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Emergenza Coronavirus, proroga al 03 maggio delle misure restrittive

Con il DPCM 10 aprile 2020 [CLICvengono prorogate al 3 maggio 2020 le misure restrittive sulle attività economiche.
Poche novità rispetto alla precedente versione dell’elenco delle attività “essenziali” previste nei precedenti DPCM. Tra le attività che, dal 14 aprile, possono riaprire ci sono le rivendite al dettaglio e all’ingrosso di carta, cartone e cartoleria, le librerie e i negozi di abbigliamento per neonati e bambini oltre che, tra quelle produttive, la silvicoltura e le attività di giardinaggio, l’industria del legno e la fabbricazione di componenti, schede elettroniche e computer.
Il DPCM 10 aprile 2020 riporta negli allegati le attività escluse dai provvedimenti restrittivi, come segue:
Allegati 1 [CLIC] e 2 [CLIC] – Commercio al dettaglio e Servizi alla persona
Allegato 3 [CLIC] – Codici Ateco attività che possono esercitare l’attività
Restano valide le disposizioni in tema di rispetto delle misure di sicurezza relative al contingentamento degli accessi e distanziamento del personale di cui al protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali (testo protocollo).
Le attività economiche che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
Viene inoltre confermata la possibilità di continuazione delle attività non previste negli allegati ma funzionali ad assicurare la continuità delle filiere connesse alle attività essenziali, garantire servizi di pubblica utilità e servizi essenziali nonché per tutte le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto ove ha sede l’attività.
Rimane consentita la produzione, trasporto e commercializzazione di farmaci, dispositivi sanitari, prodotti agricoli e alimentari nonché ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Da segnalare, per le attività produttive sospese, la possibilità di effettuare le seguenti attività, previa comunicazione al Prefetto:

  • accesso ai locali aziendali di personale per lo svolgimento di attività di vigilanza e conservative, attività – di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
  • spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;
  • ricezione in magazzino di beni e forniture.

Nel caso vi troviate nella necessità di effettuare una delle operazioni sopra previste, nonostante l’obbligo di sospensione, Vi invitiamo a verificare le modalità di comunicazione previste dalla Prefettura competente per territorio.

Attenzione! Le singole regioni potrebbero aver emanato misure più restrittive.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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