MANOVRA 2020
Approvata dal Senato la legge di Bilancio 2020: le principali novità fiscali in arrivo
Il 16 dicembre scorso l’Aula del Senato ha approvato la legge di Bilancio 2020, votando la fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo della prima sezione del provvedimento. Il testo passerà all’esame della Camera dove è prevista l’approvazione finale, quasi sicuramente in forma “blindata” ovvero senza ulteriori modifiche.
Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:
- la proroga al 2020 delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (artt. 14 e 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90);
- l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);
- il riconoscimento della detrazione Irpef per tutte le spese sanitarie, a prescindere dall’ammontare del reddito del contribuente, nella misura del 19%. Aumentato a 500 euro il tetto di detrazione Irpef al 19% per le spese veterinarie, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.
- la rimodulazione della tassazione sulle auto aziendali, concesse in uso promiscuo ai dipendenti, in base alle emissioni di Co2. Le nuove regole si applicheranno dal 1° luglio 2020, con esclusione dei contratti stipulati entro il prossimo 30 giugno, e soltanto con riferimento alle nuove immatricolazioni;
- la revisione delle condizioni di accesso al regime forfetario, per cui il tetto di ricavi e compensi è fissato a 65mila euro. Tornano ad essere operative le cause ostative riguardanti i limiti di spesa sostenuta per dipendenti e collaboratori, che non deve superare complessivamente i 20.000 euro, e il cumulo tra redditi assoggettati a tassazione forfetaria e redditi da lavoro dipendente e assimilato, che non devono eccedere i 30.000 euro; viene invece definitivamente eliminato il limite relativo ai beni strumentali. Restano invece confermati tutti i paletti introdotti con la precedente legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), relativi alla partecipazione in società o possesso di quote di controllo societarie e ad attività esercitate nei confronti di ex datori di lavoro.
MANOVRA 2020
Il Decreto fiscale diventa legge: le novità della legge di conversione
Dopo il via libera alla legge di Bilancio, il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124). Tra le principali novità introdotte in sede di conversione:
- la revisione delle scadenze relative al modello 730, il cui termine di presentazione slitta al 30 settembre;
- il termine la trasmissione telematica dell’esterometro, che deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
- il termine per il rilascio della Certificazione Unica, che passa dal 7 marzo al 16 marzo;
- la riscrittura della disciplina sulle ritenute negli appalti, per cui le nuove norme si applicano per le opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- l’estensione del credito d’imposta sulle transazioni tramite POS, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Non è più prevista alcuna sanzione in caso di rifiuto, da parte dell’esercente, di pagamento tramite il POS;
- la possibilità, a partire dal 2021, per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;
- la riformulazione di alcune norme sui reati tributari, con un inasprimento delle sanzioni per gli illeciti fiscali caratterizzati da profili di fraudolenza ed un’attenuazione delle sanzioni per le violazioni che, pur penalmente rilevanti, rimangono circoscritte all’inadempimento dell’obbligazione tributaria.
IVA, ADEMPIMENTI
Tempi di invio e sanzioni per le fatture elettroniche: alcuni chiarimenti dall’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 16 dicembre 2019, n. 528
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 528 del 16 dicembre 2019 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini di invio delle fatture cosiddette “anticipate” e ha ribadito il quadro sanzionatorio in essere.
In particolare, la fatture per prestazioni di servizi emesse anticipatamente, quindi prima dell’incasso, non possono godere dei tempi di trasmissione previsti per la fattura differita (15 del mese successivo), bensì devono essere trasmesse entro 12 giorni dalla data fattura.
Con l’occasione è stato ricordato il regime sanzionatorio, che non godendo ormai più della riduzione, prevede, in caso di mancata emissione della fattura entro il termine previsto, per ciascuna violazione, le seguenti sanzioni:
- tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (art. 6, comma 1, primo periodo, e comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- da 250 a 2mila euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, trattandosi di violazione di natura formale (art. 6, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Circolare Agenzia Entrate 15 maggio 2019, n. 11/E).
IVA, ADEMPIMENTI
Fatture elettroniche, prorogato al 29 febbraio 2020 il termine per aderire al servizio di consultazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 dicembre 2019, n. 1427541
L’Agenzia delle Entrate memorizza le fatture elettroniche e le rende disponibili per la consultazione in un’area riservata del suo sito internet.
I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi, come stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 124/2019.
Con il provvedimento direttoriale n. 1427541 del 17 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 del termine entro il quale è possibile aderire al servizio al servizio gratuito “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”: entro tale data, in particolare, gli operatori Iva (o i loro intermediari delegati) e i consumatori finali potranno aderire, sul portale “Fatture e corrispettivi”, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute.
L’adesione va effettuata accedendo all’area riservata di “Fisconline” e procedendo nel seguente modo: dalla pagina “La mia scrivania” cliccare sul riquadro “Fattura elettronica – Corrispettivi elettronici” e, nella pagina successiva, visualizzare il box “Le tue fatture”. In quest’ultima pagina cliccare su “Accedi” e subito dopo su “Aderisci”.
Dopo tale termine chi non avrà dato l’adesione, non potrà più consultare i documenti.
DICHIARAZIONI
Sistema TS: ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie
D.M. 22 novembre 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2019 del MEF che individua ulteriori categorie professionali del settore medico tenute alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, per le prestazioni mediche ricevute, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si tratta, oltre ai soggetti già obbligati, degli:
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- iscritti all’albo dei biologi.
DICHIARAZIONI
Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali: i chiarimenti delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE
Diritto camerale annuale: invariati gli importi per l’anno 2020
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota 11 dicembre 2019, n. 347962, ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2020, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.
Il tributo viene determinato, come per il 2019, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Decreto ingiuntivo e fattura elettronica
Il Tribunale di Verona, il 29 novembre 2019, ha stabilito che le fatture elettroniche sono titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi le ha emesse. Esse devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c..
Perviene a tale conclusione in quanto il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate.
In ragione delle caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter , del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.
IVA
Il versamento dell’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre
Il 27 dicembre 2019 è il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2018 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2019 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2019 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
- storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
- analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2019;
- previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
IVA, ADEMPIMENTI
Chiuse d’ufficio le partite IVA inattive
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 dicembre 2019, n. 1415522
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, al fine di garantire l’attuazione dell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, modificato dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, procederà d’ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite IVA di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
Con il provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Le partite Iva vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, volti a identificare i titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
A chi viene individuato presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente che ravvisa nella comunicazione elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.
Per coloro che non sono persone fisiche, se non emerge operatività, verrà estinto contestualmente il codice fiscale. Anche in questo caso, se l’interessato non ritiene corretta l’operazione, potrà rivolgersi agli uffici delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.
Il D.L. n. 124/2019, all’art. 2, prevede inoltre che tali soggetti non potranno utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24, a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L’esclusione rimane in vigore fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato la cessazione della partita Iva e i predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.
ADEMPIMENTI
Dall’Agenzia Entrate una breve guida a Fisconline
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un breve vademecum sulle principali funzionalità disponibili online tramite le quali è possibile portare a termine i tanti piccoli adempimenti quotidiani, come ad esempio pagare un F24.
Per tutto questo, infatti, non è più necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia Entrate, ma è sufficiente avere un computer e registrarsi a Fisconline.
Tramite i serviti telematici è possibile versare tributi, contributi e altre somme, inviare e ricevere comunicazioni, registrare un contratto di locazione e accedere a tutte le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche, ecc..
Tutti i passi da seguire, dalla richiesta del pin per poter accedere ai servizi online alla consultazione del proprio “cassetto fiscale”, sono spiegati in modo semplice e chiaro in questa breve guida.
LOCAZIONI
No alla cedolare secca per le sublocazioni
L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla propria rivista telematica, chiarisce che i redditi derivanti da un contratto di sublocazione non rientrano tra i redditi di natura fondiaria, per i quali si può richiedere il regime agevolato della cedolare secca.
Tale regime non può quindi essere applicato alle sublocazioni di immobili, i cui redditi rientrano tra i redditi diversi indicati nell’art. 67 del Tuir (comma 1, lett. h).
APPROFONDIMENTI
DICHIARAZIONI
La conservazione delle dichiarazioni fiscali
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello ha chiarito che:
- la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
- le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
- una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronicasenza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
- se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.
Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riportare la sottoscrizione del contribuente.
IMPRESE
Il diritto camerale annuale per l’anno 2020
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota 11 dicembre 2019, n. 347962, ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2020, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.
Il tributo viene determinato, come per il 2019, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Misura del diritto camerale
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2020, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede | Unità | |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 8,80 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | |
Imprese con sede principale all’estero | ||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.
Maggiorazioni
Le possibili maggiorazioni fino al 20% delle misure del diritto annuale da parte delle singole Camere di Commercio, relative al triennio 2020-2022, devono ancora essere definite e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.
Si rammenta infatti che per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 27 dicembre 2019 | IVA | Termine per il versamento dell’acconto IVA 2019 | Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. | Mod. F 24 on line |
Martedì 31 dicembre 2019 | IMU/TASI -Presentazione dichiarazione | Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili |
Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile; raccomandata A/R, al Comune competente; invio telematico con posta certificata (PEC). |
Martedì 31 dicembre 2019 | Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro) | Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di novembre. | Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. | Telematica |
Sabato 29 febbraio 2020 (*) | FATTURAZIONE ELETTRONICA | Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio “Fatture e corrispettivi” per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. | Operatori Iva o loro intermediari delegati; consumatori finali. |
Telematica |
(*) Termine differito dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019 . |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 20/12/2019
Studio Mattonai