ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE
Coronavirus: nella “zona rossa” sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento, misure anche a livello nazionale
D.M. 24 febbraio 2020; Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 26 febbraio 2020 D.L. 2 marzo 2020, n. 9
Con comunicato stampa del 26 febbraio 2020, l’Agenzia Entrate ha reso noto che a seguito del D.M. 24 febbraio 2020 dell’Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione, nelle zone interessate, sono sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.
Successivamente, nella seduta del 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che prevede un serie di misure urgenti.
Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno 2020 in quanto il 31 maggio è giorno festivo);
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- i termini per gli adempimenti e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine, a livello nazionale, si prorogano al 31 marzo i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata e la trasmissione telematica (e consegna ai percipienti) delle CU. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
La dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dal 5 maggio e si avrà tempo per presentarla entro il 30 settembre.
LAVORO
Coronavirus: smart working applicabile subito, anche senza accordi lavoratori-azienda
D.P.C.M. 1° marzo 2020
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che – in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori finalizzate a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale, distinguendo le misure in base alle aree geografiche d’intervento.
Nell’ambito delle misure applicabili sull’intero territorio nazionale si stabilisce, tra l’altro, che la modalità di “lavoro agile” (smart working) ”, disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per tutta la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.
Con tale decreto il il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working (“lavoro agile”), su tutto il territorio nazionale, ampliando quanto previsto con il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ne avevano facilitato l’applicazione solo nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus (c.d. “zona rossa”).
Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Normalmente quindi, per l’avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.
AGEVOLAZIONI, TRIBUTI LOCALI, SOCIETÀ
Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8,
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, ed è già in vigore, il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019), convertito in legge n. 8/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
Tra le misure, nuove e confermate, contenute nel provvedimento si segnala in particolare:
- la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36%, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. Per poter essere detratte, le spese devono essere documentate;
- il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell’anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3;
- l’estensione degli incentivi previsti per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, a chi consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria omologato alla classe Euro 0 (fino al 31 dicembre 2019, la misura è riservata ai casi in cui il veicolo rottamato sia classificato nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4);
- la proroga, per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre del termine per presentare al Comune la richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi per la promozione delle economie locali nei Comuni fino a 20 mila abitanti;
- l’estensione ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi della riduzione dell’aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- limitatamente al 2020 continuano ad applicarsi le norme in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap, nonché le norme in materia di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in deroga a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2020, n. 160 ) che ne dispone l’abrogazione;
- la riapertura dei termini entro cui le Srl e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo. In particolare, tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, del codice civile.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatture elettroniche, rinviato al 4 maggio il termine per aderire al servizio di consultazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, ha disposto una nuova proroga dal 29 febbraio al 4 maggio 2020 del termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Il provvedimento prevede inoltre che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.
Contestualmente sono state approvate le nuove specifiche tecniche; in particolare:
- sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”;
- a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5);
- a decorrere dal 1° ottobre 2020, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.
Per quanto riguarda il servizio di consultazione delle e-fatture, si ricorda che:
- per effetto dell’adesione – da effettuarsi sul portale “Fatture e corrispettivi” – gli operatori Iva (o i loro intermediari delegati) nonché i consumatori finali potranno consultare ed acquisire le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute;
- l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili, a chi aderisce al servizio, ai fini della consultazione e acquisizione, l’intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione;
- l’adesione avviene mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
COMUNICAZIONI, ADEMPIMENTI
Amministratori condominio: slitta l’invio dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 100083
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 100083 del 28 febbraio 2020, ha disposto il rinvio al 9 marzo 2020 del termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati – riferiti al 2019 – relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai fini della dichiarazione precompilata 2020.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2020 dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1° dicembre 2016, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
DICHIARAZIONI
Amministratori di condominio: unica utenza telematica per l’invio delle comunicazioni riferite a più condomìni
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 febbraio 2020, n. 10/E Risoluzione 27 febbraio 2020, n. 10/E
Con la Risoluzione 28 febbraio 2020, n. 10/E , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, l’amministratore può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di un’unica utenza telematica attribuita all’amministratore stesso.
Si ricorda infatti che i condomìni sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770. Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.
La possibilità di utilizzare un’unica utenza telematica è stata prevista al fine di superare le difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.
A tal fine la sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione. In particolare, presso l’Anagrafe tributaria:
- il condominio deve risultare registrato con la natura giuridica “51” (Condomìni);
- il rappresentante con il codice carica “13” (Amministratore di condominio);
- se il condominio ha partita Iva, il rappresentante dev’essere registrato con codice carica “1” (Rappresentante legale).
L’utilizzo dell’utenza unica telematica rappresenta comunque una facoltà e non un obbligo.
Con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore, inoltre, è possibile effettuare tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio, come, ad esempio, quelle contenenti i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
TASSA VIDIMAZIONI
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
Entro il 16 marzo 2020:
- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La misura della tassa, anche per il 2020, sarà di:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Entro il 31 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 31 marzo 2020, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
AGEVOLAZIONI
Patent Box: con o senza ruling
Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall’art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre 2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore.
Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 sono stati aboliti:
- l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.
Le novità hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio 2020 e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUZIONE
Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020
Inps, Circolare 17 febbraio 2020, n. 28
Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l’anno 2020.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l’anno 2020, sono pari:
- al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni);
- al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni).
Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l’1% in più di contributi.
Per l’anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti costi contributivi fissi:
- artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).
Oltre ad un minimale, esiste anche un massimale imponibile, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:
- per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.
Continuano ad applicarsi anche per l’anno 2020 le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:
- 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.
LAVORO AUTONOMO, CONTRIBUZIONE
Gestione separata: le aliquote di contribuzione per il 2020
Inps, Circolare 3 febbraio 2020, n. 12
L’Inps, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2020.
Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%. Pertanto, anche per l’anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.
Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:
- 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791 della legge n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:
A1. Collaboratori e figure assimilate
Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica., anche per l’anno 2020 un’aliquota del:
- 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
A2. Liberi professionisti
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l’anno 2019, l’aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).
A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
B2. Liberi professionisti
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).
L’INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all’onere contributivo.
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
AGEVOLAZIONI
Dispositivi antiabbandono: al via le richieste per il bonus
D.M. 28 gennaio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto 28 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.
Il contributo o il rimborso deve essere richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono.
È erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.
Per richiedere il bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile, dal 20 febbraio 2020, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
APPROFONDIMENTI
TASSA VIDIMAZIONI
La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
Entro il 16 marzo 2020:
- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2020 sarà di:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
AGEVOLAZIONI
Le regole per il Patent Box con o senza ruling
Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall’art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre 2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.
L’agevolazione fiscale non si applica alle società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria dall’inizio dell’esercizio in cui viene emesso il provvedimento che ne dispone l’apertura.
L’opzione per l’esercizio dell’agevolazione ha durata pari a cinque anni, irrevocabile e rinnovabile. Per il 2015 e il 2016 per aderire bisognava presentare un apposito modello all’Agenzia Entrate. Successivamente è stato previsto l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.
I redditi che costituiscono la base per il calcolo dell’agevolazione possono derivare dalla concessione in uso dei beni immateriali oppure dal loro utilizzo diretto.
Per determinare l’agevolazione in primo luogo è necessario individuare l’ammontare del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali. Dopodiché si moltiplica tale reddito per una percentuale (nexus ratio), pari al rapporto tra:
- i costi di ricerca e sviluppo per la creazione, il mantenimento e l’accrescimento e sviluppo dei beni immateriali;
- il totale dei costi complessivi, pari alla somma dei costi di cui al punto precedente più il costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.
I costi qualificati al numeratore possono essere aumentati di un valore pari alla differenza tra i costi complessivi al denominatore e i costi qualificati, nel limite del 30% di questi ultimi.
Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), per la determinazione del reddito generato dall’utilizzo dei beni immateriali e le plusvalenze derivanti da una loro eventuale cessione era necessario giungere ad un accordo con l’Agenzia Entrate, presentando un’istanza di ruling.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019), i soggetti che optano per il regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo. A tal fine, devono indicare le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. n. 658445/2019.
Dopo l’accettazione del ruling ci sono più opzioni per recuperare l’agevolazione:
- variazione in diminuzione dell’intero reddito agevolato del periodo tra l’anno di presentazione dell’istanza di ruling e l’anno di sottoscrizione del ruling, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling (D.M. 28 novembre 2017, art. 4, comma 4)
- indicazione della variazione in diminuzione per anno di competenza presentando, se già scaduta, la corrispondente dichiarazione integrativa per ciascun anno di agevolazione (circolare n. 11/E/2016). Tuttavia bisogna tenere conto che, a causa delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, se le dichiarazioni integrative vengono trasmesse oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, i crediti d’imposta (o i maggiori crediti d’imposta) emergenti da queste ultime potranno essere utilizzati in compensazione solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le integrative stesse sono state inviate.
Se la dichiarazione di un certo anno non è ancora scaduta (ad esempio perché l’accordo di ruling è stato accettato prima della scadenza della dichiarazione), è possibile presentarla inserendo la variazione in diminuzione.
Se si sceglie di determinare autonomamente il reddito agevolabile, è necessario predisporre la documentazione prevista dal provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 658445/2019 e comunicarne il possesso con la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione patent box.
L’agevolazione va ripartita in tre anni, a quote costanti, riportando una variazione in diminuzione nelle rispettive dichiarazioni. È possibile percorrere questa opzione anche se è già stata presentata un’istanza di ruling. La predisposizione e la comunicazione del possesso della documentazione è necessaria per evitare le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di accertamento e rettifica del reddito escluso in applicazione del patent box.
Beneficiare dell’agevolazione senza il ruling preventivo, pur essendo la via più rapida, presenta maggiori profili di rischiosità. Con il ruling è possibile definire e risolvere a priori i punti di controversia con l’Agenzia Entrate, che altrimenti potrebbero emergere successivamente in caso di controlli. In caso di mancato o parziale riconoscimento dell’agevolazione non sono dovute sanzioni ma anche il semplice venir meno del riconoscimento fiscale potrebbe essere molto dannoso.
Sul sito internet dell’Agenzia entrate è pubblicata una raccolta della principale Normativa e Prassi.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbigati | Modalità |
Lunedì 9 marzo 2020 prorogato a martedì 31 marzo (*) | Certificazioni (CU) | Termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019. | Sostituti d’imposta | Telematica |
Lunedì 9 marzo 2020 prorogato a martedì 31 marzo (*) | Comunicazioni – Amministratori condominio | Termine per l’invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ai fini della dichiarazione precompilata 2020. | Amministratori di condominio | Telematica |
Lunedì 16 marzo 2020 | IVA | Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019. | Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni. | Modello F24 |
Lunedì 16 marzo 2020 | Tassa Vidimazioni | Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. | Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) | Modello F24 |
Martedì 31 marzo 2020 | Certificazioni (Cupe) | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2019. | Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2019 hanno corrisposto utili; soggetti che nel 2019 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2019, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato. |
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Martedì 31 marzo 2020 | Certificazioni (CU) | Termine ultimo per la consegna ai lavoratori dipendenti e autonomi dei dati relativi alla Certificazione unica 2020 sintetica, riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019. | Sostituti d’imposta | Formato elettronico o cartaceo. |
(*) Termine prorogato al 31 marzo 2020 dall’ art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9. |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/03/2020
Studio Mattonai