Il legislatore, oltre ai provvedimenti urgenti per limitare i contagi da Coronavirus, sta adottando delle misure a carattere fiscale, fino a questo momento insufficienti, per contenere gli effetti sul comparto economico del Paese. In questo momento però non deve mancare l’ottimismo, proprio adesso è in corso il Consiglio dei Ministri dal quale potrebbero emergere nuove misure.
Cercando però di fare luce sulle sospensioni fiscali fino a questo momento emanate può essere utile adoperare due differenti criteri:
Cercando però di fare luce sulle sospensioni fiscali fino a questo momento emanate può essere utile adoperare due differenti criteri:
- territoriale;
- relativo settore di riferimento.
CRITERIO TERRITORIALE, Sospensione di versamenti e adempimenti nella sola Zona Rossa prevista con il DPCM 01 marzo 2020
Versamenti ed Adempimenti
Con l’art. 5 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, è stato disposto, per le sole aziende che risiedono nei comuni ricompresi nella originaria Zona Rossa (11 Comuni tra Lombardia e Veneto) o che nelle stessa aerea hanno la sede operativa o legale, il differimento dei versamenti previsti nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Nel dettaglio quindi vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Tali adempimenti e versamenti dovranno poi essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per coloro che avessero già versato delle somme purtroppo non verrà effettuato il rimborso
Agenzia Entrate Riscossione
Sempre nella Zona Rossa è stato altresì sospeso il pagamento delle cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione indirizzate nei confronti di Persone Fisiche e di Soggetti Diversi che alla data del 21 febbraio 2020 vi fossero residenti; tali pagamenti andranno poi effetti entro il 1° maggio.
Con l’art. 5 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, è stato disposto, per le sole aziende che risiedono nei comuni ricompresi nella originaria Zona Rossa (11 Comuni tra Lombardia e Veneto) o che nelle stessa aerea hanno la sede operativa o legale, il differimento dei versamenti previsti nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Nel dettaglio quindi vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Tali adempimenti e versamenti dovranno poi essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per coloro che avessero già versato delle somme purtroppo non verrà effettuato il rimborso
Agenzia Entrate Riscossione
Sempre nella Zona Rossa è stato altresì sospeso il pagamento delle cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione indirizzate nei confronti di Persone Fisiche e di Soggetti Diversi che alla data del 21 febbraio 2020 vi fossero residenti; tali pagamenti andranno poi effetti entro il 1° maggio.
SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO: SOSPENSIONE VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI
Tutto il territorio Italiano
L’art. 8, commi 1 e 2, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, prevede che:
a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia, sono sospesi, dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020:
L’art. 8, commi 1 e 2, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, prevede che:
a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia, sono sospesi, dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020:
- dai versamenti delle ritenute alla fonte, secondo quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta per:
- Ritenute sui Redditi di Lavoro Dipendente,
- Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
- dagli adempimenti e dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
Anche in questo caso, per i versamenti momentaneamente omessi di cui sopra si può far luogo al pagamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020. Infine, coerentemente con quanto previsto per i contribuenti della zona rossa, non verrà effettuato il rimborso di quanto eventualmente già versato.
CONCLUSIONI
Per quanto fin ora letto, emerge come le misure in termini di sospensione dei versamenti è per il momento riservata alle sole aziende contenute nella prima “zona rossa” mentre nulla viene previsto, ci auguriamo solo per il momento, per le realtà che pur non trovandosi nelle zone inizialmente più colpite da questa epidemia vengono comunque travolte dagli effetti sociali ed economici.
Pertanto ad oggi, salvo ulteriori novità, imprenditori e professionisti dovranno fare i conti con le scadenze imposte dal calendario fiscale, la prima è quella oramai alle porte del 16 marzo 2020: classiche scadenze del 16 del mese eliquidazione dell’iva annuale che come Studio suggeriamo di posticipare o rateizzare pagando le dovute maggiorazioni dal 30 aprile .
L’imprenditore e il professionista si trovano a dover compiere delle scelte ed il suggerimento migliore che ci sentiamo di darvi è quello di provare a pianificare gli impegni che ci saranno da qui a fine aprile facendo una comparazione con la stima delle entrate: solo così ci si potrà rendere conto se conviene rinviare questo pagamento in attesa o di un intervento statale o di tempi migliori.
Nella malaugurata ipotesi che da qui alla prossima scadenza il legislatore non intervenisse si ricorda l’istituto del ravvedimento operoso ovvero quello strumento che “consente” di posticipare il pagamento di un tributo per poi provvedere spontaneamente alla omissioni e alle irregolarità commesse, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività. Da sottolineare come sia applicabile solo per le imposte dirette, per le imposte indirette e per i tributi locali (no per contributi e versamenti).
Un breve esempio per darne un’idea. Nel caso in cui al 16 del mese si decida decida di non pagare un debito IVA mensile pari a € 1.000,00 si potrà:
Pertanto ad oggi, salvo ulteriori novità, imprenditori e professionisti dovranno fare i conti con le scadenze imposte dal calendario fiscale, la prima è quella oramai alle porte del 16 marzo 2020: classiche scadenze del 16 del mese eliquidazione dell’iva annuale che come Studio suggeriamo di posticipare o rateizzare pagando le dovute maggiorazioni dal 30 aprile .
L’imprenditore e il professionista si trovano a dover compiere delle scelte ed il suggerimento migliore che ci sentiamo di darvi è quello di provare a pianificare gli impegni che ci saranno da qui a fine aprile facendo una comparazione con la stima delle entrate: solo così ci si potrà rendere conto se conviene rinviare questo pagamento in attesa o di un intervento statale o di tempi migliori.
Nella malaugurata ipotesi che da qui alla prossima scadenza il legislatore non intervenisse si ricorda l’istituto del ravvedimento operoso ovvero quello strumento che “consente” di posticipare il pagamento di un tributo per poi provvedere spontaneamente alla omissioni e alle irregolarità commesse, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività. Da sottolineare come sia applicabile solo per le imposte dirette, per le imposte indirette e per i tributi locali (no per contributi e versamenti).
Un breve esempio per darne un’idea. Nel caso in cui al 16 del mese si decida decida di non pagare un debito IVA mensile pari a € 1.000,00 si potrà:
- entro 15 giorni, provvedere al pagamento del tributo maggiorato degli interessi versando contestualmente una sanzione pari a € 10,00 (1% del tributo omesso per ogni giorni di ritardo);
- entro 30 giorni, provvedere al pagamento del tributo maggiorato degli interessi versando contestualmente una sanzione pari a € 15,00 (1,5% del tributo omesso);
- entro 90 giorni, provvedere al pagamento del tributo maggiorato degli interessi versando contestualmente una sanzione pari a € 16,70 (1,67% del tributo omesso);
Lo Studio è a disposizione per supportarvi e valutare le differenti scelte ed opportunità, contattandoci ai seguenti recapiti:
058752276 – luca@studiomattonai.it
058752276 – luca@studiomattonai.it
Il nostro appello è quello di COLLABORARE affinchè questa emergenza sia contenuta e rientri il prima possibile. Non c’è tempo per polemiche, perchè ci sono persone che muoiono davvero o che rischiano di non ricevere assistenza se la situazione peggiora.
L’Italia quando vuole, sa essere straordinaria e di esempio per tutti.
L’Italia quando vuole, sa essere straordinaria e di esempio per tutti.