove non siano forniti dal datore di lavoro.
Cassa integrazione guadagni – cosa prevede il decreto ristori bis?
E’ previsto un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali COVID-19 pari a 6 settimane collocato tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021. L’azienda che presenterà istanza di accesso agli ammortizzatori sociali a partire dal 16 novembre, pur avendo ancora la possibilità di utilizzare le 18 settimane previste dal Decreto Agosto, andrà ad erodere, se autorizzato, il pacchetto delle sei settimane ulteriori.
Sussiste l’obbligo di versare un contributo addizionale che resta confermato con le stesse modalità (raffronto tra il fatturato aziendale del 1° semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019):
- 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%
- 18% senza alcuna riduzione di fatturato.
- 0% per riduzioni di fatturato superiori al 20%, avvio di attività nel 2019 o attività sospese o chiuse a seguito del provvedimento di cui al D.P.C.M. Del 24 ottobre 2020.
Anche le aziende che non hanno mai richiesto l’ammortizzatore sociale previsto dal decreto agosto, possono ricorrere alle 6 settimane previste dal D.L. n. 137 (Decreto Ristori), a partire dal 16 novembre.
I trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori (6 settimane) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero 9 novembre 2020.
Esonero contributivo alternativo alla cig – che cos’è e come lo richiedo?
E’ stato introdotto dal Decreto Agosto per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. L’ammontare dell’esonero, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e per un periodo massimo di 4 mesi, è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi Inail.
Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero contributivo non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale (in sintesi non è possibile usufruire di CIG ed esonero contemporaneamente).
Sarà possibile accedere all’esonero per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purchè la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio.
Il Decreto Ristori riconosce un ulteriore esonero per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31/01/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
E’ prevista una sorta di “ripensamento”: chi ha chiesto l’esonero di cui al Decreto Agosto e non ne ha fruito interamente, può rinunciare alla parte residua e chiedere le integrazioni salariali previsti dal Decreto Ristori.
Per poter usufruire dell’esonero è necessario inoltrare istanza all’Inps, il quale, una volta effettuati i dovuti controlli, attribuirà all’azienda un codice di autorizzazione “2Q”.
Blocco dei licenziamenti – fino a quando?
Viene esteso fino al 31/01/2021 il divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo, tranne che nelle seguenti ipotesi:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- fallimento.
Sono previsti esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato?
Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che, dal 16/08/2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, viene riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi Inail, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
E’ possibile fruirne anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 671,67 su base mensile.
Esonero contributivo nel settore turismo – di cosa si tratta?
Dal 16 agosto al 31 dicembre 2020 è previsto un esonero fino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato effettuate nel settore turismo.
Nel caso in cui i predetti contratti vengano convertiti in contratti a tempo indeterminato (entro il 31/12/2020), sarà possibile usufruire dello sgravio parziale per un ulteriore periodo di 6 mesi.
I codici ATECO delle aziende interessate saranno individuati da apposita circolare Inps.
Cosa è cambiato per i contratti a termine?
Il Decreto Agosto ha previsto, fino al 31/12/2020, la possibilità di rinnovare e prorogare i contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali. Nei casi in cui il rapporto di lavoro sia già stato oggetto di 4 proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata, semprechè sia rispettata la durata massima di 24 mesi.
Si tratta di una deroga temporanea: ciò significa che, se il rapporto dovesse essere ulteriormente prorogato nel rispetto del numero massimo delle proroghe e della durata complessiva di 24 mesi, sarà possibile inserendo la causale, così come prevista dall’art. 19 del D. Lgs n. 81/2015.
In cosa consiste il congedo straordinario per quarantena?
Nelle cd. zone rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per tali periodi di congedo fruiti, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ex D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
E’ necessario che il dipendente inoltri istanza all’Inps, utilizzando il proprio PIN, SPID oppure rivolgendosi ad un patronato.
Cosa succede se insorge la malattia durante la cassa integrazione?
Qualora durante la sospensione dal lavoro per cassa integrazione insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione lavorativa per cassa integrazione, si hanno due ipotesi:
- se la totalità del personale in forza dell’ufficio o reparto cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia fruirà della CIG.
- Se invece la sospensione dal lavoro non riguarda la totalità del personale dell’ufficio o reparto, il lavoratore beneficerà dell’indennità di malattia.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa (lavoratori ad orario ridotto), prevale l’indennità di malattia.
Bonus baby-sitting: come funziona?
Nelle zone rosse, dove sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione Separata, ovvero iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 1000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica. La fruizione del bonus in specie è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale bonus – erogato attraverso il cd. Libretto Famiglia – non è riconosciuto se la prestazione viene svolta da un familiare, mentre è riconosciuto anche nei confronti di genitori affidatari.