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Acconti d’imposta 2019

Entro il prossimo lunedì 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) andrà versata la seconda rata d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l’anno 2019 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, dell’imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi, della cedolare secca sulle locazioni e di IVIE/IVAFE).
 
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi REDDITI 2019 e dai soggetti IRES tenuti al modello REDDITI 2019 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
 
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

  • per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

 
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre (quest’anno 2 dicembre), se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (quest’anno 30 settembre), insieme al saldo, la seconda, per il restante 60%, entro il 30 novembre (quest’anno 2 dicembre).

 

ATTENZIONE: secondo alcune dichiarazioni rilasciate il 17 ottobre 2019 alla stampa specializzata dal Ministro dell’Economia e delle finanze Gualtieri, è allo studio una riduzione degli acconti di novembre al 90%. Se ciò fosse confermato il secondo acconto delle imposte in scadenza il prossimo 2 dicembre 2019 sarebbe pari al 50% e non al 60%. Alla data di redazione della presente lettera, però, non ci sono conferme ufficiali per cui, nel seguito, si fa riferimento alle norme attualmente in vigore.

 
Anche l’acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre (quest’anno 2 dicembre), se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, per il restante 60%, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Anche in questo caso, per quanto sopra anticipato, l’acconto delle imposte in scadenza il prossimo 2 dicembre 2019 potrebbe essere pari al 50% e non al 60%.
 
L’acconto IRAP, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
 
A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti). Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.
 
I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:
4034 – anno di riferimento 2019 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
2002 – anno di riferimento 2019 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
3813 – anno di riferimento 2019 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
 
Il metodo storico
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.
Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES (e quindi anche per l’IRAP).
 
Come abbiamo già anticipato, gli acconti di novembre potrebbero essere ridotti al 90%.
Ne deriva il seguente riepilogo sintetico:

Persone fisiche IRPEF 100% (o 90%) del rigo RN34 REDDITI PF 2019
IRAP (se dovuta) 100% (o 90%) del rigo IR21 IRAP 2019
Società di persone e equiparati IRAP 100% (o 90%) del rigo IR21 IRAP 2019
Soggetti IRES IRES 100% (o 90%) del rigo RN17 REDDITI SC 2019
100% (o 90%) del rigo RN28 REDDITI ENC 2019 per gli enti non commerciali
IRAP 100% (o 90%) del rigo IR21 IRAP 2019

 
 
Il metodo previsionale
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).
La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
 
Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2019, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però ammesso per i contributi INPS), versando l’ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione.
 
Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
  • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

 
Regime minimi/forfettario
Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfettario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

  • acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% (o 90%) entro il 30 novembre (quest’anno 2 dicembre);
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro da versare al 40% dell’imposta dovuta, con prima rata a giugno (quest’anno settembre) e seconda rata del 30 novembre (quest’anno 2 dicembre) al 60% (o 50%).

 
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2019 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
 
Rideterminazione acconti obbligatoria
Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico:

  • IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
  • IRPEF/benzinai – La deduzione forfettaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
  • sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – L’art. 14, comma 2, del D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.

 
 
Per i Clienti dello Studio
Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), il calcolo degli acconti si presenta come un’operazione piuttosto complicata.
Nei prossimi giorni vi invieremo le deleghe conteggiate con il “Metodo Storico”.
Siamo, comunque, a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime eventualmente da effettuare.
 
Distinti saluti.
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 28/10/2019
Studio Mattonai

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