Con l’introduzione del DPCM dell’8 marzo 2020 è cambiato l’approccio alla politica di contenimento del Coronavirus, che si è fatto più restrittivo allo scopo di contrastare più efficacemente il diffondersi del contagio.
In quale area geografica ha sede la tua attività?
La prima distinzione da fare è la seguente:
- Misure valevoli per l’intero territorio nazionale
- Misure valevoli per la zona arancione (intera regione Lombardia e da altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia)
Questa prima distinzione territoriale è utile per individuare in generale le misure di sicurezza da applicare. A queste misure potrebbero poi aggiungersi ulteriori provvedimenti delle amministrazioni locali che vi preghiamo di condividere direttamente con il nostro studio scrivendo a: luca@studiomattonai.it
Le misure valide su tutto il territorio nazionale
Da nord a sud, isole comprese, la lotta al Coronavirus si combatte preliminarmente cercando di limitare i contatti sociali e gli spostamenti.
Attività cui viene imposto lo STOP
Attività ed esercizi che per loro natura comportano l’aggregazione di persone:
- pub;
- scuole di ballo (ad oggi non è comunque chiaro se ASD/SSD che promuovono l’attività di danza sportiva vi rientrino, resta ferma la distanza di un metro);
- sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- discoteche e locali assimilati.
Attenzione: In caso di violazione l’attività sarà sospesa
Attività di convegnistica e congressuale, di ogni genere.
Manifestazioni, eventi e spettacoli di tutti i tipi, compresi cinema e teatri,musei e luoghi culturali.
Attività consentite, ma con previsioni specifiche:
- Ristorazione e bar: possono restare aperti, senza vincolo di orario, ma con obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori (non tra i tavoli), in caso di violazione la sanzione prevista consiste nella sospensione dell’attività.
- Esercizi commerciali in genere: possono restare aperti, ma con raccomandazione di adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori. In questo caso, si tratta di una raccomandazione, che non prevede una specifica sanzione in caso di violazione.
- Strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non: devono definire, tramite la direzione sanitaria, le condizioni di accesso alle strutture stese, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Lavoro e rapporti con il personale dipendente:
- Lavoro agile (telelavoro o smart working) applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione che viene messa a disposizione sul sito INAIL;
- raccomandazione di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, qualora sia possibile.
Resta ovviamente fermo il fatto che i soggetti posti in quarantena, o positivi al virus, hanno divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, e quindi in alcun caso potranno recarsi al lavoro.
Attenzione: seguiranno altri consigli specifici, aggiornamenti, sul tema dei collaboratori/dipendenti.
Altre disposizioni valevoli su tutto il territorio nazionale
- Sospensione dei servizi per infanzia e scuole di ogni ordine e grado, Università e ogni altra attività formativa fatte salve alcune eccezioni, quali i corsi connessi all’esercizio di professioni sanitarie. Chiaramente è permessa la prosecuzione della formazione a distanza. Sospesi anche i viaggi di istruzione, gemellaggi, ecc.
- Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, tranne che negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto, ma senza pubblico. In tal caso, spetta alle associazioni e società sportive effettuare controlli medici, a mezzo di personale proprio, idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le misure più restrittive per le aree maggiormente contagiate
La cosiddetta “zona rossa” come sin qui conosciuta non esiste più.
Viene invece definita un’area, definita anche zona arancione, molto più ampia, nella quale valgono tutti i divieti previsti su base nazionale, come sopra riportati, e specifiche ulteriori disposizioni, più restrittive.
L’area di maggiore sorveglianza è così composta:
- intera regione Lombardia;
- province di:
- Modena,
- Parma,
- Piacenza,
- Reggio nell’Emilia,
- Rimini,
- Pesaro e Urbino,
- Alessandria,
- Asti,
- Novara,
- Verbano-Cusio-Ossola,
- Vercelli,
- Padova,
- Treviso,
- Venezia.
Quanto alle limitazioni, viene previsto
- l’obbligo di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
- l’obbligo di chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- l’obbligo di introduzione per gli eventi sportivi delle stesse limitazioni previste per l’area nazionale, ma in questo caso ad essere consentiti, nelle medesime misure di sicurezza, sono solo le sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali;
- la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- la chiusura di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, musei, luoghi culturali;
- la chiusura di scuole di ogni ordine e grado;
- la sospensione di congressi e ogni forma aggregativa.
Spostamenti per necessità lavorative (da e verso le aree della zona arancione)
Gli spostamenti lavorativi sono comunque consentiti (e quindi anche gli spostamenti da e per il lavoro, il trasporto merci, la produzione); ciò appare in linea con la ratio del provvedimento, che è quella di annullare gli spostamenti non indispensabili; essendo l’area interessata molto estesa, è evidente che se fosse vietato recarsi al lavoro l’intero tessuto produttivo si fermerebbe.
Pertanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute potranno essere attestati mediante auto-dichiarazione, che potrà essere resa anche nell’immediatezza del controllo attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus
Attenzione: seguiranno altri consigli specifici sul tema.
Ristorazione, negozi e grande distribuzione
Per ristorazione, negozi e grande distribuzione vengono stabilite norme particolari
Tali norme sono le seguenti:
- attività di ristorazione e bar permesse esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra gli avventori. In caso di violazione l’attività viene sospesa;
- negozi (attività commerciali): l’attività deve essere organizzata in modo tale da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli avventori. Se ciò, per le caratteristiche del locale, non può essere rispettato, le attività devono restare chiuse. In caso di violazione l’attività viene sospesa;
- centri commerciali (medie e grandi strutture di vendita, esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati) chiusi nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, l’esercente deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, pena la sospensione dell’attività;
- sfuggono alla chiusura nei giorni festivi e prefestivi farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza, pena la sospensione dell’attività;
- chiusi palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Decorrenza e durata delle disposizioni
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.C.M., le disposizioni del decreto producono effetto dall’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020; resta, curiosamente, una diversa data di riferimento per quanto riguarda le scuole (ferma al 15 marzo 2020), ma viene anche fatto salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19). Il quadro d’insieme, pertanto, è quello qui definito, ma diversi provvedimenti possono essere assunti anche a livello locale.
Soggetti preposti ai controlli e sanzioni
Il rispetto delle disposizioni è demandato al Prefetto territorialmente competente, che si avvale del possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate.
Ferme restando le sanzioni specifiche, quali la sospensione dell’attività nei casi sovra riportati, viene altresì previsto che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi imposti dal decreto è punito dall’art. 650 del codice penale, ovvero con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda sino a duecentosei euro.
Sospese fino al 22 Marzo le udienze dei procedimenti civili, penali e tributari
Da oggi, 9 marzo 2020, fino al 22 marzo 2020
- sono rinviate d’ufficio fino a data successiva al 22 marzo le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fatte salve alcune eccezioni previste dalla norma;
- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al punto precedente, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- sono sospesi i procedimenti relativi alle commissioni tributarie.
Conclusioni
- E’ necessario un intervento del Governo che vada ben oltre le zone delimitate visto che molte attività stanno spontaneamente valutando di chiudere alla luce di una situazione ormai quasi insostenibile.
- Serve una sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali.
- Necessitano interventi a sostegno dell’economia per il rilancio delle attività lavorative.
Fonti: My Solution e commento di Sandra Pennacini della redazione di My Solution.
Vi ricordiamo che il nostro Studio è a disposizione in ogni momento per supportarvi in questa delicata fase di emergenza, contattandoci ai seguenti recapiti:
058752276 – luca@studiomattonai.it |