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NOVITA' E AGEVOLAZIONI

DICHIARAZIONI
Visto di conformità sul Modello REDDITI 2019
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 ottobre 2019, n. 411
Scade il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) il termine per l’invio delle dichiarazioni dei rediti relative all’anno 2018.
Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi), l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
È da precisare che non è l’entità del credito a determinare la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza di interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019, ha in proposito chiarito che il socio di una società virtuosa sul fronte Isa, deve comunque richiedere l’apposizione del visto di conformità per poter portare in compensazione orizzontale il credito Irpef, a prescindere dal fatto che la compagine, in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale non sia tenuta all’apposizione dello stesso, in relazione alla propria dichiarazione dei redditi.
Il visto di conformità infatti non è apposto su singole voci della dichiarazione ma alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione «orizzontale» oltre le soglie normativamente fissate.
Pertanto, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un credito Irpef superiore a 5.000 euro annui, il contribuente dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità, a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione.

IVA

Rimborso IVA del terzo trimestre 2019: modello TR da trasmettere entro ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre 2019, per il terzo trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.
Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.528,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007 );
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
    • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
    • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

DICHIARAZIONI

Entro il 31 ottobre l’invio telematico del Modello 770/2019
Il prossimo 31 ottobre 2019 scade il termine per la presentazione telematica all’Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, dei modelli 770/2019 relativi al 2018.
Sono obbligati alla presentazione del Mod. 770 i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

IVA

Esterometro in scadenza al 31 ottobre
Scade il 31 ottobre 2019 il termine per l’invio (mediante trasmissione esclusivamente telematica) della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”.
Si tratta della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE) nel mese precedente.
La comunicazione deve essere trasmessa per le operazioni non documentate da fatture elettroniche o bollette doganali; in questi casi l’Agenzia Entrata ha già a disposizione i dati di tali operazioni.
L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.”
L’adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge all’invio degli elenchi Intrastat.
L’adempimento ha scadenza mensile e deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • alla data di emissione per le fatture emesse;
  • alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.


IVA, ADEMPIMENTI

Dal 1° ottobre stop alla moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica
L’art. 10, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge n. 136/2018, modificando l’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ha delineato un peculiare quadro sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche.
In particolare, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 – e fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile – le sanzioni:
a) non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
b) sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
La disapplicazione/riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle dell’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997. Rimangono quindi interamente applicabili, tra le altre, le sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti.
L’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
In altri termini, laddove entro il 16 novembre 2019 (termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo – ottobre) il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471 ridotte al 20%.
La data del 16 novembre 2019 (termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo – 3° trimestre) corrisponde anche al termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.

IVA, ADEMPIMENTI

Scade il 21 ottobre il termine per il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2019
Scade il prossimo 21 ottobre 2019 (il 20 cade di domenica) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 2019.
Si ricorda che, di regola, le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24.
Vedi l’Approfondimento
 

RISCOSSIONE, VERSAMENTI

Sisma Centro Italia, prorogati al 15 gennaio 2020 i termini di versamento
D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, art. 8
Con il “decreto Ambiente” (D.L. 14 ottobre 2019, n. 111), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato disposta la proroga dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 del termine entro il quale:

  1. dovranno essere restituiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, i tributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia;
  2. dovrà essere versata la prima rata qualora il contribuente – danneggiato dagli eventi di cui sopra – abbia optato per la rateizzazione del debito.

Tra le principali novità contenute nel provvedimento, che ora passerà all’esame di Camera e Senato, anche il “buono mobilità”, contributi per la vendita di prodotti sfusi o alla spina e incentivi finalizzati alla realizzazione o implementazione di servizi di trasporto scolastico sostenibile.
 

IVA, ADEMPIMENTI

Dal 2020 dichiarazione d’intento semplificata
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della conversione in legge del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita), si applicheranno alcune semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali.
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972.
A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno alcune semplificazioni rispetto agli obblighi previsti fino al 31 dicembre 2019, riguardanti in particolare:

  • la numerazione e annotazione della dichiarazione d’intento nell’apposito registro,
  • la trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e
  • la consegna della dichiarazione d’intento al proprio fornitore/prestatore.

Vedi l’Approfondimento
 
AGEVOLAZIONI
l Registro Nazionale Aiuti di Stato: come e perché è importante consultarlo
Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è lo strumento nazionale per verificare che la concessione degli aiuti pubblici sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti “de minimis”, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.
Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.
Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto. A tal fine il Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.
Il Registro contiene, l’elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, nonché l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista “Deggendorf”) e che quindi non possono ricevere aiuti.
Nella sezione “Trasparenza degli Aiuti Individuali”, accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
È opportuno precisare che, tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di “impresa unica”.
Attenzione però perché (come precisato nella FAQ 3.3resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro.
La consultazione del Registro mette a disposizione, per ciascun aiuto ottenuto, una scheda di dettaglio con informazioni utili anche per la compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2019.

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità per l’anno 2019: prenotazione telematica entro il 31 ottobre
La modifica all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81, ha confermato per l’anno 2019 e per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura.
Per accedere all’agevolazione per l’anno 2019, è indispensabile che la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta sia inviata dal 1° al 31 ottobre 2019, sempre telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
Dal 2019 il credito di imposta è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (è venuto quindi meno l’innalzamento al 90% in caso di microimprese, PMI e start-up innovative), nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato c.d. “de minimis”.

RISCOSSIONE, VERSAMENTI

Pagamenti verso la pubblica amministrazione: nuovo modulo pagoPA
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 8 ottobre 2019
Sono in arrivo le prime cartelle dell’Agenzia Entrate-Riscossione che contengono il nuovo modulo di pagamento pagoPA, adottato con lo scopo di agevolare le operazioni di pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità.
Rispetto al bollettino RAV il nuovo modulo ha una nuova veste grafica, permette di trovare le informazioni di cui si ha bisogno in modo più rapido (destinatario, importo, codice fiscale, oggetto del pagamento, scadenza) e contiene il “Codice modulo di pagamento”, che permette di tracciare le operazioni che transitano sul sistema pagoPA e collegarle in modalità univoca alla cartella o all’atto ricevuto.
È costituito da due sezioni, utilizzabili alternativamente in base alla modalità di pagamento che si intende scegliere, ossia:

  • presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati aderenti al nodo pagoPA con la sezione che riporta il QR-code e il codice interbancario CBILL;
  • presso Poste Italiane utilizzando la sezione che riporta il Data- Matrix.

Nulla cambia per i pagamenti online tramite il portale di Agenzia Entrate-Riscossione: è sufficiente inserire negli appositi campi il codice fiscale del soggetto a cui è intestato il Modulo pagoPA, il Codice Modulo di pagamento (18 cifre) oppure il numero della cartella/avviso di pagamento che si intende saldare ed il relativo importo. Proseguendo con l’operazione si sarà reindirizzati alla piattaforma pagoPA.

APPROFONDIMENTI
IVA, ADEMPIMENTI

Il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2019
Scade il prossimo 21 ottobre 2019 (il 20 cade di domenica) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 2019.
Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale.
L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere versata in maniera cumulativaa cadenza trimestraleentro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
È l’Agenzia delle Entrate a conteggiare l’ammontare dell’imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. L’importo verrà comunicato all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, procedendo al ricalcolo dell’importo.
Nel caso si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.
Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo è consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata.
Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.
Con risoluzione n. 42/E del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).

IVA, ADEMPIMENTI

La dichiarazione d’intento dal 2020: le semplificazioni
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della conversione in legge del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita), si applicheranno alcune semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali.
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972.
Fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore abituale avrà l’obbligo di:

  • numerare la dichiarazione d’intento emessa annotandola, entro 15 giorni dall’emissione, in un apposito registro;
  • trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate;
  • consegnare la dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore.

A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno le seguenti semplificazioni:

  • la dichiarazione non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore che del cliente;
  • non è più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore/prestatore la dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione;
  • gli estremi di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate dovranno comunque essere indicati sulle fatture emesse.

È altresì prevista la reintroduzione della sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta nei confronti del cedente/prestatore che non effettua la verifica della trasmissione telematica della dichiarazione ai fini dell’emissione del documento non imponibile ai fini IVA.
Di fatto, da gennaio 2020 non vi è obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore.
Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.
 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 21 ottobre 2019 Imposta di bollo Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Mod. F24
Servizio Agenzia delle Entrate
Venerdì 25 ottobre 2019 Modello 730 – Integrativo Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale. I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730. Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF)
Giovedì 31 ottobre 2019 770/2019 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2018. Sostituti d’imposta e intermediari. Telematico
Giovedì 31 ottobre 2019 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute. Funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Giovedì 31 ottobre 2019 Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di settembre. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

  • della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare
  • della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Telematico

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/10/2019
Studio Mattonai

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