Il bonus pubblicità è un “Credito di Imposta” per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari fatti nel 2020 su:
- stampa quotidiana e periodica cartacea e online;
- emittenti televisive locali;
- emittenti radiofoniche locali.
Non rientrano nell’agevolazione del bonus pubblicità, a titolo esemplificativo:
- la realizzazione grafica pubblicitaria;
- la pubblicità sui social media (Facebook, Istagram, Youtube, Twitter, ecc);
- Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
- Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;
- Siti Web non registrati come testata giornalistica.
Quanto spetta di credito di imposta per il bonus pubblicità?
Il credito di imposta previsto dal bonus pubblicità è pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”).
Tuttavia i fondi a disposizione sono limitati: 40 milioni di euro per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 20 milioni di euro per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per questa ragione il calcolo dell’agenzia entrate si baserà sull’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in rapporto a quanto il Governo ha stanziato per l’erogazione di questa agevolazione.
Solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti a livello nazionale risulti inferiore ai suddetti importi stanziati, il credito d’imposta potrà essere del 50%, altrimenti sarà di una percentuale proporzionalmente inferiore.
Come si ottiene il Credito di Imposta?
- Deve essere fatta una domanda di prenotazione.
La domanda con l’importo previsionale massimo delle spese 2020, deve essere inoltrata entro il 30 settembre, tramite una comunicazione ufficiale telematica, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria, seguendo istruzioni per la compilazione. Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili, ai fini della richiesta e l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore. - Invio della dichiarazione finale con il totale delle spese pubblicitarie effettuate.
Dal 1° Gennaio al 31 gennaio 2021 deve essere inviata un’ulteriore comunicazione telematica con indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del 2020.
Successivamente, entro il mese di marzo 2021, sarà trasmessa la comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito.
Modalità operative
1. Presentazione della domanda entro il 30 settembre 2020.
All’interno della modulistica da presentare è richiesto di indicare l’ammontare delle “spese sostenute” fino al mese antecedente alla sottoscrizione della domanda e l’ammontare delle “spese da sostenere” (ossia le spese che si presume di dover sostenere) fino alla fine dell’anno 2020.
“Spese sostenute”
Lo studio può ricavare tale importo dalle fatture elettroniche, essendo delegati alla consultazione, ma si consiglia, visto che in alcune fatture è difficile comprendere l’oggetto dell’acquisto, di inviare un elenco riassuntivo delle spese pubblicitarie sostenute e ammissibili.
“Spese da sostenere”
È necessario che il cliente comunichi, entro 23 settembre, scrivendo a luca@studiomattonai.it , le spese che intende sostenere e pagare entro fine anno.
I due importi sanno sommati ed inseriti in un’unica voce nel modulo di prenotazione del Credito di Imposta.
2. Inviare entro 31 gennaio 2021 dichiarazione consuntiva.
3. Attendere pubblicazione provvedimento da parte Agenzia Entrate.
Documenti che il cliente deve conservare
ll richiedente, ovvero il soggetto beneficiario, deve conservare i seguenti documenti, da mostrare all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli:
- fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari);
- attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute.