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Il “Decreto Rilancio” spiegato in 11 punti

E’ stato approvato ieri 13 maggio 2020, dal Consiglio dei Ministri, il testo ufficiale del nuovo decreto denominato “Decreto Rilancio”. Il documento porta con sé sia la conferma di molte misure novità dedicate a imprese, lavoratori e famiglie sia l’introduzione di nuove. Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si dovrà attendere la giornata di oggi 14 maggio 2020.
Facciamo una sintesi delle misure fiscali e di sostegno a famiglie imprese e professionisti varate dal nuovo Decreto che saranno oggetto di separata e approfondita indagine nei prossimi giorni.


1 – BONUS 600 EURO


Con l’approvazione del nuovo Decreto, i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro prevista dal Cura Italia potranno beneficiare del suddetto bonus anche per il mese di aprile. Inoltre, per il mese di maggio, l’indennità sarà prevista per un valore pari a 1000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. Infine, l’indennità verrà inoltre estesa per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19.


2 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I TITOLARI DI PARTITA IVA


È stato riconosciuto un contributo a fondo perduto per gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo con ammontare di ricavi inferiori o uguali a 5 milioni di euro e per gli esercenti di reddito agrario. Gli autonomi e le imprese beneficiarie per poter accedere a questa misura dovranno aver subito nel mese di aprile 2020 un calo di fatturato e corrispettivi di oltre 2/3 rispetto al solito mese dell’anno precedente. La misura del contributo a fondo perduto è compresa tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, parametrato sull’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.



3 – SOSPENSIONE VERSAMENTO IRAP


Col decreto si prevede che le imprese/professionisti con un volume diricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euronon siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né al primo acconto per  il 2020.
L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.



4 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI – PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA


Vengono ulteriormente prorogati i termini di ripresa della riscossione previsti dal Cura Italia e del Decreto Liquidità.
In particolare, la norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica  soluzione entro il  16 settembre 2020 oppure in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.



5- MOBILITA’ SOSTENIBILE – IL BUONO MOBILITA’


A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione di almeno 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore ad euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto dibiciclette,segwayhoverboardmonopattini e monowheel .



6 – CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% – fino all’importo massimo di 60mila euro – sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito è incompatibile con le spese già oggetto di rimborso tramite il bando Impresa Sicura



7- CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA E ONERI FISSI SULLE BOLLETTE


La norma prevede un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; la norma è destinata ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il credito scende al 30% nel caso in cui si tratti di affitto d’azienda inclusivo di un immobile a uso non abitativo.
Per poter usufruire del credito è condizione necessaria che si sia verificata unadiminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito che si viene a creare può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Previsto infine il congelamento degli oneri fissi sulle bollette fino a luglio.


8 – SUPERBONUS EDILIZIO – ECOBONUS E SISMABONUS


Con l’ingresso del nuovo Decreto, si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito edilizio quali l’aumento dell’efficienza energetica, la riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
La parentesi temporale per sostenere le spese va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo.

9 – REDDITO D’EMERGENZA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’


Viene istituito, dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza (“Rem”). Esso, rappresenta una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari, erogato dall’INPS in due quote da 400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza.



10 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Come anticipato è stato prorogato al 01 gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di mancata trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.



11 – SETTORE SPORTIVO


Come anticipato viene confermata anche per i mesi di Aprile e Maggio l’indennità di 600 euro corrisposta da Sport e Salute nei confronti dei lavoratori sportivi. Confermando quanto già previsto dal Decreto Cura Italia vengono sospesi fino al 30 giugno i canoni di locazione relativi all’impiantistica pubblica; viene inserita la possibilità di rivedere il canone di concessione con il concedente. Con riferimento alle locazioni sportive tra privati  viene stabilito che la sospensione delle attività venga valutata sulla base dei principi di impossibilità sopravvenuta e di eccessiva onerosità. In forza dello squilibrio il conduttore avrà diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 aluglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. Vengono estese ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo le norme in tema di voucher.  Gli acquirenti potranno presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, alternativamente al rimborso del corrispettivo, potrà rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

Nei prossimi giorni pubblicheremo specifici contenuti per ciascuna delle novità introdotte con il Decreto.

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